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Deliberaz. G.R. Toscana 01/10/2019, n. 1196

L.r. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
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Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


Vista la direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla direttiva VIA 2014/52/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), parte seconda;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, adottate in attuazione dell'art. 65 comma 3 della L.R. 10/2010:

deliberazione n. 160 del 23 febbraio 2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale (art. 73-bis della L.R. 10/2010)";

deliberazione n. 283 del 16 marzo 2015 "Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R. 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art. 40, interessate dal progetto", recante gli allegati A, B, C, D;

deliberazione n. 1175 del 9 dicembre 2015 "DGR n. 283 del 16 marzo 2015: "Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla

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Allegato A - Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010


1. Premessa

1. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") all'art. 33 commi 1, 2 e 3 prevede quanto segue:

"1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.";

Il D.M. n. 1 del 4 gennaio 2018 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede ad individuare le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, di competenza dello Stato.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 47 del 2 febbraio 2018 reca disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare.

La la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 47-ter "Oneri istruttori", prevede quanto segue:

"1. Ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.

2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.

3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni dì cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.

5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", titolo 3 "entrate extratributarie "del bilancio regionale.".

2. Il presente Allegato A determina gli oneri istruttori di cui

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Allegato B - Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e di cui alla L.R. 10/2010, di competenza regionale


1. Premessa

1. La la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 65 "Disposizioni attuative delle procedure" comma 3, prevede che:

"3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti";

2. Le modalità organizzative contenute nel presente Allegato B si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità organizzative per i procedimenti di propria competenza in conformità con i rispettivi ordinamenti.


2. Struttura operativa dell'Autorità competente (L.R. 10/2010, art. 47) - Disposizioni organizzative

1. La struttura operativa per le procedure di VIA dell'Autorità competente Regione Toscana è il Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia (Settore VIA).

2. Sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via, sono pubblicati i fac-simile relativi alle istanze di avvio del procedimento ed agli avvisi al pubblico.


3. Soglie relative ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 6, lettera d) - Indicazioni al proponente

1. Per alcune tipologie progettuali, l'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 prevede soglie dimensionali al di sopra delle quali il progetto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, mentre al di sotto delle medesime il progetto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.

2. Qualora sussista, per il progetto in esame, almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri riportati al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30 marzo 2015 (G.U. dell'11.4.2015, Serie Generale), le soglie dimensionali, ove previste, dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.

3. Nel caso in cui il proponente, per il principio di leale collaborazione, richieda il parere della struttura operativa regionale in merito al campo di applicazione della normativa in materia di VIA, per quanto attiene ai progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, il proponente fornisce gli elementi che consentano alla struttura operativa la valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30 marzo 2015.


4. Verifica preliminare (D.Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1 ed art. 6, comma 9; L.R. 10/2010, art. 58) - Indicazioni al proponente

1. Nel caso il proponente intenda apportare modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, il medesimo presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa regionale.

2. La documentazione allegata all'istanza:

a) esplicita, a livello descrittivo e grafico, lo stato attuale o autorizzato e lo stato modificato nonché la motivazione delle modifiche progettuali richieste;

b) contiene gli elementi informativi previsti dai decreti attuativi di cui dall'art. 25 del D.Lgs. 104/2017, che saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via;

c) fornisce motivati elementi, utili ai fini delle valutazioni della struttura operativa regionale, con riferimento a quanto segue:

- la localizzazione o meno del progetto di modifica in area non contigua, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione;

- se il progetto di modifica determina un cambiamento di tecnologia, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale cambiamento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;

- se il progetto di modifica determina un incremento di dimensione, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;

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Allegato C - Nucleo regionale di Valutazione - VIA (L.R. 10/2010, art. 47-bis)


1. Premessa

Il presente allegato disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo regionale di Valutazione, previsto dall'art. 47-bis della L.R. 10/2010.


2. Funzioni del Nucleo

Il Nucleo regionale di valutazione - VIA, di seguito denominato "Nucleo", è un organo interno a competenza tecnica con il compito di supportare la Giunta Regionale ai fini dell'espressione del proprio parere al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 10/2010, nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale. In particolare il Nucleo è coordinato dalla struttura operativa di cui all'art. 47, comma 1, della L.R. 10/2010 e conclude l'istruttoria interdisciplinare svolta dalla medesima.

Il Nucleo opera in casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere sul progetto in esame. Si considerano complesse le valutazioni relative a progetti:

a) interessanti un'area geografica ampia ed una popolazione numerosa;

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Allegato D - Schema di sintesi delle risultanze istruttorie in materia di valutazione di impatto ambientale, a supporto della Giunta regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato E - Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed alla L.R. 10/2010

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato F - Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (D.Lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; L.R. 10/2010, art. 55)


1. Procedimenti di competenza regionale

1. La verifica di ottemperanza alle condizioni o prescrizioni ambientali ai fini VIA, contenute nel provvedimento di verifica o nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, si svolge sulla base di specifica documentazione presentata dal proponente.

2. Ogni prescrizione recata dal provvedimento indica il momento amministrativo nel quale svolgere la eventuale verifica di ottemperanza:

a) fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ove la verifica di ottemperanza si svolga con riferimento al rilascio del titolo abilitativo o alla approvazione del progetto, il proponente presenta l'istanza di verifica e la relativa documentazione unitamente alla istanza ed agl

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