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Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 03/03/2011

Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al DPCM 27/04/2010 e all'art.12 del DM 17/12/2009, come modificato con DM 22/12/2010.
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TESTO DEL DOCUMENTO



Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/1994, R al D.P.C.M. 27/04/2010 e all'art. 12 del D.M. 17/12/2009, come modificato con D.M. 22/12/2010.

A seguito dell'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/1994, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006,R ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 264bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al D.P.C.M. 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI.

Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dal 1 giugno 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il D.M. 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.

I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010.

Le informazioni relative all'anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 01/01/2011 31/05/2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.

Stante il disposto dell'articolo 12 del D.M. 17 dicembre 2009, come modificato con D.M

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