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Deliberaz. G.R. Toscana 10/05/2016, n. 410

D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di determinazione dell’ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Vista la direttiva VIA 2011/92/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R (“Norme in materia ambientale”);

Visto l’art. 216 comma 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50R;

Visto in particolare l’art. 33 commi 1, 2 e 3 del citato d.lgs. 152/2006:

“1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.”;

Visto altresì il d.m. n. 291 del 21.12.2015 del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico con il quale si provvede a determinare gli oneri economici di cui all’art. 33 comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente - tra l’altro - ai procedimenti di verifica di assoggettabilità, di VIA e di riesame, di competenza statale;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10R come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 (“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” ed in particolare,

- l’art. 47 bis “Nucleo regionale di valutazione - VIA”, comma 1:

“1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione - VIA, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all’articolo 47, comma 3, con funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta Regionale, per la procedura di VIA e per il rilascio del parere di

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Allegato A - Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010


1. Premessa

1. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R ("Norme in materia ambientale") all'art. 33 commi 1, 2 e 3 prevede quanto segue:

"1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90R, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma l, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi l e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.";

Il D.M. n. 291 del 21.12.2015 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico provvede a determinare gli oneri economici di cui all'art. 33 comma l del d.lgs. 152/2006R, relativamente - tra l'altro - ai procedimenti di verifica di assoggettabilità, di VIA e di riesame, di competenza statale.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10R come da ultimo modificata dalla L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AVA)", all'art. 47 ter "Oneri istruttori", prevede:

"1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.

2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione.

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Allegato B - Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al titolo III della L.R. 10/2010, di competenza regionale. Indirizzi alla struttura operativa regionale nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 65 comma 1 della L.R. 10/2010

1. Premessa

I. La legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10R come da ultimo modificata dalla L.R. 25 febbraio 2016, n. 17R ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AVA)", all'art. 65 "Disposizioni attuative delle procedure" comma 3, prevede che:

"3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti. ";

2. Le modalità organizzative contenute nel presente Allegato B si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità organizzative per i procedimenti di propria competenza in conformità con i rispettivi ordinamenti.

3. Per quanto riguarda l'effettuazione dei controlli si rinvia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 16.3.2015.


2. Procedimento coordinato di VIA ed AIA

1. Per quanto riguarda le modalità organizzative per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, si rinvia alla deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 23.2.2015.


3. Struttura operativa dell'Autorità competente (art. 47 della L.R. 10/2010)

1. La struttura operativa per le procedure di VIA dell'Autorità competente Regione Toscana è il Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia (Settore VIA).

2. Sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via, sono pubblicati i fac-simile relativi alle istanze di avvio del procedimento ed agli avvisi al pubblico.


4. Soglie relative ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 6 comma 9)

1. Le soglie contenute nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, ove previste, sono integrate dalle disposizioni del D.M. 30.3.2015 (G.V. dell' 11.4.2015, Serie Generale).

2. Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del D.M. 30.3.2015, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.


5. Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, articolo 20; L.R. 10/2010, art. 48)

1. Il proponente presenta un'istanza di avvio del procedimento e deposita la documentazione prevista presso il Settore VIA ed i Comuni interessati (sia territorialmente che a livello di impatti). Il Settore VIA può provvedere a mettere la documentazione a disposizione degli altri Soggetti competenti in materia ambientale.

2. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento:

- può richiedere di non rendere pubblici alcuni elaborati per ragioni di segreto commerciale o industriale. La documentazione è predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche;

- segnala la parte della documentazione presentata contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi. La documentazione è predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche;

- segnala se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati viene fornita una ulteriore copia in cui i dati personali sono oscurati in via permanente.

3. All'istanza il proponente allega la seguente documentazione:

a) progetto preliminare;

b) studio preliminare ambientale N1 comprendente:

b1) la descrizione della relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico;

b2) la descrizione dei fattori o componenti ambientali (art. 4 comma 4 lettera b) e art. 5 comma lettera c) del D.Lgs. 152/2006) relativi all'area vasta N2;

b3) in particolare, con riferimento al precedente punto b2), l'illustrazione e la quantificazione delle ricadute socio-economiche del progetto sul territorio interessato, in termini di:

-

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Allegato C - Sostituzione dell'allegato Balla D.G.R. 283/2015 come modificato dalla D.G.R. 1175/2015: Procedure di valutazione di cui al Titolo III della L.R. 10/2010: Nucleo regionale di Valutazione


1. Premessa

La presente direttiva disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo regionale di Valutazione, istituito con deliberazione G.R. n. 695/1999, modificata con deliberazione G.R. n. 1358/01, con deliberazione G.R. n. 816/2003 e da ultimo con deliberazione G.R. n. 1217/2013.


2. Funzioni del Nucleo

Il Nucleo regionale di valutazione, di seguito denominato "Nucleo", è un organo interno a competenza tecnica con il compito di predisporre un parere tecnico alla Giunta Regionale ai fini dell'espletamento dei relativi adempimenti di pertinenza della Regione, nell'ambito delle procedure di valutazione di cui al titolo III della L.R. 10/2010. In particolare il Nucleo è coordinato dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 1 della L.R. 10/2010 e conclude l'istruttoria interdisciplinare di cui agli articoli 55 e 63 della medesima legge.

Il Nucleo:

a) esprime il proprio parere tecnico alla Giunta Regionale nell'ambito degli adempimenti di competenza regionale di cui all'articolo 63 della L.R. 10/2010 ed ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57 delle medesima legge. Per i fini di cui alla presente lettera il Nucleo, tra l'altro:

- esamina le relazioni del progetto con le leggi ed i regolamenti relativi alle componenti ambientali interessate dal progetto;

- esamina le relazioni del progetto con i piani ed i programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico, ivi inclusi i piani di bacino, e le relative norme di piano;

- esprime le proprie valutazioni in merito a quanto previsto dall'articolo 40-ter, comma 3 del regolamento emanato con decreto d

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Allegato D - Sostituzione dell'allegato C alla D.G.R. 283/2015 come modificato dalla D.G.R. 1175/2015: Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R. 10/2010


1. OGGETTO: L.R. 10/2010 - Procedimento di ........................ relativo al progetto "........................", nel Comune di ........................ ( ).

Proponente: ........................


2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO (eventuali richiami alle norme, ai piani ed ai programmi, ai quali si riferisce il parere o il contributo)


3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE ALL'ART. 40 DELLA L.R.IO/2010 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE (tra le seguenti):

aspetti programmatici;

aspetti progettuali;

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