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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 19/11/2001, n. 28
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- L.R. 09/04/2013, n. 8
- L.R. 23/12/2011, n. 18
- L.R. 16/09/2011, n. 8
- L.R. 15/04/2009, n. 9
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TITOLO I - TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE, DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA |
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Capo I - Norme di tutela forestale ed idrogeologica |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle norme comunitarie, disciplina organicamente le azioni e gli in |
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Art. 2 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, d |
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Art. 4 - (Terreni sottoposti a vincolo)1. Sono disciplinati dalle norme del presente capo: |
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Art. 6 - (Autorizzazioni)1. Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi, tutti gli interventi sono sottoposti a comunicazione o ad autorizzazione secondo le norme del regolam |
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Art. 7 - (Divieti)1. Nei boschi sono vietati: a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto previsto al comma 2; b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla regione per altri motivi; c) la conversione dei boschi governati o avviati all'alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria; d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie. 2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 4 e 5 dell’articolo 85 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Te |
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Art. 8 - (Rinvio al regolamento)1. Gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l'invio delle comunicazioni sono disciplinati dal regolamento. 2. Il regolamento prevede: a) norme generali per la realizzazione e progettazione di interventi selvicolturali e per la redazione dei piani forestali comprensoriali, anche definiti piani forestali di indirizzo territoriale, dei piani di gestione forestale e dei piani di taglio; N35 b) modalità di gestione, tut |
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Art. 9 - (Ditte boschive)1. È istituito presso l’ente competente per territorio l’elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio regionale, idonee all’utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso dell’esecutore dell’intervento selvicolturale. N40 2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l’elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce: a) fascia A: ditte idonee all’utilizzo di qualsiasi estensione di bosco; |
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Art. 10 - (Elenco degli operatori forestali)1. È istituito presso l’ente competente per territorio l'elenco degli operatori forestali. N42 2. Agli iscritti all'elenco è rilasciato un patentino, esente da tasse, valido su tutto il territorio regionale. |
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Art. 11 - (Contenzioso forestale)1. Avverso le sanzioni amministrative elevate ai sensi della presente legge può essere presentato ricorso all'ente competente per territorio. |
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Capo II - Protezione degli alberi e della flora spontanea |
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Art. 12 - (Alberi sottoposti a tutela)1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela. 2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'En |
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Art. 13 - (Abbattimento e spostamento degli alberi)1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità. 2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbli |
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Art. 13-bis - (Alberi monumentali)1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto f |
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Art. 14 - (Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela e relative autorizzazioni)1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento ed il commercio. 2. Possono essere autorizzate la raccolta ed il commercio per scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed o |
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Art. 15 - (Imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura)1. Nei rimboschimenti, negli imboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno sono vietate la piantagione e la semina di specie a |
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Art. 16 - (Iniziative naturalistiche)1. La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora. 2. Per la promozione delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni ed |
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Capo III - Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi |
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Art. 17 - (Organi di indirizzo e coordinamento) |
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Art. 18 - (Comitato regionale consultivo) |
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Art. 19 - (Sala operativa unificata permanente) |
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Art. 20 - (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) |
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Art. 21 - (Campagna annuale antincendio) |
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Art. 22 - (Volontari) |
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Art. 24 - (Prescrizioni e divieti)1. È vietato dal 1° marzo al 31 ottobre accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa |
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TITOLO II - FORESTAZIONE PUBBLICA |
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Capo I - Funzioni riservate alla regione |
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Art. 25 - (Sistema informativo forestale)1. Il Sistema informativo forestale (SIFOR) costituisce la base conoscitiva indispensabile per: a) la redazione del programma forestale Regionale di cui all'articolo 26 e dal Piano reg |
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Art. 26 - (Piano forestale regionale)1. In coe |
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Art. 27 - (Programma annuale)1. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente capo la Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi entro |
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Capo II - Interventi delegati in attuazione del programma forestale regionale |
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Art. 28 - (Interventi) |
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Art. 30 - (Progetti speciali) |
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Capo III - Gestione del patrimonio agroforestale di proprietà pubblica |
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Art. 31 - (Amministrazione e gestione del patrimonio agroforestale)1. L'amministrazione del patrimonio agroforestale di proprietà pubblica è svolta nel rispetto degli indirizzi del PFR. |
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TITOLO III - FORESTAZIONE PRIVATA |
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Art. 32 - (Sostegno e sostituzione)1. La Regione promuove la pianificazione per la gestione sostenibile delle risorse forestali definendo metodologie di elaborazione, controllo dell'applicazione e di riesame periodico e dei piani forestali di indirizzo territoriale. N52 2. Il sostegno alle attività inerenti al settore forestale intraprese da soggetti privati è attuato nell'ambito dei reg |
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TITOLO IV – VIVAISTICA |
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Capo I – Disciplina |
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Art. 33 - (Finalità ed ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat naturali della Regione, nonché di migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione dell |
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Art. 34 - (Autorizzazione alla produzione e vendita)1. La produzione e la vendita del materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, distinta per la produzione e vendita o per la sola vendita. |
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Art. 35 - (Commissione tecnico-consultiva)1. È istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva sulle attività vivaistiche e sementiere del settore forestale, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva. 2. La Commissione tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta regionale ed esprime pareri e formula proposte sui seguenti argomenti: |
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Art. 36 - (Adempimenti)1. I produttori di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 sono tenuti a comunicare all'ente competente per territ |
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Art. 37 - (Certificazione)1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 non può essere trasportato, venduto o comunque ceduto se non provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale rilasciato dall'ente competente per territorio. 2. La produzione, commer |
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Art. 38 - (Registro regionale dei materiali forestali di base)1. Sono definiti materiali di base quelli definiti tali all� |
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Art. 39 - (Rinvio al regolamento)1. Ai fini dell'applicazione delle norme previste nel presente capo il regolamento stabilisce: a) la composizione della Commissione tecnico - consultiva; |
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Capo II - Vivaio forestale regionale |
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TITOLO V - FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI E CRITERI DI RIPARTIZIONE |
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Art. 41 - (Finanziamento delle funzioni conferite) |
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Art. 42 - (Finanziamento di iniziative naturalistiche)1. Al finanziamento delle iniziative naturalistiche previste dall'art. 16, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'unità pr |
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Art. 43 - (Finanziamento del Piano regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi. Criteri di erogazione e di rendicontazione) |
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Art. 44 - (Finanziamento delle materie di competenza della Regione)1. Alle spese occorrenti per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 lettere a), b) e c) dell'art. 3, nonché per l'attuazione di |
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Art. 46 - (Finanziamento delle attività di vivaismo pubblico)1. Al finanziamento delle attività di cui all'art. 40 si provvede con gli stanziamenti previsti dalla unità previsionale di base 7 |
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Art. 47 - (Finanziamento anni successivi)1. Al finanziamento degli interventi di cui al presente titolo per gli anni successivi al 2001, si provvede con le dotazioni finanzi |
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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 48 - (Sanzioni)1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall'art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. 3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei boschi senza essere iscritti all’elenco delle ditte di cui all’articolo 9 o all’elenco degli operatori forestali di cui all’articolo 10 o commercializzano prodotti legnosi in difformità all’articolo 10, comma 5, lettera a) sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l’obbligo di compiere i lavori imposti dall’ente competente per territorio. N67 4. Nel regolamento sono indicati i casi in cui l'autore delle violazioni è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi. 5. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto indicato al comma 4, l'ente competente per territorio, previa diffida, dispone l'esecuzione dei lavori a spese del trasgressore. 6. Coloro che violano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.08 |
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Art. 49 - (Norme transitorie)1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2 si applica per quanto non in contrasto con la presente legge il regolamento regionale 8 giugno 1981, n.1 con le relative sanzioni. 2 |
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Art. 50 - (Modifiche di norme)1. Il comma 1 dell'art. 126 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 è sostituito dal seguente: "1. I comuni di cui all'articolo 111, comma 2, esercitano le funzioni amministrative previste dall'articolo 110 affidandole ad una delle comunità montane limitrofe.". 2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 è sostituito dal seguente: |
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Art. 51 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti norme di legge: a) la legge regionale 14 maggio 1979 n. 23; b) la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 4; c) la legge regionale 18 marzo 1980, n. 19; d) la legge regionale 8 giugno 1981, n. 32; |
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