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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 16/06/2015, n. 2980
Sent. C. Stato 16/06/2015, n. 2980
Edilizia e immobili - Abuso edilizio - Sottotetto - Cambio di destinazione d'uso - Conseguenze - Sanzioni - Parametri.Nell'ipotesi in cui a seguito dei lavori eseguiti in modo abusivo si è impressa a tutto il sottotetto una destinazione urbanistica differente da quella assentita ( |
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SENTENZAIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTOCon sentenza 30/4/2009 n. 1355, il T.A.R. Veneto ha respinto il ricorso proposto dalla Lavit. s.r.l. contro l’ordinanza 29/12/2006 n. 117/2006, con la quale il Comune di Cologna Veneta, constatato che la ricorrente aveva edificato un fabbricato di altezza superiore a quella assentita e che la demolizione della parte abusiva non era possibile, senza pregiudizio per quella conforme ai titoli edilizi rilasciati, ha applicato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, comma 2, del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, quantificando la somma dovuta in € 271.196,76. Avverso il capo di sentenza concernente la quantificazione della sanzione ha proposto appello, la Lavit. S.r.l. chiedendone l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti. 1) La decisione del giudice di prime cure è erronea atteso che, ai sensi del citato art. 34, comma 2, quando l’abuso riguar |
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DIRITTOConformemente a quanto eccepito dal comune resistente, il primo motivo di gravame va dichiarato inammissibile, stante il divieto di “nova” in appello, sancito dall’art. 104 del codice del processo amministrativo. Ed invero, in primo grado, la ricorrente aveva lamentato, per quanto qui rileva (secondo motivo, lett. c), che “All’interno (del sottotetto) le altezze vanno da un minimo di 1,40 / 1,70 mt a livello d’imposta della falda del tetto ad un massimo nella parte centrale di mt 3,30 (all. sez. dimostrativa). La sua utilizzazione rimane come precedentemente quale accessorio (ripostigli, lavanderia e stenditoio) del resto in conformità ai progetti approvati. L’ufficio invece e in modo contradditorio, ritenendo la superficie del sottotetto utilizzabile sia pur come accessorio in forza della variante urbanistica di cui alla |
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P.Q.M. |
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