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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Trento 06/10/2014, n. 1721
Deliberaz. G.P. Trento 06/10/2014, n. 1721
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[Premessa]Il relatore comunica che, l’articolo 14 (disciplina degli scarichi degli insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi) del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg (TULP) consente, al comma 5quater, che, su richiesta del titolare dello scarico presentata al Comune, vengano assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, rientranti nelle categorie di imprese individuate dall'arti-colo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo (le cantine vinicole che trattano uva in quantità superiore a 1.000 quintali annui) e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011, n. 227, a condizione che lo scarico sia recapitato in pubblica fognatura nera presidiata da un impianto di dep |
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Allegato:1. Generalità L’articolo 14 del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti consente, al comma quater che, su richiesta del titolare dello scarico presentata al Comune, vengano assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, rientranti nelle categorie di imprese individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011, n. 227R, a condizione che lo scarico sia recapitato in pubblica fognatura nera presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque. Con legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1 è stato modificato il comma 5quater dell’art 14 del TULP, prevedendo che “con delibera della G.P. vengano fissati i termini e le modalità di presentazione delle richieste previste dal comma 5quater stesso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono inoltre stabiliti i criteri, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, per la selezione delle richieste da applicare quando l'insieme delle richieste presentate risulta incompatibile con la potenzialità dell'impianto e i criteri di ammissibilità delle richieste di deroga ai limiti di emissione indicati dalla tabella indicata da questo comma. La predetta deliberazione può disciplinare l'esclusione delle imprese che hanno ottenuto finanziamenti pubblici per la realizzazione di un proprio depuratore”. La convenzione per lo scarico in fognatura, approvata secondo la procedura stabilita dalla tabella G del T.U.L.P. (Limiti di accettabilità per gli scarichi in fognatura da insediamenti produttivi) come richiamata dall’articolo 51 comma 2bis del TULPN1, (per i soggetti che richiedano deroga ai limiti della tab. G del T.U.L.P.) viene stipulata fra l’impresa richiedente e l’ADEP (Agenzia per la Depurazione) della Provincia Autonoma di Trento; successivamente l’impresa dovrà presentare al Comune territorialmente competente la domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura, corredata da detta convenzione. |
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