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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. Aut. Garante Conc. Merc. 05/06/2014, n. 24955
Delib. Aut. Garante Conc. Merc. 05/06/2014, n. 24955
Delib. Aut. Garante Conc. Merc. 05/06/2014, n. 24955
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[Premessa]L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nella sua adunanza del 5 giugno 2014; |
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Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie |
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 DefinizioniAi fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto sulla pubblicità ingannevole»: il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145; b) «Codice del Consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni; c) « |
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Articolo 2 Ambito di applicazione1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti dell’Autorità in m |
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Articolo 3 Responsabile del procedimento1. Responsabile del procedimento è il responsabile preposto all’unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo |
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Titolo II - PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA, E DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE |
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Articolo 4 Istanza di intervento1. Ogni soggetto, di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b), d-bis) del Codice del Consumo, od organizzazione, che ne abbia interesse, può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), l’intervento dell’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo. 2. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere: |
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Articolo 5 Provvedimenti pre-istruttori1. La fase pre-istruttoria può essere chiusa per uno dei seguenti motivi: a) irricevibilità ai sensi dell’articolo 4, comma 4; b) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti richiesti dal decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole o dal Codice del Consumo; |
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Articolo 6 Avvio dell’istruttoria1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con l’istanza di intervento di cui all’articolo 4, avvia l’istruttoria al fine di verificare l’esistenza di pubblicità ingannevoli o comparative illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicità |
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Articolo 7 Termini del procedimento1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando si debbano chiedere pareri ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero in procedimenti di pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del C |
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Articolo 8 Sospensione provvisoria della pubblicità o della pratica commerciale1. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole e dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, l'Autorità può disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta. |
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Articolo 9 Impegni1. Entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista può presentare impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario (Allegato 1 al presente Regolamento). In caso di integrazione, il professionista è tenuto a presentare all’Autorità un testo consolidato degli impegni. È onere del professionista, ove faccia valere esigenze di riservatezza, presentare a |
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Articolo 10 Partecipazione all’istruttoria1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando a |
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Articolo 11 Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d’ufficio1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, nonché ai soggetti ammessi ad intervenire di cui all’articolo 10. 2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicura |
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Articolo 12 Richiesta di informazioni e audizioni1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso dell’istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato. |
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Articolo 13 Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti1. Ai fini della valutazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria, il Collegio può autorizzare le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dal responsabile del procedimento. |
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Articolo 14 Ispezioni1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell’istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l’esibizione degli atti. 2. I funzionari dell’Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l’oggetto dell’accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l’omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti n |
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Articolo 15 Onere della prova1. Qualora il responsabile del procedimento disponga, ai sensi dell'articolo 8, comma |
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Articolo 16 Chiusura dell'istruttoria e richiesta dei pareri1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti. 2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozion |
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Articolo 17 decisione dell'Autorità1. All’esito dell’istruttoria, il Collegio delibera l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti finali: a) decisione di non ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori, o per una delle ragioni di cui all&r |
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Articolo 18 Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa1. L'Autorità, con il provvedimento con cui dichiara l’ingannevolezza della pubblicità o l’illiceità della pubblicità comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista può disporre la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per es |
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Articolo 19 Comunicazioni1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, posta elettronica certificata e firm |
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Articolo 20 Autodisciplina1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell'articolo 27-ter del Co |
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Titolo III - PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI |
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Articolo 20 bis Procedimento per l’accertamento delle violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti1. I procedimenti in materia di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti |
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Titolo IV - PROCEDURE IN MATERIA DI TUTELA AMMINISTRATIVA CONTRO LE CLAUSOLE VESSATORIE |
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Articolo 21 Procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole1. I procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie di cui all’ articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo sono disciplinati dai seguenti articoli del presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo 5; articolo 6; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 16, commi 1 e 2; articolo 17, commi 2 e 3; articolo 19. Ai medesimi procedimenti si applicano altresì le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo. 2. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), l’intervento dell’Autorità nei confronti di clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori, di cui all’articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, che ritenga vessatorie. |
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Articolo 22 Interpello in materia di clausole vessatorie1. Le imprese direttamente interessate possono interpellare in via preventiva l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole, che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. A pena di irricevibilità, l’interpello è richiesto attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (PEC), utilizzando l’apposito formulario (Allegato 2 al presente Regolamento), completato in ogni sua parte. |
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Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Articolo 23 Disposizioni finali1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello |
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Articolo 24 Disposizioni transitorie1. Le norme del presente regolamento sulle violazioni dei diritti dei consumatori nei |
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Allegato 1 - FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL’ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL’ART. 9 DEL PRESENTE REGOLAMENTOParte di provvedimento in formato grafico. |
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Allegato 2 - FORMULARIO PER L’INTERPELLO PREVENTIVO IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE (ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, del Codice del Consumo)Parte di provvedimento in formato grafico. |
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