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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

D. Leg.vo 31/10/1990, n. 346
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- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- D. Min. Economia e Fin. 21/12/2021
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- D. Min. Economia e Fin. 24/12/2001
- D. Min. Finanze 28/12/2000
- D. Min. Finanze 11/01/1999
Il testo tiene conto degli adeguamenti alle modalità di calcolo delle rendite o pensioni e dei diritti di usufrutto a vita introdotte dai seguenti decreti ministeriali:
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- L. 30/10/2014, n. 161
- L. 13/12/2010, n. 220
- L. 24/12/2007, n. 244
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- L. 18/10/2001, n. 383
- D. Leg.vo 26/01/2001, n. 32
- L. 21/11/2000, n. 342
- L. 23/12/1999, n. 488
- L. 03/06/1999, n. 157
- D. Leg.vo 17/05/1999, n. 153
- L. 18/02/1999, n. 28
- D. Leg.vo 05/06/1998, n. 203
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473
- D. Leg.vo 04/12/1997, n. 460
- D. Leg.vo 15/12/1997, n. 446
- D. Leg.vo 19/06/1997, n. 218
- L. 15/05/1997, n. 127
- D.L. 28/03/1997, n. 79 (L. 28/05/1997, n. 140)
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- L. 23/12/1996, n. 662
- D.L. 20/06/1996, n. 323 (L. 08/08/1996, n. 425)
- D.L. 29/04/1994, n. 260 (L. 27/06/1994, n. 413)
- D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427)
- D.L. 23/01/1993, n. 16 (L. 24/03/1993, n. 75)
- L. 30/12/1991, n. 413
- Avviso di rettifica in G.U. 23/02/1991, n. 46
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Art. 1.1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, vistato dal proponente e |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Oggetto dell'imposta1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e |
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Art. 2. - Territorialità dell'imposta1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. 2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era resi |
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Art. 3. - Trasferimenti non soggetti all'imposta1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. |
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Art. 4. - Aliquote |
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Art. 5. - Soggetti passivi |
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Art. 6. - Ufficio competente |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO I - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA |
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Art. 7. - Determinazione dell'imposta |
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Art. 8. - Base imponibile1. Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determin |
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CAPO II - BASE IMPONIBILE |
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Sezione I - ATTIVO EREDITARIO |
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Art. 9. – Attivo ereditario |
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Art. 10. - Beni alienati negli ultimi sei mesi |
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Art. 11. - Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario(Art. 10 D.P.R. n. 637/1972; Art. 25 D.L. n. 69/1989, conv. dalla legge n. 154/1989) |
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Art. 12. - Beni non compresi nell'attivo ereditario(Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 1 D.P.R. n. 952/1977; Art. 4 legge n. 512/1982) 1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario: a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il dis |
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Art. 13. - Beni culturali1. I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1' giugno 1939, n. 1089, e all'art. 36 del decreto del Pr |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO II - BASE IMPONIBILE |
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Sezione II - VALORE DEI BENI E DEI DIRITTI |
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Art. 14. - Beni immobili e diritti reali immobiliari1. La base imponibile, relativamente ai beni imm |
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Art. 15. - Aziende, navi e aeromoboli1. La base imponibile, relativamente alle aziende |
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Art. 16. - Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: |
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Art. 17. - Rendite e pensioni1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: |
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Art. 18. - Crediti1. La base imponibile, relativamente ai c |
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Art. 19. - Altri beni |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO II - BASE IMPONIBILE |
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Sezione III - PASSIVITÀ DEDUCIBILI |
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Art. 20. - Passività deducibili |
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Art. 21. - Condizioni di deducibilità dei debiti(Artt. 13, commi 1 e 2, e 14 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 7 legge n. 880/1986) 1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale |
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Art. 22. - Limiti alla deducibilità dei debiti1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non |
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Art. 23. - Dimostrazione dei debiti1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'art. 21, comma 1, ovvero: a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese; |
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Art. 24. - Spese mediche e spese funerarie |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO III - RIDUZIONI E DETRAZIONI |
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Art. 25. - Riduzioni dell'imposta(Art. 18 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 - Art. 3 legge n. 880/1986) 1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe. 2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all'art. 13, non sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo previsto nell'art. 2 della legge 1' g |
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Art. 26. - Detrazione di altre imposte(Art. 19 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 3, |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
|
CAPO IV – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA |
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Art. 27. - Procedimento e termini1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio del registro, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31. 2. L'imposta è liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell'art. 33, ed è |
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Art. 28. – Dichiarazione della successione(Artt. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986) 1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario. 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel |
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Art. 29. - Contenuto della dichiarazione1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare: a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie; |
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Art. 30. - Allegati alla dichiarazione1. Alla dichiarazione devono essere allegati: a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta; b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale; c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risult |
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Art. 31 – Termine per la presentazione della dichiarazione1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. 2. Il termine decorre: a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori |
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Art. 32. – Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 29, com |
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Art. 33. - Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione(Artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R. n. 637/1972) 1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3 “, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presenta |
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Art. 34. - Rettifica e liquidazione della maggiore imposta(Art. 26 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 8 legge n. 880/86 - Art. 12 D.L. n. 70/88 conv. legge n. 154/88) 1. L'ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10; l'indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle al |
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Art. 35. - Accertamento e liquidazione d'ufficio1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quel |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO V - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA |
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Art. 36. – Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legat |
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Art. 37. - Pagamento dell'imposta(Artt. 41 e 42 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986 - Art. 28 |
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Art. 38. - Dilazione del pagamento1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell’imposta liquidata ai |
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Art. 39. - Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni. 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione |
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Art. 40. - Riscossione in pendenza di giudizio1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base all |
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Art. 41. - Riscossione coattiva e prescrizione(Artt. 41, ultimo comma, e 45 D.P.R. n. 637/1972 |
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Art. 42. - Rimborso dell'imposta(Art. 47 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986) 1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta: a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'art. 40, commi da 1 a 3; |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO VI - NORME PARTICOLARI PER LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE |
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Art. 43. - Disposizioni testamentarie impugnate o modificate |
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Art. 44. - Disposizioni testamentarie condizionali1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione |
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Art. 45. - Sostituzione fedecommissaria |
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Art. 46. - Presunzione di legato |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 47. - Poteri dell'Amministrazione finanziaria1. L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può: |
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Art. 48. - Divieti e obblighi a carico di terzi1. Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all'ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna. 2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova del |
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Art. 49. – Notificazioni(Disposizione nuova) 1. Gli avvisi previsti nel present |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO VIII - SANZIONI |
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Art. 50. - Omissione della dichiarazione1. Chi omette di |
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Art. 51. - Infedeltà della dichiarazione(Art. 51 D.P.R. 637/1972 - Art. 9 legge n. 880/1986) 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dll'imposta |
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Art. 52. |
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Art. 53. - Altre violazioni1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento de |
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Art. 54. - Determinazione della sazione pecuniaria |
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TITOLO III – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE DONAZIONI |
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Art. 55. - Registrazione degli atti di donazione1. Gli atti di donazione |
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Art. 56. - Determinazione dell'imposta |
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Art. 56-bis. - Accertamento delle liberalità indirette1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti pu� |
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Art. 57. - Donazioni anteriori(Disposizione nuova) 1. Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all'art. 1 |
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Art. 58. - Disposizioni varie(Disposizione nuova) 1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si con |
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Art. 59. - Applicazione dell'imposta in misura fissa(Disposizione nuova) 1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro: |
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Art. 59-bis. - Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12 |
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Art. 60. - Rinvio |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 61. - Consolidazione dell'usufrutto(Vedi art. 80, secondo comma, T.U. registro) 1. L'impos |
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Art. 62 - Agevolazioni1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge. |
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Art. 63 - Entrata in vigore1. Il presente testo unico entra in vigore il 1' gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire |
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