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D. Leg.vo 24/09/2015, n. 159

Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 01/06/2023, n. 61 (L. 31/07/2023, n. 100)
- L. 28/12/2015, n. 208
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita;

Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23 del 2014:

articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, avendo cura di attuare il principio della tendenzial

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Art. 1. - Sospensione legale della riscossione

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) nel primo periodo, le parole: “entro novanta” sono sostituite dalle seguenti: “a pena di decadenza entro sessanta”;

2) la lette

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Art. 2. - Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate

1. L’articolo 3 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , è sostituto dal seguente:

“Art. 3 -bis (Rateazione delle somme dovute). — 1. Le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

2. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15

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Art. 3. - Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate

“Art. 15 -ter (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate). — 1. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate d

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2145278 10546241
Art. 4. - Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari

1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c -bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15 -ter.”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

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2145278 10546242
Art. 5. - Concentrazione della riscossione nell’accertamento

1. All’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , sono apportate le seguenti modificazioni:

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2145278 10546243
Art. 6. - Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell’atto di irrogazione

1. L’articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 , è sostituito dal seguente:

“Art. 1. — 1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d’imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d’imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.

2. La sospensione è disposta dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d’imp

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2145278 10546244
Art. 7. - Rateazione imposta di successione

“Art. 38 (Dilazione del pagamento). — 1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell’imposta liquidata ai sensi dell’arti

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2145278 10546245
Art. 8. - Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

1. Al comma 1 dell’

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Art. 9. - Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione

1. L’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione). — 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell’economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell’andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all’esito della verifica sulla qualità e produttività dell’attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d)

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Art. 10. - Dilazione di pagamento

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a

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Art. 11. - Autotutela

1. All’articolo 2 -quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla l

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2145278 10546249
Art. 12. - Sospensione dei termini per eventi eccezionali

1. N2 Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente

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2145278 10546250
Art. 13. - Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo

1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla le

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Art. 14. - Notifica a mezzo di posta elettronica certificata

1. Al fine di potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La notifica della cartella può essere eseguita, c

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2145278 10546252
Art. 15. - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , nel testo modificato dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell’

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