N2

Termine prorogato dalla L.R. del 20/07/1977 n.60. Il termine era fissato al "30 giugno 1977".

N1

La L.R. del 20/07/1977 n.60 stabilisce che: "Le disposizioni per la concessione di anticipazioni, previste dall'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, continuano ad applicarsi, con le modificazioni di cui appresso, ai contratti di appalto di opere pubbliche ed ai contratti di cottimo aggiudicati sino al 31 dicembre 1977.

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 30/01/86 n.6

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 09/12/96 n.50

N1

Punto sostituito dalla Delib. G.R. del 11/03/2011 n.581

N3

I commi 5, 13, 19, 25, 27, 32, 34 e 94 dell’articolo 1 sono stati abrogati dalla L.R. del 15/03/2011 n.4

N2

La Corte Costituzionale con sentenza del 3 novembre 2010 n. 325 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1.

N1

La Sentenza della Corte Costituzionale del 17.11.2010 n. 331 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2.

N3

Articolo aggiunto dalla L.R. del 11/02/2011 n.4