N16

Numero abrogato dall'art. 19, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 .

N15

Comma sostituito da art. 48 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , come modificato dall'art. 28 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

N14

Articolo 8 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 eleva a L. 5 miliardi i limiti di importo; in precedenza l'importo era stato modificato dall'art. 4, legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11.

N13

Articolo cosi sostituito dall'art.2, legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11.

N12

Articolo così sostituito da art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11.

N11

Comma così ulteriormente sostituito dal comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .

N8

Importo così elevato da art. 26 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .

N7

L'art. 17, commi 6°, 7°, 8° e 9°, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , ha disposto che

"Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per la pubblica incolumità, il Genio Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto intervento in economia - in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari - entro il limite di spesa di lire 50 milioni, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale per la ratifica.

N6

Comma così modificato da art. 5 legge regionale 22 luglio 1994, n. 28 .

N5

Articolo così sostituito da art. 4 comma 3 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 . In precedenza modificato da comma 1 art. 22 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , da art. 29 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , e dall'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 .