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L. 17/05/2022, n. 60

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge «SalvaMare»).
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 14/04/2023, n. 39 (L. 13/06/2023, n. 68)
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Art. 1. - Finalità e definizioni

1. La presente legge persegue l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal dec

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Art. 2. - Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all’impianto portuale di raccolta, di cui all’

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Art. 3. - Campagne di pulizia

1. I rifiuti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell’autorità competente ovvero su istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

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Art. 4. - Promozione dell’economia circolare

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri d

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Art. 5. - Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell’eventual

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Art. 6. - Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi

1. Al fine di ridurre l’impatto dell’inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d’acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibil

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Art. 7. - Attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente marino

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell’ambiente marino che comportano l’immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte d

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Art. 8. - Campagne di sensibilizzazione

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l’ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi

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Art. 9. - Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell’ambiente

1. Il Ministero dell’istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell’importa

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Art. 10. - Omissis

 

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Art. 11. - Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale

1. Agli imprenditori ittici che, nell’esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l’impegno per il

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Art. 12. - Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione

1. Al fine di tutelare l’ambiente marino e costiero, gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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Art. 13. - Termine per l’emanazione del decreto previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Il decreto previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo 3

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Art. 14. - Tavolo interministeriale di consultazione permanente

1. Al fine di coordinare l’azione di contrasto dell’inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l’azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l’andamento del recupero dei rifiuti conseguente all’attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato «Tavolo interministeriale».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l’anno, è presieduto dal Ministro della t

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Art. 15. - Relazione alle Camere

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attuazione della presente leg

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Art. 16. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisl

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