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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563-13414
Delib. C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563-13414
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[Premessa](omissis) considerato che, sono state conferite alle Regioni estese competenze nella definizione della disciplina e nella programmazione del settore della distribuzione commerciale, in particolare prevedendo che le stesse, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 114/1998, definiscano gli indirizzi generali per |
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ALLEGATO A (DCR 563 - C.R.13414 DEL 29 OTTOBRE 1999). - INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA |
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PARTE PRIMA - Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali |
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TITOLO PRIMO - LE SCELTE E GLI INDIRIZZI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale recante il titolo "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", di seguito denominata legge regionale sul commercio, la presente normativa stabilisce gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa e i criteri di programmazione urbanistica ai quali devono attenersi i vari livelli di governo regionale e locale. 2. Per commercio al dettaglio in sede fissa s'intende l'attività s |
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Art. 2 - Obiettivi1. Nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 114/1998 e dalla legge regionale sul commercio, gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica perseguono i seguenti obiettivi: |
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Art. 3 - Riferimenti metodologici per le scelte di programmazione1. La programmazione della rete distributiva assume come propri riferimenti fondamentali: a) il comportamento del consumatore; b) la dinamica concorrenziale che si sviluppa tra sottosistemi e tra unità del sistema commerciale; c) l'organizzazione del territorio definita attraverso gli strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistici; d) la concertazione e il coordinamento degli atti della programmazione tra i diversi livelli di governo della regione. 2. Il comportamento del consumatore indica che: a) la programmazione commerciale deve individuare agglomerazioni di offerta tendenzialmente completa (addensamenti), in grado di rispondere compiutamente alle preferenze che il consumatore, tenuto conto del suo luogo di residenza, esprime con riferimento a quella determinata zona; b) le dimensioni dei punti di vendita, che contribuiscono alla definizione delle tipologie di strutture distributive e alla formazione dei rapporti di forza sul mercato, devono essere tali da consentire una pluralità di alternative di scelta, sia tra le zone di addensamento commerciale e tra le altre località di concentrazione dell'offerta, sia tra le diverse ti |
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Art. 4 - Riferimenti operativi per la programmazione della rete distributiva1. Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi sopra esplicitati, nel rispetto dei principi degli articoli 1, 2, 3, 6 e 10 del decreto legislativo n. 114/1998 e della legge regionale sul commercio, la programmazione della rete distributiva si basa sui seguenti elementi: a) le strutture della concorrenza: ra |
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TITOLO SECONDO - LE STRUTTURE DELLA CONCORRENZA |
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Art. 5 - Definizione di superficie di vendita e classificazione degli esercizi commerciali1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi. 2. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia. 3. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. 4. Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 3, corrispondono una sola sup |
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Art. 6 - Definizione di centro commerciale1. Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. 1 bis. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui al articolo 8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni: a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed integrazioni; b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui alla lettera a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera b) della l.r. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanis |
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Art. 7 - Definizione di offerta commerciale1. L'offerta commerciale è il complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un singolo esercizio commerciale. Ai fini della programmazione l'offerta commerciale è articolata come segue: |
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Art. 8 - Classificazione delle tipologie di strutture distributive1. Le tipologie di strutture distributive medie e grandi sono determinate dalle caratteristich |
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MEDIE STRUTTURE DI VENDITAofferta alimentare e/o mista: M-SAM1: - superficie di vendita da mq. 151 a mq. 250 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti); - superficie di vendita da mq. 251 a mq. 400 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); |
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GRANDI STRUTTURE DI VENDITAofferta commerciale mista G-SM1: - superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 4.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti); |
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CENTRI COMMERCIALImedie strutture di vendita M-CC: - superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1500 (comuni con popolazion |
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TITOLO TERZO - L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA |
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Art. 9 - Ambiti della programmazione della rete distributiva1. Il territorio regionale, in relazione alla densità abitativa, alle caratteristiche della rete distributiva, alle caratteristiche socioeconomiche e morfologiche, è così classificato: a) aree di programmazione commerciale |
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Art. 10 - Classificazione delle aree di programmazione commerciale1. Le aree di programmazione commerciale al servizio di specifici bacini di utenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, sono le seguenti: a) a |
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Art. 11 - Classificazione dei comuni e definizione dei centri urbani1. I comuni, in relazione alle caratteristiche della rete distributiva, della dotazione dei servizi, delle condizioni socioeconomiche e di consistenza demografica, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, sono suddivisi secondo la seguente classificazione: a) comuni della rete primaria : sono i comuni (poli e subpoli) nei quali si rilevano, contemporaneamente, una notevole completezza merceologica dell'offerta e le potenzialità per completare la gamma delle tipologie di strutture distributive, in funzione dell'adeguamento dell'offerta alle preferenze dei consumatori; b) comuni della rete secondaria: sono i comuni che, pur non avendo il rilievo strategico attribuito a quelli della rete primaria, svolgono una |
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Art. 12 - Classificazione delle zone di insediamento commerciale1. Le zone attuali e potenziali di insediamento delle attività commerciali, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, sono individuate nell'ambito dei comuni così come classificati all'articolo 11, per favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture distributive, nel rispetto del principio della libera concorrenza, per migliorare la produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore. 2. Le zone di insediamento commerciale, in funzione del livello di aggregazione spaziale degli esercizi commerciali e del rapporto con il sistema delle residenze, si distinguono in: a) addensamenti commerciali: costituiti da porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi; |
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Art. 13 - Criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali1. Gli addensamenti commerciali, così come definiti all'articolo 12, comma 2, lettera a), devono essere riconosciuti da ciascun comune nell'ambito del proprio territorio, nel rispetto dei parametri e criteri di cui al presente articolo. 2. Il riconoscimento degli addensamenti commerciali, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, avviene mediante l'approvazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998. 3. Gli addensamenti commerciali sono riconoscibili con i seguenti criteri e parametri: a) A.1. ADDENSAMENTI STORICI RILEVANTI. Sono gli ambiti commerciali di antica formazione, che si sono sviluppati spontaneamente intorno al fulcro (piazza principale, piazza di mercato, chiesa, municipio e simili) del territorio comunale, caratterizzati dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. Essi sono riconoscibili nell'area centrale dei centri abitati e possono non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi |
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Prospetto 1 - Addensamenti commerciali urbani forti (a.3.) - Parametri
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Prospetto 2 - Addensamenti commerciali urbani minori o deboli (a.4.) - Parametri
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Prospetto 3 - Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) (a.5.) - Parametri
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Art. 14 - Criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali1. Le localizzazioni commerciali urbane ed urbano-periferiche non addensate, attuali o potenziali, non costituiscono parte degli addensamenti commerciali di cui all'articolo 13; esse possono essere riconosciute da ciascun comune, nel rispetto dei contenuti del presente articolo e nel rispetto dei contenuti degli articoli della "Parte seconda. Criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale" della presente normativa con particolare riguardo agli articoli 26 e 27 in ordine alle valutazioni viabilistiche e ambientali, nonché del comma 4 dell'articolo 12. Possono essere altresì riconosciute in sede di esame delle istanze di cui all'articolo 15, nei limiti di cui al comma 3 del presente articolo. N3 “2. Il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, avviene mediante l’approvazione dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 R e costituisce parte integrante e sostanziale dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, obbligatorio ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 4 della l.r. 28/1999 R e avviene in via prioritaria nelle parti del territorio occupate da attività produttive dismesse, la cui dismissione sia accertata da almeno trenta mesi, o nelle parti del territorio occupate da attività non produttive, la cui dismissione sia comprovata al momento del riconoscimento delle localizzazioni stesse, situate all’interno di aree a diversa e prevalente destinazione, o nelle parti del territorio oggetto di riqualificazione urbanistica sul patrimonio edilizio esistente. Limitatamente all |
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Prospetto 4 – Localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1) – Parametri
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Prospetto 5 - Localizzazioni commerciali urbano-periferiche (L.2.) – parametri
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TITOLO QUARTO - REGOLAMENTAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA |
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Art. 15 - Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali1. La trasformazione del sistema distributivo e l'equilibrato sviluppo delle tipologie di strutture distributive, si realizzano attraverso il continuo adattamento degli esercizi commerciali e della loro organizzazione spaziale alle mutevoli preferenze del consumatore. Tale adattamento si concretizza in nuove aperture di esercizi commerciali, trasferimenti della loro ubicazione, variazioni della superficie destinata alla vendita e modificazioni o aggiunte dei settori merceologici “da realizzarsi nel rispetto dei contenuti della presente deliberazione e secondo le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi.” N2 2. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di settore merceologico sono consentite nelle zone di insediamento commerciale così come definite agli articoli 12, 13 e 14, in aree e/o edifici che lo strumento urbanistico vigente e operante, generale o esecutivo (di cui all'articolo 32 della l.r. 56/1977), destini a commercio al dettaglio già al momento della presentazione delle relative istanze di autorizzazione, nel rispetto dei contenuti dell'articolo 17. Le autorizzazioni per l'attivazione di esercizi commerciali possono essere rilasciate anche a soggetto diverso dal promotore o dall'originario titolare (subingresso) solo quando egli produca il contratto in base al quale ha acquisito la disponibilità dei locali, con incorporato il diritto all'autorizzazione. Trattandosi, nella fattispecie, di un evidente caso di concentrazione, che può essere soggetto a comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della l. 287/1990, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione, ove occorra, alla Giunta regionale. N3 “3. L’apertura, le variazioni di superficie di vendita e di settore merceologico, il trasferimento di sede sono soggette: a) nel caso delle medie e delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali: 1) ad autorizzazione, nei casi e secondo le modalità previste dalla presente deliberazione e dai commi successivi. Negli addensamenti commerciali A.5. e nelle localizzazioni commerciali L.2., nei casi previsti, l’autorizzazione è rilasciata, solo qualora il comune abbia approvato il progetto unitario di coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, lettera e) e dall’articolo 14, comma 4, lettera b); 2) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 R, nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente deliberazione e dai commi successivi, anche in relazione alla prescrizione o meno di asseverazioni o attestazioni a corredo, a norma dello stesso articolo 19 della l. 241/1990; b) nel caso di esercizi di vicinato: 1) a SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 R, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 del d.lgs. 114/1998 R e dell’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 R (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno); 2) a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990 R, di conformità agli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 nel caso in cui l’esercizio di vicinato ricada in area soggetta a prescrizioni particolari ai sensi dell’articolo 20, o rientri nell’ambito dei progetti di qualificazione urbana e dei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19; 3) allo stesso regime previsto per il centro commerciale nel caso in cui l’esercizio di vicinato sia situato all’interno del med |
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Art. 16 - Sviluppo e concorrenzaN3 “1. L’apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell’articolo 41 della Costituzione e nella l. 287/1990, nel d.lgs. 59/2010 R |
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Art. 17 - Compatibilità territoriale dello sviluppo1. La compatibilità territoriale dello sviluppo di ciascuna delle tipologie di strutture distributive di cui all'articolo 8 è delineata inderogabilmente, nei limiti derivanti dall'articolo 16, comma 1, nelle tabelle del presente articolo, per ciascun tipo di comune, per ciascun addensamento commerciale urbano ed extraurbano e per ciascuna localizzazione commerciale urbana ed urbano-periferica.". N3 “2. La compatibilità territoriale dello sviluppo delinea il modello di rete commerciale regionale, è in sintonia con l’utilità sociale, è funzionale al conseguimento dell’obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto dell’articolo 41 della Costituzione, del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell’articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012 e consente la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti delle norme comunitarie, nazionali e della presente normativa. Essa non costituisce limitazione inderogabile in sede di nuova apertura, di variazione di superficie di vendita, di trasferimento di esercizi commerciali, di modifica o aggiunta di settore merceologico e di rilascio dei titoli edilizi relativi agli insediamenti commerciali nel rispetto di quanto espressamente previsto all’articolo 16, comma 1.” |
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Tabella 1 - Tipo di comune: centro metropolitano e poli della rete primaria con popolazione superiore a 60.000 abitanti N14
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Tabella 2 - Tipo di comune: comuni polo della rete primaria con popolazione inferiore a 60.000 abitanti N14
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Tabella 3 - Tipo di comune: comuni subpolo della rete primaria, comuni intermedi N15 con più di 10.000 abitanti
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Tabella 4 - Tipo di comune: comuni subpolo della rete primaria, comuni intermedi e comuni turistici (non compresi nei precedenti) con meno di 10.000 abitanti
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Tabella 5 - Tipo di comune: comuni turistici (esclusi il centro metropolitano, i poli, i subpoli della rete primaria e i comuni intermedi)
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“Tabella 6 - Tipo di comune: comuni minori
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Art. 18 - Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese1. I comuni oltre alla delimitazione motivata delle zone di insediamento commerciale, così come previsto dagli articoli 12 e 13, ed alla loro regolamentazione, così come previsto dall'articolo 22, comma 7, al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano, promuovono la realizzazione di progetti e programmi, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana. 2. I comuni, anche su proposta di soggetti privati e/o con il loro concorso, nel rispetto dei principi del decreto legislativo n. 114/1998 e dei contenuti della presente normativa, sulla base di appositi studi sulle problematiche della distribuzione commerciale locale e sulle interrelazioni con le componenti territoriali ed economiche, adottano specifici programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.). 3. I comuni, sentito il parere delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano con apposito atto deliberativo i suddetti programmi, congiuntamente ad un apposito programma di attuazione che deve contenere, tra l'altro, anche i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati attori partecipanti al programma, il dettagliato piano finanziario. 4. I programmi di qualificazione urbana possono essere promossi su porzioni di tutto il territorio comunale, con esclusione degli addensamenti A.5. e delle localizzazioni L.2. interessate dalla presenza di insediamenti commerciali, denominate «luoghi del commercio» o, se ne hanno i requisiti, «centri commerciali naturali», e devono comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche le aree mercatali per l'attività di commercio su area pubblica, i pubblici esercizi, le attività turistico-ricettive e di intrattenimento e svago, e di a |
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Art. 19 - Programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori1. Sono considerate realtà urbane minori, nelle quali è necessario promuovere e incentivare interventi idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio commerciale, particolarmente per quanto concerne l'offerta di prima necessità, i comuni con meno di 3.000 abitanti, o le frazioni o le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3.000 abitanti, o i quartieri di edilizia residenziale pubblica, caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o dei servizi, privi di commercio alimentare nel raggio di mt. 500. 2. In tali realtà i comuni, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, con esclusione degli addensamenti A.5. e delle localizzazioni L.2. adottano programmi integrati di rivitalizzazione (P.I.R.) che, anche attraverso incentivi e con la eventuale realizzazione di centri polifunzionali di servizi, promuovano la permanenza di un adeguato servizio di vicinato. 2 bis. I comuni, per rea |
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Art. 20 - Prescrizioni particolari1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998, i Comuni con popolazione a partire da 3.000 abitanti, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 2 e 3, limitatamente agli addensamenti commerciali A.1. e A.2. e limitatamente agli ambiti individuati come futuri programmi di qualificazione urbana, di cui all'articolo 18, e fino alla loro approvazione, possono sottoporre a valutazione di impatto commerciale, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente normativa, le comunicazioni di apertura, di trasfer |
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Art. 21 - Priorità nel rilascio delle autorizzazioni1. Le nuove aperture ed il trasferimento di sede delle medie e grandi strutture di vendita è autorizzato, nel rispetto delle norme dell'articolo 15, secondo le procedure adottate con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale sul commercio. 2. Nel caso di domande concorrenti hanno priorità: a) le domande che propongono e contribuiscono meglio alla realizzazione degli spazi pubblici di cui agli articoli 26 e 27; b) le proposte di |
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PARTE SECONDA - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA RIFERITI AL SETTORE COMMERCIALE |
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TITOLO QUINTO - ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI |
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Art. 22 - Vocazione commerciale del territorio comunale, dimensionamento delle aree commerciali ed elaboratori di piano1. Il piano regolatore generale delimita le zone di addensamento e le localizzazioni commerciali, all'interno delle quali individua le aree a destinazione commerciale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo e degli articoli 13, 14, 16, 17 e 24 nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall'articolo 4 della legge regionale sul commercio. 2. Per le localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.), è consentito indicare i parametri attraverso i quali essi sono identifi |
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Art. 23 - Individuazione dei beni culturali e ambientali1. Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze |
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Art. 24 - Destinazioni d'uso1. La destinazione d'uso commerciale, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali e strumenti urbanistici esecutivi (SUE), è univoca e deve essere individuata in sede di adeguamento dei piani regolatori generali nel rispetto dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolò) secondo i seguenti principi: a) commercio al dettaglio: da attribuirsi nell'ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili; nelle altre zone del territorio urbanizzato da attribuirsi per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato. Tale destinazione deve essere, di norma, integrata o al tessuto residenziale o alle attivit&agr |
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Art. 25 - Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali e ad altre attività presenti nell'area1. I piani regolatori generali e le relative varianti stabiliscono, nel rispetto dell'articolo 21, primo comma, numero 3) della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, lo standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento delle tipologie di strutture distributive. |
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Tabella del fabbisogno totale dei posti parcheggio
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Art. 26 - Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità1. I comuni, privilegiando norme di autoregolamentazione concertata, disciplinano l'orario di carico e scarico delle merci negli addensamenti storici rilevanti (A.1.) e negli addensamenti storici secondari (A.2.), cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico ed evitando lo sviluppo dell'inquinamento acustico. 2. I comuni nel disciplinare la sosta su suolo pubblico devono considerare che, per la vitalità del commercio negli addensamenti commerciali A.1. (addensamenti storici rilevanti), A.2. (addensamenti storici secondari) e A.3. (addensamenti commerciali urbani forti), “A.4. (addensamenti commerciali urbani minori o deboli) e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.),” N2 deve essere privilegiata la possibilità di parcheggio gratuito, sia pure per una breve durata. In tali ambiti territoriali, con esclusione delle aree comprese nei programmi di qualificazione urbana di quelle comprese all'articolo 18 le medie e le grandi strutture di vendita devono dimostrare la disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con infrastrutture già operanti. In alternativa, il comune, nei propri strumenti urbanistici generali o particolareggiati, deve prevedere apposita normativa per la monetizzazione, in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. 2 bis. I comuni devono corredare il progetto unitario di coordinamento, previsto all'articolo 13, comma 3, lettera e) per gli addensamenti commerciali A.5. e all'articolo 14, comma 4, lettera b) per le localizzazioni commerciali L.2., “ove previsto, o integrare l’accordo di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990,” N2 con apposito studio sul sistema del traffico veicolare attuale e potenziale sulla parte della rete infrastrutturale che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico che potenzialmente può essere indotto dalle varie tipologie di strutture distributive compatibili ai sensi dell'articolo 17. Da detto studio i Comuni devono derivare le soluzioni viabilistiche per il potenziamento della rete infrastrutturale e le norme di riferimento del suddetto progetto unitario di coordinamento, previa concertazione con la provincia e con i comuni limitrofi. Le opere previste, la cui realizzazione è a carico dei soggetti proponenti le iniziative, sono obbligatorie ai fini dell'ottenimento dei permessi a costruire relativi a tutti gli insediamenti commerciali. 3. Le grandi strutture di vendita e tutte le attività commerciali ubicate nelle localizzazioni commerciali urbane ed urbano-periferiche devono dimostrare, oltre alla disponibilità di parcheggi, così come prevista all'articolo 25, anche quella di cortili destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree, aggiuntive rispetto al soddisfacimento dei posti parcheggio di cui all'articolo 25, non devono interferire con il sistema dei posti auto riservati alla clientela e al personale dipendente e devono essere servite da viabilità dedicata che n |
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Art. 27 - Verifiche di impatto ambientale1. L'analisi, la valutazione e la verifica di impatto sulla viabilità previste all'articolo 26 devono essere altresì estese a verifiche di compatibilità ambientale. 1 bis. I comuni effettuano specifica valutazione di compatibilità ambientale che deve corredare la valutazione "ex ante" prevista all'articolo 12 e all'articolo 14, comma 4, lettera b), in specifico per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali L.2. L'analisi e la valutazione di compatibilità ambientale, che costituisce uno dei fattori di aiuto alla decisione, non deve rappresentare un ostacolo alla modernizzazione del sistema distributivo, bensì contribuire a renderla possibile in un contesto di tutela della qualità della vita sotto il profilo territoriale ed economico. A tale fine i comuni devono esaminare e valutare tutti gli aspetti ambientali, individuare le misure previste per impedire, ridurre e ove è possibile compensare gli impatti ambientali significativi, da assumersi negli strumenti urbanistici generali e/o esecutivi nonché per i singoli progetti. 1 t |
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Art. 28 - Contestualità delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni edilizie1. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie relative alle medie strutture di vendita sono rilasciate, nel rispetto di quanto è previsto dalla legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, secondo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali. 2. I procedimenti di rilascio dell'autorizzazione ammini |
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Art. 29 - Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio e dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998, è stabilito il termine di centottanta giorni entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni delle presenti norme. 2. In caso di inerzia da parte dei comuni o di adeguamenti difformi dalla presente normativa, nel rispetto dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998 e dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale sul commercio, si applicano |
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"Art. 30 - Norme sostitutive nel caso d'inerzia da parte dei comuniN1 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale sul commercio, nel caso in cui i comuni non abbiano dato corso all'applicazione delle norme del presente provvedimento o le abbiano applicate in parte o difformemente dalla presente normativa si applicano, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive. 2. Le norme sostitutive hanno efficacia limitatamente al riconoscimento degli addensamenti commerciali A.1., A.2. e A.3. e delle localizzazioni commerciali L.1. e si applicano solo in presenza di destinazione d'uso commerciale e in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali |
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TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 31 - Norme finali1. Le autorizzazioni per gli esercizi commerciali sono rilasciate in base alle norme del presente provvedimento e secondo le procedure stabilite con apposito atto della Giunta regionale emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale sul commercio. 2. Il provvedimento della Giunta regionale stabilisce le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 114/1998, fornisce indicazioni ai comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998 ed alle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto stesso. |
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Norme transitorie(ABROGATO) |
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ULTERIORI DISPOSIZIONI1. Le presenti modifiche agli indirizzi generali e ai criteri di programmazione urbanistica, di cui all'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificata ed integrata dall'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale n. 347-42514 del 23 dicembre 2003, entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. 2. I comuni adottano obbligatoriamente i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio (l.r. 28/1999), nel rispetto della presente normativa, secondo le procedure indicate all'articolo 29, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Dall'entrata in vigore della presente normativa e fino a che i comuni non abbiano provveduto a quanto so |
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Allegato 1 - AREE DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE |
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Aree di programmazioneLegenda: |
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TORINOALPIGNANO BALDISSERO TORINESE* BEINASCO BORGARO TORINESE CANDIOLO CASELETTE |
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ACQUI TERMEACQUI TERME (Comune attrattore) ALICE BEL COLLE |
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ALBAALBA (Comune attrattore) BARBARESCO BENEVELLO |
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ALESSANDRIAALESSANDRIA (Comune attrattore) TORTONA VALENZA ALLUVIONI CAMBIÒ ALZANO SCRIVIA BASSIGNANA |
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ARONAARONA (Comune attrattore) |
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ASTIASTI (Comune attrattore) AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI CALLIANO |
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BIELLABIELLA (Comune attrattore) ANDORNO MICCA CANDELO |
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BORGOMANEROBORGOMANERO (Comune attrattore) BOGOGNO |
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BORGOSESIABORGOSESIA (Comune attrattore) BREIA |
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BRABRA (Comune attrattore) CAVALL |
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CARMAGNOLACARMAGNOLA (Comune attrattore) CARAMAGNA PIEMONTE |
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CASALE MONFERRATOCASALE MONFERRATO (Comune attrattore) BALZOLA BORGO SAN MARTINO |
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CHIERICHIERI (Comune attrattore) ANDEZENO |
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CHIVASSOCHIVASSO (Comune attrattore) BRANDIZZO |
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CIRIÉCIRIÉ (Comune attrattore) |
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CUNEOCUNEO (Comune attrattore) BEINETTE |
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DOMODOSSOLADOMODOSSOLA (Comune attrattore) |
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FOSSANO - SAVIGLIANOFOSSANO (Comune attrattore) SAVIGLIANO (Comune attrattore) BENEVAGIENNA |
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IVREAIVREA (Comune attrattore) ALBIANO D'IVREA |
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MONDOVÌMONDOVÌ (Comune attrattore) BASTIA MONDOVÌ |
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NOVARANOVARA (Comune attrattore) CALTIGNAGA |
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NOVI LIGURENOVI LIGURE (Comune attrattore) BASALUZZO |
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OMEGNAOMEGNA (Comune attrattore) ARMENO |
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OVADAOVADA (Comune attrattore) |
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PINEROLOPINEROLO (Comune attrattore) BURIASCO |
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SALUZZOSALUZZO (Comune attrattore) CARDÉ |
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VERBANIAVERBANIA (Comune attratore) ARIZZANO |
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VERCELLIVERCELLI (Comune attrattore) ASIGLIANO VERCELLESE |
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Allegato 2 - COMUNI POLO E SUBPOLO, COMUNI INTERMEDI, COMUNI MINORI |
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Rete primaria |
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COMUNI POLO
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COMUNI SUBPOLO
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Rete secondaria |
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COMUNI INTERMEDIPROVINCIA DI TORINO: AIRASCA, ALMESE, ALPIGNANO*, BALANGERO, BALDISSERO TORINESE*, BANCHETTE*, BARDONECCHIA, BORGARO TORINESE*, BORGOFRANCO D'IVREA, BRANDIZZO*, BRICHERASIO, BRUINO, BUTTIGLIERA ALTA, CAFASSE, CAMBIANO*, CANDIOLO*, CARIGNANO*, CASTIGLIONE TORINESE*, CAVOUR, CONDOVE, CORIO, CUMIANA*, DRUENTO, FAVRIA, FORNO CANAVESE, LA LOGGIA*, LEINÌ*, MATHI, MAZZÉ*, MONTALTO DORA*, MONTANARO*, NOLE*, NONE*, PAVONE CANAVESE*, PECETTO TORINESE*, PIANEZZA*, PINO TORINESE*, PIOSSASCO, PISCINA*, POIRINO*, RIVALTA DI TORINO*, RIVA PRESSO CHIERI*, ROMANO CANAVESE, ROSTA*, SAN BENIGNO CANAVESE*, SAN CARLO CANAVESE*, SAN FRANCESCO AL CAMPO*, SANGANO, SAN GIUSTO CANAVESE, SAN MAURIZIO CANAVESE*, SAN SECONDO DI PINEROLO*, SANT'A |
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COMUNI MINORIPROVINCIA DI TORINO: AGLIÉ, ALA DI STURA, ALBIANO D'IVREA*, ALICE SUPERIORE, ALPETTE, ANDEZENO*, ANDRATE, ANGROGNA, ARIGNANO*, AZEGLIO, BAIRO, BALDISSERO CANAVESE, BALME, BARBANIA, BARONE CANAVESE, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BOLLENGO*, BORGIALLO, BORGOMASINO, BORGONE SUSA, BOSCONERO, BROSSO, BROZOLO, BRUSASCO, BRUZOLO, BURIASCO*, BUROLO*, BUSANO, CAMPIGLIONE FENILE, CANDIA CANAVESE, CANISCHIO, CANTALUPA, CANTOIRA, CAPRIE, CARAVINO, CAREMA, CASALBORGONE, CASCINETTE D'IVREA*, CASELETTE*, CASTAGNETO PO*, CASTAGNOLE PIEMONTE, CASTELNUOVO NIGRA, CAVAGNOLO, CERCENASCO, CERES, CERESOLE REALE, CESANA TORINESE, CHIALAMBERTO, CHIANOCCO, CHIAVERANO*, CHIESANUOVA, CHIOMONTE, CHIUSA DI SAN MICHELE, CICONIO, CINTANO, CINZANO, CLAVIERE, COASSOLO TORINESE, COAZZE, COLLERETTO CASTELNUOVO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, CUCEGLIO, EXILLES, FELETTO, FENESTRELLE, FIANO, FIORANO CANAVESE*, FOGLIZZO*, FRASSINETTO, FRONT, FROSSASCO*, GARZIGLIANA, GERMAGNANO, GIAGLIONE, GIVOLETTO, GRAVERE, GROSCAVALLO, GROSSO, INGRIA, INVERSO PINASCA, ISOLABELLA, ISSIGLIO, LA CASSA, LAURIANO, LEMIE, LESSOLO, LEVONE, LOCANA, LOMBARDORE, LOMBRIASCO*, LORANZÉ, LUGNACCO, LUSERNETTA, LUSIGLIÉ, MACELLO*, MAGLIONE, MARENTINO, MASSELLO, MATTIE, MEANA DI SUSA, MERCENASCO, MEUGLIANO, MEZZENILE, MOMBELLO DI TORINO, MOMPANTERO, MONASTERO DI LANZO, MONCENISIO, MONTALDO TORINESE*, MONTALENGHE, MONTEU DA PO, MORIONDO TORINESE, NOASCA, NOMAGLIO, NOVALESA, OGLIANICO, ORIO CANAVESE, OSASCO*, OSASIO, OULX, OZEGNA, PALAZZO CANAVESE, PANCALIERI, PARELLA, PAVAROLO*, PECCO, PEROSA CANAVESE, PERRERO, PERTUSIO, PESSINETTO, PINASCA, PIOBESI TORINESE, PIVERONE, POMARETTO, PORTE*, PRAGELATO, PRALI, PRALORMO, PRAMOLLO, PRAROSTINO, PRASCORSANO, PRATIGLIONE, QUAGLIUZZO, QUASSOLO, QUINCINETTO, REANO, RIBORDONE, RIVALBA, RIVARA, RIVAROSSA, ROBASSOMERO*, ROCCA CANAVESE, ROLETTO*, RONCO CANAVESE, RONDISSONE*, RORÀ, ROURE, RUBIANA, RUEGLIO, SALASSA, SALBERTRAND, SALERANO CANAVESE*, SALZA DI PINEROLO, SAMONE*, SAN COLOMBANO, BELMONTE, SAN DIDERO, SAN GERMANO CHISONE, SAN GILLIO*, SAN GIORGIO CANAVESE, SAN GIORIO DI SUSA, SAN MARTINO CANAVESE, SAN PIETRO VAL LEMINA*, SAN PONSO, SAN RAFFAELE CIMENA*, SAN SEBASTIANO DA PO*, SAUZE DI CESANA, SAUZE D'OULX, SCARMAGNO, SCIOLZE, SESTRIERE, SETTIMO ROTTARO, SETTIMO VITTONE, SPARONE, STRAMBINELLO, TAVAGNASCO, TORRAZZA PIEMONTE, TORRE CANAVESE, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, TRAVES, USSEAUX, USSEGLIO, VAIE, VALGIOIE, VALLO TORINESE, VALPRATO SOANA, VARISELLA, VAUDA CANAVESE, VENAUS, VERRUA SAVOIA, VESTIGNÉ, VIALFRÉ, VICO CANAVESE, VIDRACCO, VILLANOVA CANAVESE, VILLAR DORA, VILLAR FOCCHIARDO, VILLAR PELLICE, VILLARBASSE*, VILLAREGGIA, VIRLE PIEMONTE, VISCHE, VISTRORIO, VIÙ. PROVINCIA DI ALESSANDRIA: ALBERA LIGURE, ALFIANO NATTA, ALICE BEL COLLE*, ALLUVIONI CAMBIÒ*, ALTAVILLA MONFERRATO, ALZANO SCRIVIA*, AVOLASCA, BALZOLA*, BASALUZZO*, BASSIGNANA*, BELFORTE MONFERRATO*, BERGAMASCO, BERZANO DI TORTONA, BISTAGNO, BORGHETTO DI BORBERA, BORGO SAN MARTINO*, BORGORATTO ALESSANDRINO, BOSCO MARENGO*, BOSIO, BOZZOLE, BRIGNANO FRASCATA, CABELLA LIGURE, CAMAGNA*, CAMINO, CANTALUPO LIGUR |
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