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Risoluz. Ag. Entrate 15/12/2003, n. 224/E

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Soggetti passivi.
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[Premessa]


La X in merito all'applicazione

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Quesito

Il comma 26 del citato articolo 3 della legge n. 549 del 1995 pone il tributo a carico del gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo stabilendo, nel contempo, un ob

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Riferimenti normativi

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3:

&

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Interpretazione

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato istituito con le disposizioni contenute nei commi da 24 a 40 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 sopra citata, che, da un lato, individuano il relativo soggetto passivo nell'impresa di stoccaggio definitivo e, dall'altro, con l'obbligo di rivalsa, lo pongono a carico di colui che effettua il conferimento.

Per espressa previsione normativa, quindi, il legislatore, con il tributo in questione, ha inteso incidere economicamente sul soggetto conferente che, nell'astratto paradigma normativo, normalmente coincide con il soggetto produttore di rifiuti.

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