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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 01/08/2002, n. 11
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- L.P. 29/12/2005, n. 20
- L.P. 10/02/2005, n. 1
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge disciplina, ai fini dell'applicazione delle norme emanate in materia di competenza provinciale, l'imp |
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Art. 2 - Definizione di impresa artigiana1. Sono artigiani: a) i soggetti considerati tali dalla legislazione statale in materia di artigianato; b) le imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci aventi diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ai sensi della normativa statale. |
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Art. 3 - Albo delle imprese artigiane.1. È istituito l'albo delle imprese artigiane della Provincia di Trento, alla cui tenuta è delegata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. 2. I soggetti previsti dal |
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Art. 4 - Struttura dell’albo1. L’albo delle imprese artigiane è diviso in due sezioni. |
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Art. 4-bis - Iscrizione all’albo, cancellazione e variazione1. L’iscrizione, la modificazione o la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane è disposta mediante la comunicazione unica prevista dall’articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivit&a |
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Art. 5 - Commissione provinciale per l'artigianato1. Presso la struttura provinciale competente in materia di artigianato è istituita la commissione provinciale per l’artigianato, quale organo consultivo e propositivo in materia di artigianato. |
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Art. 6 - Nomina, composizione e organizzazione della commissione1. La commissione provinciale per l’artigianato è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni. 2. La commissione è formata da: a) sette componenti, di cui cinqu |
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Art. 7 - Art. 8 |
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Art. 9 - Comunicazioni ad enti pubblici1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento trasmette all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e agli enti pubblici che |
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Art. 10 - Tutela della professionalità artigiana |
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Art. 11 - Vendita dei prodotti di propria produzione1. N3 |
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Art. 12 - Osservatorio dell'artigianato |
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Art. 13 - Maestro artigiano e maestro professionale1. Per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere sono istituiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale. 2. La Giunta provinciale individua, anche con più deliberazioni: a) le tipologie di mestieri per le quali possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano e di maestro pr |
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Art. 14 - Elenco dei maestri artigiani1. La struttura provinciale competente in materia di artigianato cura la tenuta dell'elenco dei maestri artigiani nel quale sono iscritti d'ufficio coloro ai qua |
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Art. 15 - Bottega-scuola1. I laboratori delle imprese artigiane diretti da un maestro artigiano possono essere costituiti in bottega-scuola. 2. Il sistema formativo provinciale, la struttura |
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Art. 16 - Qualificazione delle imprese artigiane1. Allo scopo di favorire la qualificazione delle imprese artigiane, la Provincia sostiene ed incentiva gli investimenti fissi sostenuti dai maestri artigiani di cui all'articolo 13 e dalle botteghe-scuola di cui all'articolo 15. |
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Art. 17 - Interventi per qualificare e valorizzare l'artigianato1. Per qualificare e valorizzare la professione artigiana la Provincia è autorizzata a: a) organizzare o promuovere iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l'artigianato, con le procedure stabilite dai commi 2 e 3; b) concedere a enti e associazioni senza scopo di lucro contributi per iniziative d'interesse provinciale, mirate in particolare anche alla formazione di giovani alle profes |
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Art. 18 - Tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura1. Nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 23 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6 la Provincia tutela e promuove |
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Art. 18-bis - Attività di acconciatore e di estetista1. Quest'articolo regola l'attività professionale di acconciatore in conformità ai principi fondamentali previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore). 2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è subordinato alla presentazione di una dichiarazione d'inizio di attività al comune territorialmente competente. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, definisce con proprie deliberazioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano: a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi previsti per l'accesso all'esame di abilitazione professionale, valorizzando inoltre le figure del maestro artigiano e della bottega scuola nei percorsi formativi; b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale e l'organizzazione degli esami di abilitazione professionale compresa la definizione dei criteri per la corresponsione dei compensi della commissione esaminatrice, nonché i criteri per accertare la conformità dei percorsi formativi avviati e non conclusi prima della data prevista dal comma 6, rispetto ai percorsi formativi e all'abilitazione pro |
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Art. 19 - Sanzioni amministrative1. Chi viola le disposizioni sottoelencate è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento delle seguenti somme: a) per uso non consentito di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, in violazione dell&rsqu |
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Art. 20 - Istituzione di un ufficio unico per i servizi alle imprese |
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Art. 20-bis - Delega alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento di funzioni in materia di artigianato1. Sono delegate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le funzioni in materia di artigianato inerenti: a) la tenuta dell’albo delle imprese arti |
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Art. 21 - Efficacia della legge e abrogazioni1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la presente legge trova applicazione al momento della pubblicazione della deliberazione prevista dall'articolo 3, comma 5, nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. L'articolo 15 trova applicazione dalla data di pubblicazione del regolamento previsto dal comma 4 dello stesso. Gli articoli 17 e 20 trovano applic |
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Art. 22 - Regolamento di esecuzione1. Il regolamento di esecuzione della presente legge è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della compet |
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Art. 23 - Disposizioni transitorie1. La commissione provinciale per l’artigianato, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore di quest’articolo, è prorogata fino alla nomina della nuova co |
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Art. 24 - Disposizioni finanziarie1. Per i fini di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa di 20.000,00 euro a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004. 2. Per i fini di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro a carico degli esercizi finanziari 2003 e 2004. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera e), si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cu |
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Tabella A - Copertura degli oneri (articolo 24, comma 8)a) Nuove o maggiori spese:
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