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D. P.G.P. Bolzano 30/10/2000, n. 39

Regolamento di esecuzione della L.P. 17.2.2000, n. 7, concernente il "Nuovo ordinamento del commercio".
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.P. 18/04/2001, n. 17
- D.P.G.P. 24/01/2003, n. 1
- D.P.G.P. 26/08/2004, n. 29
- D.P.G.P. 27/01/2005, n. 3
- D.P.G.P. 18/10/2005, n. 51
- D.P.G.P. 28/11/2006, n. 67
- D.P.G.P. 26/03/2007, n. 24
- D.P.G.P. 17/04/2008, n. 18
- D.P.G.P. 01/12/2008, n. 69
- D.
Pres. P. 02/12/2009, n. 58
- D. Pres. P. 15/01/2010, n. 2
- D. Pres. P. 10/02/2011, n. 6
- D. Pres. P. 10/01/2012, n. 2
- D. Pres. P. 26/07/2012, n. 25
- D. Pres. P. 18/11/2014, n. 29
- D. Pres. P. 01/08/2016, n. 20
- D. Pres. P. 07/06/2017, n. 20
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CAPO I - Definizioni e requisiti
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Art. 1 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "legge" si intende la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a, della legge si considerano:

a) utilizzatori professionali di determinate merci, coloro che impiegano dette merci per lo svolgimento normale della loro attività aziendale;

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Art. 2 - Libertà di impresa e obbligo di vendita

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di inizi

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Art. 3 - Requisiti di accesso e di esercizio dell’attività commerciale

N26

1. Ai fini dell’ordinamento del commercio e del presente regolamento costituiscono attività commerciale:

a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;

b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

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CAPO II - Programmazione ed esercizio dell'attività
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Art. 4 - Indirizzi e criteri programmatori

1. Gli indirizzi e criteri programmatori provinciali perseguono i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto

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Art. 5 - Strumenti di pianificazione provinciale e comunale

1. Gli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, rispettivamente per le grandi e medie strutture di vendita, sono elaborati tenendo conto degli indirizzi e criteri programmatori provinciali, nonché della rete di vendita effettivamente esistente.

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Art. 6 - Rilevazione della rete distributiva

1. Ai fini della rilevazione e dell'aggiornamento dei dati concernenti la rete distributiva, i comuni e la Provincia devono inviare alla camera di commercio, ogni trimestre, copia delle nuove autorizzazioni amministrative relative ad apertura, trasferimento, ampliamento, variazione del settore merceologico trattato e concentrazione di esercizi commerciali, copia delle autorizzazioni revocate o decadute, nonché copia delle analoghe comun

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Art. 7 - Piccole strutture di vendita - Comunicazione

1. Nella comunicazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di piccole strutture di vendita, nonché per l'eventuale variazione del settore merceologico trattato, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

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Art. 8 - Medie e grandi strutture di vendita - Domanda di autorizzazione

1. Nella domanda di autorizzazione per l'apertura il trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, nonché per l'eventuale variazione del settore merceologico trattato, l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) il settore o i settori merceologici, pubblicazione e la superficie di vendita, distinte per settore merceologico dell'esercizio, allegando la relativa planim

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Art. 9 - Insiemi commerciali

N18

1. Chi intende creare un insieme commerciale al dettaglio mediante l’apertura di più esercizi può presentare all’autorità competente un’unica domanda che è esaminata secondo un criterio unitario, in conformità a

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Art. 10 - Attività stagionale o temporanea

1. É consentito l'invio di comunicazioni o il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività

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Art. 10-bis - Punti vendita di giornali e autorizzazione

N6

1. Per punti vendita di giornali si intendono gli esercizi che sono autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici.

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24303 3861285
Art. 10-ter - Piani comunali

N6

1. I comuni possono predisporre un piano di localizzazione dei punti vendita sulla base delle direttive provinciali e dei seguenti criteri:

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Art. 10-quater - Domande di autorizzazione

N6

1. Chi chiede l'autorizzazione deve utilizzare, qualora disponibile, la modulistica predisposta dalla Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio

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Art. 10-quinquies - Deroghe

N6

1. Non è necessaria l'autorizzazione:

a) per gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste per

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CAPO III - Omissis


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CAPO V - Distributori di carburante
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Art. 19 - Direttive provinciali per l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti

1. La Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, approva le direttive per la razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti. Esse tendono al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) garanzia del costante adeguamento della rete distributiva alle esigenze del traffico e di sviluppo turistico, urbanistico ed industriale del territorio provinciale, tenuto tonto della necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali e tutela e recupero dei centri storici,

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24303 3861291
Art. 20 - Distributori di carburante - Autorizzazione

1. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori, nonché da almeno un locale ufficio, da un deposito e da un locale per i servizi igienici. I distributori di carburante ad uso privato interno e quelli situati in località montane o isolate e funzionanti esclusivamente con apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment), non necessitano di locali ufficio, deposito e servizi igienici. N13

1 bis. Al fine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment). N21

1 ter. Per gli impianti già esistenti, l’adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1bis deve

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24303 3861292
Art. 20 bis - Impianto con gas metano

1. Per garantire l’ampliamento della rete distributiva del gas metano, tutti i nuovi impianti da realizzarsi, anche a seguito di trasferimento, in zone servite dalla rete di gas metano devono prevedere l’erogazione del gas metano. Qualora la zona non sia servita dalla rete di gas metano o in caso di riapertura, sulla medesima area, di un impianto di distribuzione di carburanti, l’impianto deve prevedere, in alternativa al gas metano, l’erogazione di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di energia elettrica secondo le modalit&agr

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Art. 20 ter - Distributori di carburante ad uso privato interno

N30

1. Per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi, macchine operatrici, elicotteri, aeromobili e natanti delle imprese. Si considerano impianti ad uso privato interno anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse.

2. L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di carburante ad uso privato interno sono autorizzati dal direttore di ripartizione competente. N31 L'attivazione è subordinata all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente attestata da tecnici qualificati incaricati dalla ditta stessa. Verifiche a campione sono effettuate dall'Ufficio provinciale Commercio e servizi d'intesa con l'Ufficio provinciale Prevenzione incendi e l'Ufficio provinciale Tutela acque.

3. L'autorizzazione è rilasciata, prescindendo dalla capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi, se il parco automezzi e macchine operatrici dell'impresa richiedente è di almeno cinque unità. Si prescinde da tale numero nel caso di mezzi battipista, elicotteri, aeromobili rifornibili con carburanti per aeromobili, natanti e nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico. Ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi, ogni automezzo avente una capacità di carico superiore alle 3,5 tonnellate è considerato pari ad una unità. Il veicolo a

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24303 3861294
Art. 21 - Modifiche di impianti

1. Sono soggette ad autorizzazione ed a collaudo le seguenti modifiche di impianto:

a) l’installazione di nuove colonnine per l’erogazione di carburante con o senza aumento del numero dei prodotti erogati;

b) la sostituzione di un prodotto già esistente in un impianto con uno nuovo. N22

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24303 3861295
Art. 22 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'Assessore provinciale al commercio revoca l'autorizzazione ed ordina la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburanti:

a) se l'impianto non inizia l'attività entro un anno dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) se un impianto già autorizzato non supera con esito positivo il collaudo previsto, ovvero non ottempera alle prescrizioni impartite nel termine stabilito;

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Art. 23 - Collaudo degli impianti

N32

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti stradali e autostradali di nuova costituzione non possono essere posti in esercizio prima che ne sia stata verificata la conformità ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L’accertamento di conformità dell’impianto ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge è svolto da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto, mediante collaudo di prevenzione incendi che attesti la conformità dell’i

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24303 3861297
Art. 24 - Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore hanno diritto a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per non più di quattro settimane ogni anno, frazionate in non più

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Art. 25 - Indicazioni all'utenza

1. Presso ogni impianto, anche presso quelli dotati di apparecchiature self-service, deve essere esposto in modo ben visibile, un cartello riportante le seguenti indicazioni:

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CAPO VI - Commercio su aree pubbliche
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Art. 26 - Fascio dell'autorizzazione

1. Nella domanda di autorizzazione, il richiedente deve indicare:

a) le generalità o la ragione sociale;

b) la residenza o la sede legale;

c) la cittadinanza;

d) i settori merceologici per i quali l'autorizzazione è richiesta;

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24303 3861301
Art. 27 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 18, comma 2, della legge è subordinato alle disponibilità di posteggio nelle aree destinate all'esercizio di tale attività. Ad ogni posteggio corrisponde un'autorizzazione. L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui nelle rispettive aree di utilizzazione siano disponibili posteggi.

2. Il posteggio, la cui l

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Art. 28 - Determinazione delle aree

1. L'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 21 lettera a), della legge, eventualmente anche per l'esercizio stagionale dell'attività, è stabilita dal consiglio comunale che determina la superficie complessiva destinata ai vari posteggi, il loro numero e l'eventuale loro suddivisione per settori merceologici. Nell'ambito del settore merceologico alimentare possono essere previsti i posteggi riservati a chi esercita congiuntamente la vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari. Tali aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui o in un insieme di posteggi situati i

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24303 3861303
Art. 29 - Posteggi

1. Tutti i posteggi, o parte di essi, dovrebbero avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche, dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata, senza modificare i posteggi dei vicini o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, fermo r

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Art. 30 - Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività

1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse

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Art. 31 - Norme igienico-sanitarie

1. L'esercizio del commercio, su aree pubbliche è soggetto alle norme, igienico-sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari e a quelle in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature prescritte dal Ministro della sanità e dalla Provi

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Capo VII - Omissis
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Art. 34 - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento di esecuzione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, aumentata nei casi di particolare gravità, di recidiva o di reiterazione delle violazioni, nella misura prevista dall'articolo 22, comma 3, della legge.

2. Per le violazioni d

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Art. 35 - Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività

1. I Sindaci controllano lo stato di attivazione degli esercizi commerciali al dettaglio ai fini dell'applicazione del disposto di cui

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Art. 36 - Disposizioni finali

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio o di distribuzione di carburanti deve tenere esposta in modo visibile l'autorizzazione amministrativa o copia della comunicazione previste dalla legge per l'esercizio dell'attività.

2. Le domande di autorizzazione e le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate utilizzando, qualora disponibile, la modulistica predisposta dalla Ripartizione provinciale commercio.

3. La vendita al dettaglio dei prodotti compresi nelle tabelle riservate non soggette né ad autorizzazione, né a comunicazione, deve essere svolta con le caratteristiche dell'esercizio despedalizzato, su una superficie di ven

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Art. 37 - Adeguamento di denominazioni

N26

1. Nel testo italiano del presente regolamento le denominazioni "Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio" o "Ripartizione provinciale commercio" sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione "Ripartizione provinciale Economia.”

2. Nel testo tedesco del presente regolamento le denominazioni "Landesabteilung Tourismus, Handel und Dienstleistungen" o "Abteilung Handel" sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione "Landesabteilung Wirtschaft.”

3. N33

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