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L. R. Sicilia 12/01/2012, n. 8

Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.
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TITOLO I - Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive
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Capo I - Natura e scopi
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Art. 1 - Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Natura giuridica

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione, promozione, valorizzazione ed incremento delle attività produttive, in attuazione dell'articolo 14, lettere d) ed e), dello Statuto della Regione siciliana e, altresì, dell'articolo 26 del decreto legi

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Art. 2 - Funzioni e finalità

1. L'IRSAP promuove l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'IRSAP svolge le seguenti funzioni:

a) elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;

b) acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate;

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Capo II - Patrimonio, mezzi finanziari e gestione
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Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari. Gestione

1. Il patrimonio dell'IRSAP è costituito dai conferimenti iniziali al momento della sua costituzione e da quelli successivi operati dalla Regione ovvero in applicazione della presente legge, dai contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio nonché dalle riserve comunque costituite.

2. I mezzi finanziari dell'IRSAP sono i seguenti:

a) rendite del proprio patrimonio;

b) proventi derivanti dalla vendita o locazione, an

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Art. 4 - Contributi regionali e comunali

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere.

2. L'Assessorato regionale delle attività produttive è altresì autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per le spese di funzionamento e di organizzazione, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere, fermi restando i limiti

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Capo III - Organi e controlli
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Art. 5 - Organi dell'IRSAP

1. Sono organi dell'Irsap:

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Art. 6 - Consulta delle attività produttive

N1

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Art. 7 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è formato da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. È composto:

a) dal presidente, individuato dal Presidente della Regione;

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Art. 8 - Presidente e vicepresidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'IRSAP ed è nominato con decreto del Presidente della Regione fra i membri del Consiglio di amministrazione. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione dirigendone i lavori. Il presidente può restare in carica per non più di due mandati. N8

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Art. 9 - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con D.P.Reg. ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. L'Assessore regionale per le attività produttive emana un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.

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Art. 10 - Direttore generale

1. Il direttore generale dell'IRSAP è nominato con D.P.Reg., previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti dell'amministrazione regionale di cui all'

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Art. 11 - Statuto

1. Lo statuto dell'IRSAP è adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla costituzione degli organi. Entro i successivi trenta giorni, lo statuto è approvato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

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Art. 12 - Controlli. Interventi sostitutivi

1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di variazioni di bilancio e del conto consuntivo sono inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale delle attività produttive, munite del parere del collegio dei revisori. Entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti contabili, l'Assessorato può annullare le delibere per motivi di legittimità o di mer

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Capo IV - Uffici periferici
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Art. 13 - Istituzione degli uffici periferici

1. Sono istituiti undici uffici periferici aventi sede in Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ciascun ufficio periferico esercita la propria competenza su un territorio corrispondente alle aree attribuite ai soppressi consorzi ASI esistenti presso ognuno dei suddetti comuni.

2. Gli uffici di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall'

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Capo V - Linee guida regionali. programma triennale, piani regolatori, espropriazioni e gestione dei terreni e dei rustici
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Art. 14 - Linee guida regionali in tema di sviluppo

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, al fine di coordinare le scelte di politica economica ed industriale, entro il 30 novembre di ogni anno e con riferimento al triennio successivo, approva il piano contenente le linee guida a cui si conforma l'attività dell'IRSAP con riferimento alle iniziative economiche di cui alla presente legge e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Con il predetto piano vengono altresì fissati i budget finanziari e le linee di finanziamento in ragione delle specificità d

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Art. 15 - Programma triennale degli interventi e delle attività. Piani regolatori d'area. Espropriazioni

1. L'IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, sentiti i comuni nei cui territori ricadono le aree industriali interessate, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in relazione ad ogni area ovvero, ove particolare esigenze lo richiedano, in relazione ad ogni insediamento destinato ad attività industriali e produttive, prevede:

a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all'azione di sostegno e promozione del tessuto economico-sociale;

b) l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area e le relative misure tese all'incentivazione di tale vocazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 dicembre di ogni anno e per il successivo triennio ed è trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento di controllo di cui all'articolo 12, comma 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, con le medesime procedure, l'IRSAP apporta le necessarie modifiche al programma, anche in ragione dell'adeguamento alle linee guida annuali di cui all'articolo 14.

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Art. 16 - Assegnazione dei terreni e dei rustici. Oneri di urbanizzazione e costruzione

1. Le istanze per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici sono presentate all'Istituto per il tramite degli uffici periferici di competenza i quali provvedono, nel caso di effettiva disponibilità di terreni o rustici, ad indire apposita procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal presente articolo. N46

2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell'avviso pubblico di cui al comma 1, a predisporre una graduatoria che, approvata con delibera del consiglio di amministrazione, è comunicata agli interessati. N47

Sono predisposte singole graduatorie in relazione ad ogni area di competenza degli uffici periferici.

3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al comma 2 all'Assessore regionale per le attività produttive, che decide e risponde entro i successivi venti giorni.

5. Nella formazione delle singole graduatorie si tiene conto, dandone evidenza nel relativo avviso pubblico, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalle linee guida di cui all'arti

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Capo VI - Realizzazione delle infrastrutture e dei servizi. attivazione di nuove iniziative
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Art. 17 - Esecuzione delle opere. Gestione delle infrastrutture e dei servizi

1. L'Istituto, anche per il tramite degli uffici periferici, provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi di cui alla presente legge. Per i servizi, forniture e lavori di competenza dell'Istituto trova applicazione la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e success

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Art. 18 - Attivazione degli insediamenti produttivi. Procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione unica

1. Fatta salva l'applicazione di eventuali normative speciali di settore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per l'attivazione di nuove iniziative produttive, ovvero per la modificazione o implementazione di attività già esistenti, nell'ambito delle aree di cui alla presente legge si applicano gli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto adotta un proprio disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati, promuovendo intese con i comuni interessati e con gli altri soggetti pubblici interessati ai procedimenti.

3. In relazione alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione unica nelle aree di cui alla presente legge, tutti i termini per il relativo procedimento sono dimezzati.

4. Al fine della semplificazione amministrativa e nel rispetto altresì dei principi sanciti dall'

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Art. 18-bis

N14

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Capo VII - Disposizioni transitorie
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Art. 19 - Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari liquidatori. Disposizioni transitorie

N15

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di "Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione". Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei Consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liquidazione dei Consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere. Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori, se debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la Regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Per le finalità del presente articolo, l'Irsap è tenuto a fornire a titolo gratuito il supporto tecnico, amministrativo e logistico finalizzato alla celere conclusione delle operazioni di liquidazione. L'Assessore regionale per le Attività Produttive, su proposta motivata del commissario liquidatore, può nominare sub commissari liquidatori anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario medesimo. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incarichi commissariali dei Consorzi ASI precedentemente conferiti. L'Assessorato regionale dell'economia esercita il controllo contabile di legittimità in conformità alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12. Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla attività svolta all'Assessore regionale per le Attività Produttive nonché all'Assessore regionale per l'Economia per i controlli contabili di competenza. N16

2. Il Commissario liquidatore provvede a:

a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;

b) N55 trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze;

c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli Consorzi ASI ed i beni mobili; N17

c-bis) trasferire in concessione d'uso, nelle more dell'individuazione dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte delle Assemblee Territoriali Idriche della Regione e p

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TITOLO II - Disposizioni interpretative. norme in materia di aree ex sirap. norme relative alle aree gestite dal consorzio asi di messina ed in favore delle imprese della provincia di messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011. disposizioni finali
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Art. 20 - Norma interpretativa

1. Al fine di evitare il perdurare ovvero l'insorgere di contenziosi che potrebbero determinare un aggravio di spesa a carico degli enti di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, in relazione all'atto di indirizzo n. 15845 del 17 aprile 2008 adottato dall'Assessorato regionale dell'in

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1198968 10870445
Art. 21 - Modifiche della legge regionale n. 22/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole "Istituti autonomi case popolari" sono aggiunte le seg

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1198968 10870446
Art. 22 - Norma in materia di aree ex SIRAP

1. Al fine di consentire il completamento delle aree ex-SIRAP, l'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a inserire nei relativi

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1198968 10870447
Art. 23 - Norme in materia di aree gestite dal consorzio ASI della provincia di Messina

1. Le competenze urbanistiche relative alle aree gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Messina, non aventi più caratteristiche di zone industriali poiché ricadenti nell'agglomerato urbano, già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona industriale statale (ZIS), sono trasferite al Comune di Messina, il quale provvede ad attribuire la relativa destinazione con il proprio

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Art. 24 - Interventi a favore delle imprese commerciali e di servizi con sede operativa nei comuni della provincia di Messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

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Art. 25 - Modifica di norma in materia di contributi alle imprese per apparati di sicurezza. Modifiche alla legge regionale n. 20/2003
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Art. 26 - Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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