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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 24/11/2023, n. 15
L. R. Sardegna 24/11/2023, n. 15
L. R. Sardegna 24/11/2023, n. 15
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Art. 1 - Finalità1. La Regione riconosce il valore identitario della produzione equina regionale ed il suo rilievo socio-economico e tutela e potenzia il settore ippico |
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Art. 2 - Azioni a sostegno del comparto ippico ed equestre1. Allo scopo di dare attuazione agli obiettivi della presente legge, la Regione, nell'ambito delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio: a) introduce nei documenti di programmazione regionale specifiche misure destinate a sviluppare le potenzialità economiche del comparto ippico ed equestre della Sardegna, anche valorizzando adeguatamente la risorsa equina attraverso gli strumenti resi disponibili dalla Politica agricola comune (PAC); b) incentiva e valorizza la produzione equina regionale e favorisce il suo incremento numerico e qualitativo in funzione del suo i |
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Art. 3 - Compiti della Regione1. La Regione individua strategie ed iniziative idonee a realizzare lo sviluppo complessivo del comparto, attenendosi ai seguenti criteri strategici: a) predisposizione ed attuazione di programmi pluriennali di miglioramento genetico dei soggetti e delle razze d'interesse regionale attraverso schemi di selezione compatibili con la risorsa genetica disponibile ed idonei ad esaltarne le qualità; |
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Art. 4 - Istituzione dell'Agenzia ASVI Sardegna1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità della presente legge, è istituita l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, denominata ASVI Sardegna, con sede legale in Ozieri (SS). |
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Art. 5 - Compiti dell'Agenzia ASVI Sardegna1. L'Agenzia ASVI Sardegna, mediante le proprie articolazioni organizzative e strutture logistiche, garantisce: a) la selezione e l'incremento produttivo delle razze equine della Sardegna; b) tutti gli atti e le competenze derivanti dalle vigenti normative finalizzate alla gestione della riproduzione equina ed attinenti all'attività dei libri genealogici delle razze equine che hanno prevalente espressione sul territorio della Regione, in coerenza con il quadro giuridico del diritto dell'Unione europea in materia di allevamento di animali riproduttori di razza pura della specie equina, ed in particolare: 1) con il regolamento UE n. 2016/1012 del Parlamento europeo, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE |
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Art. 6 - Competenze della Giunta regionale1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva i seguenti atti dell'Agenzia ASVI Sardegna: a) lo statuto; b) i regolamenti interni; c) i b |
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Art. 8 - Personale1. Il personale di ruolo dell'Agenzia AGRIS Sardegna in forza al Servizio di ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine e al Servizio di ricerca per le produzioni equine e riproduzione è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia ASVI Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo, a far data dal |
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Art. 9 - Patrimonio e entrate1. Il patrimonio dell'Agenzia ASVI Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili derivanti dal patrimonio dell'Agenzia AGRIS Sardegna e della Regione e riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite alla nuova agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione e che, comunque, individua i seguenti beni: a) l'intero stabile denominato "Palazzo Borgia" sito in Ozieri in piazza Duchessa Borgia, n. 4, con le final |
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Art. 10 - Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995 e all'allegato 1 della legge regionale n. 31 del 19981. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, nella parte denominata "Agricoltura e riforma agro-pastorale", dopo il punto 3) è agg |
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Art. 11 - Comitato ippico1. Al fine di garantire una programmazione organica e condivisa delle politiche generali del comparto è istituito il Comitato ippico, che svolge funzione di consulenza, non vincolante, per l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e per la Giunta regionale. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Comitato ippico che dura in carica per la durata della legislatura. 3. Il Comitato ippico è composto da: a) il direttore generale dell'Agenzia ASVI o altro |
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Art. 12 - Funzioni del Comitato ippico1. Il Comitato ippico svolge le seguenti funzioni: a) esercita un ruolo consultivo per l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e la Giunta regionale per le materie riferibili al comparto equino; |
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Art. 13 - Commissione genetica1. La Commissione genetica svolge la funzione di individuazione, in Italia ed all'estero, dei riproduttori e del materiale genetico della specie equina necessari per la rimonta e per l'introduzione di linee di sangue ritenute utili, sulla base delle esigenze derivanti dai programmi di selezione e miglioramento genetico e finalizzati all'incremento quali-quantitativo delle razze equine allevate in Sardegna, in coerenza con le esig |
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Art. 14 - Spettacolo e sport1. La Regione, attraverso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, integra le politiche dei |
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Art. 15 - Formazione1. Coerentemente con la normativa regionale e nazionale in tema di formazione, la Regione attua, per il tramite dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicur |
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Art. 16 - Salvaguardia della biodiversità e del buon mantenimento della risorsa equina1. La Regione promuove e incentiva ogni azione tesa alla tutela, salvaguardia e studio delle razze e popolazioni equine e asinine tipiche della Sardegn |
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Art. 17 - Interventi strutturali di salvaguardia del Cavallino del Sarcidano1. In considerazione della sua particolare valenza storica e ambientale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di salvaguardia dalle c |
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Art. 18 - Turismo equestre e manifestazioni della tradizione popolare1. La Regione, tramite l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio e l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport: a) incoraggia le iniziative di valorizzazione e sviluppo delle attività turistiche legate all'utilizzo dei cavalli e degli asini negli eventi sportivi e della tradizione popolare; |
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Art. 19 - Equidi e ambiente della Sardegna1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2023 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna), la Regione, tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, promuove e sostiene: |
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Art. 20 - Co-terapia assistita mediante l'impiego del cavallo e dell'asino1. In sintonia con le vigenti politiche di assistenza sociale, la Regione, per il tramite del competente Assessorato regionale dell'igiene e sanità e |
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Art. 21 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono pari a euro 8.126.762,20 per l'anno 2024 e a euro 6.766.762,20 a decorrere dall'anno 2025. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte: a) quanto a euro 8.126.762,20 per l'anno 2024 ed euro 6.766.762,20 per l'anno 2025, con le variazioni di cui al comma 3; |
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Art. 22 - Abrogazioni1. È abrogato l'articolo 34 della legge regionale 28 luglio 2017 |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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