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L. R. Sardegna 27/04/2016, n. 8

Legge forestale della Sardegna.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. La Regione riconosce il rilevante apporto del sistema forestale pubblico e privato per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e per una corretta gestione del territorio orientata alla tutela dell'ambiente.

2. La Regione contribuisce all'accrescimento del capitale naturale inteso come insieme di beni naturali che l'ambiente mette a disposizione in termini di servizi ecosistemici.

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Art. 2 - Finalità

1. La finalità della presente legge è la tutela della complessità e della multifunzionalità del sistema forestale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) la protezione e cura del bosco quale bene irrinunciabile;

b) la gestione sostenibile del bosco per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future;

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Art. 3 - Funzioni

1. Le funzioni concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, dagli enti e dalle agenzie facenti parte del sistema Regione come previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e dagli enti locali in conformità alle previsioni della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni.

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Art. 4 - Definizioni di bosco e delle aree assimilate

1. Ai fini della presente legge i termini "bosco", "foresta" e "selva" sono sinonimi.

2. Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.

3. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini amministrativi, delle singole proprietà o catastali, e le classificazioni urbanistic

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TITOLO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE
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Capo I - Strumenti per la pianificazione e la programmazione
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Art. 5 - La pianificazione forestale

1. Le Regione definisce le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo multifunzionale del settore forestale nel territorio regionale attraverso una pianificazione forestale basata sui principi della gestione forestale sostenibile.

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Art. 6 - Piano forestale ambientale regionale

1. Il Piano forestale ambientale regionale (PFAR) definisce gli obiettivi strategici della politica forestale e assume un ruolo di indirizzo e coordinamento dei successivi livelli della pianificazione.

2. Il PFAR disciplina:

a) l'indicazione degli orientamenti gestionali per le specifiche azioni di intervento forestale;

b) il coordinamento dei livelli successivi della pianificazione all'interno di un quadro di analisi impostato sulla compartimentazione del territorio in distretti forestali;

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Art. 7 - Piano forestale territoriale di distretto

1. Il Piano forestale territoriale di distretto (PFTD) contiene l'analisi di dettaglio del territorio locale e individua le destinazioni funzionali degli ambiti forestali valutandone le potenzialità e valorizzando l'integrazione fra le diverse funzioni assolte dal bosco.

2. Il PFTD definisce le linee gestionali più efficaci in relazione alle diverse vocazioni dei sistemi boscati, individua gli interventi strutturali e infrastrutturali correlati ed evidenzia gli strumenti finanziari potenzialme

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Art. 8 - Viabilità forestale

1. La Regione riconosce l'importanza della viabilità forestale per un'adeguata gestione delle superfici boschive e per garantire l'accesso dei mezzi per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi.

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Art. 9 - Piano forestale particolareggiato

1. Il Piano forestale particolareggiato (PFP) è lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere e infrastrutture a esse connesse e la sua approvazione costituisce un elemento di premialità per l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati ai soprassuoli forestali.

2. Il PFP è redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei t

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Art. 10 - Pianificazione, gestione e attività nei siti della Rete Natura 2000

1. La pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della

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Art. 11 - Documento esecutivo di programmazione forestale

1. La pianificazione forestale regionale è attuata mediante il Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) contenente il programma degli interventi forestali. Il documento ha durata triennale con aggiornamento annuale.

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Art. 12 - Consulta regionale per le politiche forestali

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, la Consulta regionale per le politiche forestali.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) due esperti qualificati in mat

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Capo II - Conoscenza e monitoraggio delle risorse forestali
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Art. 13 - Sistema informativo forestale

1. Il Sistema informativo forestale regionale costituisce la base conoscitiva per la pianificazione e programmazione forestale regionale, fa parte integrante del Sistema informativo ambientale regionale (SIRA) ed è aggiornato attraverso il modulo di gestione dei procedimenti amministrativi del SIRA.

2. Il sistema informat

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Art. 14 - Cartografia e inventario forestale della Sardegna

1. La Regione, per conoscere, descrivere e pianificare le risorse forestali e silvo-pastor

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Capo III - Rete escursionistica regionale e registri delle ippovie e delle ciclovie

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Art. 14-bis - Rete escursionistica della Sardegna (RES)

N27

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Art. 14-ter - Piano per lo sviluppo e la gestione della RES

N28

1. La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessorati competenti in materia di ambiente, turismo, patrimonio e enti locali, approva, con propria deliberazione, il Piano per lo sviluppo e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi e procede al suo aggiornamento con cadenza almeno triennale.

2. La Giunta regionale si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia FoReSTAS per la predisp

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Art. 14-ter 1 - Registri delle ippovie e ciclovie

N29

1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli equidi quale strumento di valorizzazione e conoscenza d

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Art. 14-ter 2 - Aree di sosta temporanea

N30

1. Il Piano per lo sviluppo e la gestione della RES individua puntualmente su mappa le seguenti aree di sosta temporanea, che fanno parte integrante della RES, utilizzabili in modo temporaneo da un numero massimo predefinito di persone:

a) bivacchi mobili itineranti: sono aree di sosta configurate come spazi aperti lungo i percorsi della RES e del registro delle ippovie destinati alla sosta temporanea in sicurezza di escursionisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo portati in spalla, escluse tende da campeggio o alt

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Art. 14-quater - Dichiarazione di pubblico interesse

N31

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la RES, come individuati all'interno del piano e del Catasto RES di cui all'articolo 14-ter, sono considerati, ai sensi della presente legge, di

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TITOLO III - GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE
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Capo I - Gestione del patrimonio forestale
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Art. 15 - Definizione di patrimonio forestale pubblico

1. Il patrimonio forestale e silvo-pastorale pubblico è costituito dalle proprietà sui b

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Art. 16 - Patrimonio forestale della Regione

1. La Regione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, succede nella titolarità del patrimonio del soppresso Ente foreste della Sardegna, come a esso pervenuto in base all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1999.

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Art. 17 - Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea

1. L'Agenzia, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco dei terreni sottoposti a occupazione temporanea ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923.

2. L'elenc

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Art. 18 - Affidamento di beni

1. I beni immobili, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, assegnati all'Agenzia, possono essere attribuiti in concessione a terzi, secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla Giunta regionale me

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Art. 19 - Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali

N6

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

2. Gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate e gli altri interventi che presuppongono una variazione della destinazione d'uso del suolo di terreni non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico, possono essere avviati, a seconda della loro natura ed entità, secondo le seguenti modalità procedi

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Art. 20 - Vincolo idrogeologico

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunta la seguente:

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Art. 21 - Interventi compensativi

1. La trasformazione del bosco, qualora autorizzata, è compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie.

2. L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vale l'obbligo dell'intervento compensativo è di 2.0

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TITOLO IV - PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI
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Capo I - Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi
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Art. 22 - Prevenzione degli incendi boschivi

1. La Regione, al fine di promuovere e favorire tutte le azioni di prevenzione tese a ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi boschivi:

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Art. 23 - Piano regionale antincendio

1. La Regione redige, a opera della Protezione civile regionale, il Piano regionale antincendio (PRAI) in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

2. Il Piano regionale antincendio contiene le prescrizioni antincendio per l'intero anno solare e la carta del rischio di incendi

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Art. 24 - Prescrizioni antincendio, divieti e sanzioni

1. Le prescrizioni regionali antincendio definiscono:

a) le modalità di controllo delle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo e rurale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge n. 353 del 2000;

b) i comportamenti da assumere in caso di attualità d'incendio;

c) le norme relative agli abbruciamenti e alle relative autorizzazioni;

d) le norme relative alla gestione, riduzione, eliminazione del combustibile vegetale confinante con strade, impianti e insediamenti di qualunque tipo e alle altre modalità di interruzione della continuità del combustibile vegetale;

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Art. 25 - Sistema regionale antincendio

1. Il sistema operativo regionale antincendio è costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale, dal

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TITOLO V - PROMOZIONE DELL'ECONOMIA E DELLA RICERCA FORESTALE
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Capo I - Promozione dell'economia e della ricerca forestale
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Art. 26 - Albo delle imprese forestali

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l

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Art. 27 - Forme associative di gestione

1. La Regione, in raccordo con l'Agenzia, favorisce la nascita di forme associative della gestione forestale con particolare riferimento alle filiere foresta-prodotti legnosi e non legnosi e promuove forme associative legate alle attività vivaistiche, alla gestione faunistica, all'educazione alla sostenibilità, all'apicoltura, alla sentieristica, alle attività turistico-ricreative e alla promozione territoriale.

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Art. 28 - Promozione delle attività selvicolturali

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione promuove gli interventi e le opere selvicolturali attuati da soggetti pubblici e privati contenuti nel Piano forestale ambientale regionale.

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Art. 29 - Certificazione forestale

1. La Regione, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 227 del 2001, promuove l'adesione dei proprietari e dei gestori di bo

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Art. 30 - Valorizzazione della filiera di produzioni legnose

1. Per migliorare la competitività del settore forestale, la Regione promuove interventi di soggetti pubblici e privati volti alla valor

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Art. 31 - Valorizzazione della filiera foresta-sughero

1. La Regione riconosce il valore strategico del comparto sughericolo nell'ambito della politica forestale regionale e individua nel sistema agroforestale della sughera un bene di alta valenza produttiva, culturale paesaggistica e ambientale, oggetto di tutela e conservazione.

2. La sughericoltura è valorizzata attraverso indirizzi selvicolturali mirati all'aumento della funzionalità dei sistemi attuali, come strategia per una produzione di maggiore qualità e supporto all'adozione di modelli di gestione forestale sostenibile, funzionali alla certificazione dei sistemi di gestione e dei prodotti da essi derivati.

3. La Regione, entro sei mesi dalla data di

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Art. 32 - Valorizzazione delle filiere foresta-prodotti non legnosi e delle risorse silvo-pastorali

1. La Regione attua, coinvolgendo gli operatori locali, programmi di studio e sviluppo di attività collaterali nel settore delle produzioni tipiche de

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Art. 33 - Vivaistica forestale

1. La Regione persegue la tutela dei sistemi forestali, della biodiversità e l'integrità genetica delle specie autoctone e indigene e degli habitat naturali, in applicazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

2. La Regione disciplina la produzione, la commercializzazione, la cessione e l'utilizzo, per fini forestali di materiale forestale di moltiplicazione, certificato a norma del decreto legislativo n. 386 del 2003.

3. La Regione è "Organismo ufficiale" ed è "Regione di provenienza" ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003. Le specie di interesse forestale sono quelle contemplate nell'allegato I del decreto legislativo n. 386 del 2003. La Regione può ulteriormente suddivi

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Art. 34 - Promozione della ricerca forestale, trasferimento tecnologico e assistenza tecnica

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in materia forestale attraverso gli enti pubblici di ricerca, avvalendosi, in particolare, dell'opera dei propri enti strumentali e agenzie, delle università e degli enti e istituti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali.

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TITOLO VI - AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
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Capo I - Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna
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Art. 35 - Istituzione dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

1. Per conseguire il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti, è istituita l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). La Regione definisce le modalità di raccordo dell'Agenzia con l'azione regionale, assicurando la coerenza e l'integrazione dell'attività con la programmazione della Regione.

2. L'Agenzia ha per missione l'attuazione dei programmi in campo

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Art. 36 - Ambiti di intervento

1. L'Agenzia attua i propri compiti istituzionali sul territorio regionale operando, con tutti gli altri soggetti regionali competenti, nei sotto indicati ambiti di intervento:

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Art. 37 - Funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione regionale, tutela, gestisce e valorizza il patrimonio forestale attraverso le seguenti funzioni:

a) cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio e, in particolare:

1) svolgimento di tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione del patrimonio, con azioni volte alla tutela della biodiversità e alla promozione dei vivai conservazionistici, nonché al contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso una gestione forestale pianificata, orientata alla preservazione e conservazione della qualità dei sistemi ecologici in tutte le loro componenti fisiche e biologiche;

2) attuazione di piani, programmi e progetti, in collaborazione con altri soggetti, finalizzati al ripristino funzionale e strutturale dei sistemi forestali in contesti litoranei e dunali;

3) diffusione faunistica e gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica;

4) attuazione di interventi forestali e fitosanitari;

5) espressione di pareri

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Art. 37-bis - Gestione della Rete escursionistica regionale (RES)

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Art. 38 - Programma delle attività

1. L'Agenzia predispone e attua i programmi inerenti alle attività di propria competenza negli ambiti di cui all'articolo 36, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle linee gestionali contenuti negli strumenti della pianificazione forestale regionale e in attuazione del documento di cui all'articolo 11 e delle ulteriori direttive i

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Art. 39 - Sistema contabile

1. L'Agenzia adotta il sistema contabile della Regione.

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Art. 40 - Indirizzo e controllo

1. L'Agenzia è sottoposta all'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 14 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni.

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Art. 41 - Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

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Art. 42 - Amministratore unico

1. L'amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza, a seguito di procedura selettiva pubblica. L'amministratore unico dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta e decade al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale. La qualifica di dipendente dell'Agenzia è causa di incompatibilità alla nomina ad amministratore unico.

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Art. 43 - Revoca dell'amministratore unico

1. Nei casi in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo, di grave violazione di legge, di mancato raggiungimento degli obiettivi, di difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente o di inosservanza delle direttive, il Presidente della R

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Art. 44 - Comitato territoriale

1. Il Comitato territoriale è costituito dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, e da quattro rappresentanti indicati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra i sindaci in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati dall'Agenzia. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto,

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Art. 45 - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, che possono essere riconfermati una sola volta.

2. I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore cui compete i

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Art. 46 - Struttura organizzativa dell'Agenzia

1. L'Agenzia è organizzata in una direzione generale articolata in servizi centrali e in servizi territoriali.

2. I servizi sono strutture organizzative costituite per l'eserc

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2725672 10879104
Art. 47 - Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico dell'Agenzia, ed è scelto con procedura a evidenza pubblica tra i dirigenti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o tra soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.

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Art. 48 - Personale dell'Agenzia

1. L'Agenzia subentra all'Ente foreste della Sardegna nella titolarità dei rapporti giuridici concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato.

1-bis. Nel rispetto dei limiti in materia di ordinamento civile, i rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Agenzia, amministrazione pubblica facente parte del sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva, ai sensi del titolo VI della medesima legge regionale n. 31 del 1998, in applicazione del comma 13 dell'

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Art. 48-bis - Omogeneizzazione del sistema Regione

"1. Nel rispetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 6 dell'articolo 48, secondo le procedure di cui al titolo VI della

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Art. 49 - Assunzioni

1. Le assunzioni agli impieghi nell'Agenzia avvengono:

a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore, siano esse a tempo indeterminato che determinato, mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio; le assunzioni sono effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni inter

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Art. 50 - Svolgimento di attività con specifica qualificazione o specializzazione

1. Per esigenze specifiche legate ai lavori forestali come programmati negli atti di piani

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Art. 51 - Risorse per la contrattazione

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'Agenzia è determinato con apposita norma da inserire nella legge di stabilità regionale ed è integrato di una misura non inferiore

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Art. 52 - Patrimonio dell'Agenzia

1. L'Agenzia succede nella titolarità dei beni strumentali e mobili dell'Ente foreste della Sardegna.

2. L'Agenzia provvede ai propri

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TITOLO VII - NORME FINANZIARIE, DI PRIMA APPLICAZIONE, FINALI E DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 1994
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Capo I - Norme finanziarie, di prima applicazione, finali e di modifica della legge regionale n. 12 del 1994
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Art. 53 - Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, m

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Art. 54 - Disposizioni di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione:

a) il Piano forestale ambientale regionale di cui all'articolo 6, già adottato in via definitiva dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino con la deliberazione del 14 febbraio 2008, si applica fino all'anno 2018 e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano;

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Art. 55 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994 (Mutamento di destinazione)

1. Dopo il comma 2 dell'

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Art. 56 - Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale n. 24 del 1999, a esclusione degli articoli 7 e 16, così come successivamente modificati;

b) la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 "Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna");

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Art. 57 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Buras.

 

 

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