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L.R. Puglia 04/12/2009, n. 33

Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico.
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Art. 1 - Obiettivi

1. La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, in virtù dei principi già espressi con la legge regionale 3 ottobre 1986, n. 32 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico – Norme per lo sviluppo della speleologia), e nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione), del decreto legisl

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Art. 2 - Definizioni

1. Nella presente legge si intende per:

a) “geodiversità”, la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e pedologico;

b) “patrimonio geologico” della Regione, l’insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell’evoluzione geologica, geomorfologica, idrogeologica e pedologica del territorio regionale;

c) “patrimonio speleologico”, l’insieme degli ambienti s

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Art. 3 - Catasto regionale dei geositi

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico, è istituito presso la Regione il “Catasto dei geositi” costituito dagli elenchi dei geositi da approvarsi a norma del comma 7.

2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l’individuazione cartografica, catastale (foglio e particella), le aree di rispetto di cui

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Art. 4 - Catasto regionale del patrimonio speleologico

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio speleologico è istituito presso la Regione il “Catasto delle grotte e delle cavità artificiali”. La conservazione e l’aggiornamento del catasto sono affidati, mediante apposita convenzione, alla FSP quale referente riconosciuta per le attività speleologiche in Puglia.

2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:

a) l’elenco delle grotte naturali;

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Art. 5 - Sezioni speciali e monumenti naturali

1. Al fine di assicurare la conservazione di cavità artificiali e di geositi, anche ipogei, di particolare valore culturale, archeologico, storico, artistico, biologico, geologico, geomorfologico o paleontologico, sono istituite sezioni speciali dei rispettivi catasti nelle quali sono iscritte le cavità artificiali e i geositi che posseggono specificità per la rilevanza e la rarità del valore espresso.

2. Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all’interesse protetto ai s

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Art. 6 - Gestione, tutela e pianificazione

1. I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. L’accesso ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), prevedere specifica regolamentazione dell’accesso anche ai fini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.

3. Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3 e 4 ivi compresi gli elenchi speciali e i monumenti naturali di cui all’articolo 5, è fatto divieto di:

a) abbandonare rifiuti;

b) alterare il regime idrico con l’effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;

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Art. 7 - Interventi regionali e relazioni con gli enti locali

1. La Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di comuni singoli e associati, province, comunità montane ed enti parco nei quali ricadono i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, di università, enti di ricerca, CNSAS (articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), FSP o gruppi speleologici afferenti alla stessa o riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano) e associazioni attive nella promozion

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Art. 8 - Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all’applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l’inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in ripristino, l’immediata cessazione dell’attività vietata e l’appl

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Art. 9 - Funzioni di controllo e sorveglianza

1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente competente provvede ad apporre apposita segnaletic

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Art. 10 - Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede per l’esercizio finanziario 2009 mediante stanziamento di euro 50 mila sul capitolo 611067 “Spese per investimen

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Art. 11 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la L.R. n. 32/1986 è abrogata.


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