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L.R. Puglia 03/10/1986, n. 30

D.P.R.915/1982. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 30/11/2000 n.17, del 28/12/2006 n.39, del 31/12/2009 n.36
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[Premessa]



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Articolo 1 - (Campo di applicazione)

1. La presente legge detta norme attuative ed integrative, ai sensi dell'art. 6, lett. f), del Decret

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Articolo 2 - (Definizione e classificazione dei rifiuti)

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano ai rifiuti come definiti e classificati dall'

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Articolo 3 - (Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti)

N1

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Articolo 4 - (Rilevamento statistico)

1. Ai fini del rilevamento statistico di cui all'art. 6, lettera e), del DPR 10 settembre 1982, n. 915, la Regione si avva

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Articolo 5 - (Delega di funzioni)

"1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:

a) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

b) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

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Articolo 6 - (Approvazione dei progetti)

1. Sono soggetti ad approvazione i progetti e gli elaborati tecnici relativi alla realizzazione, ampliamento, aggiornamento tecnologico, trasferimento, modifica di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti.

2. Le domande per l'approvazione dei progetti debbono essere presentate all'Amministrazione provinciale, corredate dei progetti stessi e della documentazione di cui agli allegati A o B della presente legge. Le domande e la documentazione prescritte debbono essere altresì inviate al Comune nel cui territorio è prevista l'ubicazione dell'impianto.

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Articolo 7 - (Autorizzazioni)

1. Sono soggetti ad autorizzazione:

a) - l'esercizio, da parte di enti o imprese concessionarie di Comuni e Consorzi di Comuni, delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, nonché di rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e della depurazione di acque di scarico urbane;

b) - l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti di cui alla precedente lettera a);

c) - l'esercizio di attivit&ag

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Articolo 8 - (Revoca dell'autorizzazione)

1. Il soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo è tenuto:

a) - a comunicare alla Provincia ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e/o presidente e/o soci e/o amministratori dell'impresa, società od ente e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione degli impianti e/o nell'esercizio delle attività di cui al precedente art. 7.

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Articolo 9 - (Garanzie finanziarie)

1. I soggetti autorizzati ai sensi del precedente art. 7, lett. b), d), e), f), g), h), esclusi gli enti pubblici, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza dell'autor

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Articolo 10 - (Comitato Tecnico)

1. Il Comitato tecnico per le risorse idriche di cui all'art. 46 della LR 19 dicembre 1983, n. 24, ha funzione di consulenza tecnica della Giunta reg

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Articolo 11 - (Controlli)

1. Le funzioni di controllo sullo smaltimento dei rifiuti competono alle Province ai sensi dell'art. 104 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

2. Dette funzioni sono esercitate tramite ispezioni e prelievi di campioni all'interno degli stabilimenti, impianti o imprese, che producono, trasportano, trattano o effettuano lo stocca

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Articolo 12 - (Rifiuti urbani, Obblighi dei Comuni, Regolamenti comunali)

N4

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Articolo 13 - (Obblighi del produttore dei rifiuti)

1. I produttori dei rifiuti sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro due mesi dall'inizio dello anno, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno solare precedente.

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Articolo 14 - (Potere sanzionatorio)

1. Le somme derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio sono incamerate dalle Amministrazioni p

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Articolo 15 - (Norme transitorie e finali)

1. Fino all'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, le autorizzazioni di cui al precedente art. 7 sono rilasciate in via provvisoria.

2. Le attività e gli impianti già esercitati alla data di entrat

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Articolo 16 - (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al DPR 10 settembre 1982, n. 915, e alle

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Allegato "A" - Documentazione per i progetti di smaltimento rifiuti

I progetti di cui all'art. 6, relativi agli impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento, e stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

1.00 - Relazione generale.-

2.00 - Analisi di impatto ambientale.-

3.00 - Elaborati tecnici.-

4.00 - Certificazioni finanziarie.-

5.00 - Certificazioni integrative.-

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

1.01 - Considerazioni di base del progetto.

1.02 - Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti da smaltire.

1.03 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.

1.04 - Indicazione dei produttori dei rifiuti in riferimento ai tipi ed alle qualità.

1.05 - Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni.

1.06 - Ricerche ed indag

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Allegato "B" - Documentazione per i progetti relativi alle discariche controllate
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18412 515490
Articolo unico

I progetti di cui all'art. 6 della presente legge, relativi alle discariche controllate di rifiuti, come classificate al paragrafo 4.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

1.00 - Relazione generale.

2.00 - Analisi di impatto ambientale.

3.00 - Elaborati tecnici.

4.00 - Certificazioni finanziarie.

5.00 - Certificazioni integrative.

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

1.01 - Considerazioni di base del progetto.

1.02 - Indicazione dei processi tecnologici e comunque delle attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti da smaltire.

1.03 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.

1.04 - Indicazione dei produttori di rifiuti in riferimento ai tipi ed alle quantità.

1.05 - Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni.

1.06 - Ricerche ed indagini effettuate e criteri per la scelta dell'area ove localizzare l'impianto, con particolare riferimento a quelle geologiche tecniche ed idrogeologiche.

1.07 - Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell'area interessata dall'impianto, con particolare riferimento alle opere idrauliche ed idrogeologiche.

1.08 - Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti liquidi e gassosi.

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Allegato "C" - Documentazione relativa alle domande per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
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Articolo unico

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, 1o comma, lettere a) e c) della presente legge devono essere corredate dai documenti qui di seguito indicati.

1.00 - Relazione generale.

2.00 - Idoneità tecnico - economica - documentazione.

3.00 - Certificazioni integrative.

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

1.01 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti, con indicazione dei produttori.

1.02 - Descrizione delle varie fasi relative alla raccolta, trasporto ed ev

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Allegato "C" - Documentazione relativa alle domande per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta ed il trasporto di rifiuti tossici e nocivi.
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Articolo unico

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, 1o comma, lettera e) della presente legge devono essere corredate dai documenti di seguito indicati.

1.00 - Relazione generale.

2.00 - Elaborati tecnici.

3.00 - Idoneità tecnico - economica - documentazione.

4.00 - Certificazioni integrative.

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

1.01 - Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attività che danno luogo alle tipologie di rifiuti da smaltire.

1.02 - Individuazione delle tipologie dei rifiuti. Per ciascun tipo debbono indicarsi le sostanze di cui all'allegato al DPR 10 settembre 1982, n. 915, che vi sono contenute o lo contaminano, con riferimento puntuale ai gruppi e categorie indicati al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.84 del Comitato interministeriale, e successive integrazioni e modifi

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Allegato "E" - Documentazione relativa alle domande per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi
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18412 515496
Articolo unico

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, 1o comma, lettere b), d), f), g), h) della presente legge devono essere corredate dai documenti di seguito indicati.

1.00 - Relazione generale.

2.00 - Elaborati tecnici.

3.00 - Idoneità tecnico - economica - documentazione.

4.00 - Certificazioni integrative.

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

1.01 - Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti.

1.02 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire. Per i rifiuti tossici e nocivi debbono indicarsi, per ciascun tipo, le sostanze di cui all'allegato al DPR 10.9.82, n. 815, che vi sono contenute o lo contaminano, con riferimento puntuale ai gruppi e categorie indicati al paragrafo 1.2 della deliberazione 2 luglio 1984 del Comitato interministeriale e successive integrazioni e modificazioni; di tali sostanze debbono essere indicate anche le concentrazioni.

1.03 - Indicazione dei produttori dei rifiuti in riferimento ai tipi e alle quantità.

1.04 - Mod

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