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L. R. Puglia 08/03/2007, n. 2

Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2022, n. 32
- L.R. 19/02/2008, n. 1
- L.R. 16/04/2007, n. 10
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Art. 1 - (Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, di seguito denominati Consorzi, in conformità dei principi del

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Art. 2 - (Natura e costituzione dei Consorzi)

1. I Consorzi sono enti pubblici economici per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale.

2. Le Province, nell'ambito del loro Piano territoriale di coordinamento (PTC), individuano, d'intesa con i Comuni int

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Art. 3 - (Status dei Consorzi esistenti)

1. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di Consorzio per l'area di svi

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Art. 4 - (Costituzione di Consorzi)

1. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 possono promuovere la costituzione di un Consorzio, anche attraverso l'aggregazione o la disaggregazione di territori compresi nei Consorzi di cui all'artic

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Art. 5 - (Funzioni e attività dei Consorzi)

1. I Consorzi, in linea con le prescrizioni del PTC delle Province, propongono ai Comuni interessati l'adozione del proprio Piano territoriale generale e delle varianti allo stesso.

2. I Consorzi provvedono:

a) all'acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali. Raggiunto il limite del 70 per cento nell'assegnazione dei suoli di un agglomerato ricadente nel Consorzio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di tale agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ASI a un consorzio o società consortile costituiti da imprese insediate, cui può partecipare, con quote di minoranza, lo stesso Consorzio ASI;

b) alla realizzazione, su delega di enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;

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Art. 6 - (Statuto)

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi.

2. Nella definizione dello Statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi:

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Art. 7 - (Organi dei Consorzi)

1. Gli organi dei Consorzi sono:

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Art. 8 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.

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Art. 9 - (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea generale ed è costituito da un numero variabile da tre a cinque Consiglieri, anche esterni all'Assemblea generale, scelti tra persone di comprovata e documentata esperienza amminist

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Art. 10 - (Indennità agli amministratori e ai componenti il Collegio dei revisori )

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza, non commutabile in indennità, per ogni riun

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Art. 11 - (Assemblea generale)

1. L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.

2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo Statuto.

3. La partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli organi del Consorzio

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Art. 12 - (Collegio dei revisori dei conti)

1. La Giunta regionale nomina, per ogni Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzion

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Art. 13 - (Personale)

1. Al personale dei Consorzi si applicano le stesse modalità di reclutamento e lo stesso trattamento economico previsti dai contrat

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Art. 14 - (Fondo di dotazione)

1. Il fondo di dotazione dei Consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla loro attività.

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Art. 15 - (Bilanci e Piani economico-finanziari)

1. L'esercizio sociale dei Consorzi inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno. Lo Statuto può prevedere l'approvazione del bilancio d'esercizio entro centottanta

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Art. 16 - (Inadempimenti e morosità)

1. Lo Statuto regolamenta l'inadempimento e la morosità dei consorziati ai fini del comma 3 dell'articolo 11 e del presente articol

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Art. 17 - (Controllo e vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita il controllo su:

a) il Programma triennale di attività;

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Art. 18 - (Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19 (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26) e dell'articolo 7 della legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2 (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate), provvedono alla convocazione delle Assemblee generali per la ricostituzione degli organi di ciascun Consorzio, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ai sensi dell'articolo 2, comma 6. N1

2. Gli organi del Consorzio provvedono, entro novanta giorni dalla loro ricostituzione, a redigere e approvare i documenti di cui al comma 3 dell'articolo 15 e ad adeguare lo Statuto e la composizione dell'Assemblea generale alle norme della presente legge.

3. Ai fini degli articoli 11 e 12 in sede di prima attuazione della presente legge, i Collegi dei revisori dei conti sono da intendersi quelli nominati ai sensi delle ll.rr. 19/2001 e 2/2003 fino al compimento del triennio dalla data della nomina.

4. Il fondo di dotazione di cui all'articolo 14 comprende il fondo di dotazione dei Consorzi preesistenti.

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Art. 19 - (Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 3 ottobre 1986, n. 31 (Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese);

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