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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 16/04/2012, n. 429

Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della D.A.L. 156/08 alla Società NuovaQuasco soc. cons. a r.l.
Con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 07/04/2014, n. 453
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[Premessa]





LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Vista la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ed in particolare l’art. 2, comma 2, lett. f) che riserva alla Regione le funzioni concernenti la disciplina degli attestati di certificazione energetica, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE;

Richiamata la delibera dell’Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 con la quale è stato approvato l’“Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” (nel seguito denominato l’Atto) ed in particolare:

- il punto 6 dell’Atto che definisce le caratteristiche del sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;

- il punto 7 dell’Atto che stabilisce i requisiti dei soggetti certificatori accreditati, così come risultanti a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con delibera n. 255 del 6/10/2009 “Modifica alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/08 recante Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;

- gli Allegati 6, 7, 8 e 9 all’Atto che stabiliscono gli aspetti tecnici per la formulazione dell’attestato di certificazione energetica, così come risultanti a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con:

- DGR 21 settembre 2009, 1390/09 “Modifica agli allegati tecnici della D.A.L. n. 156/2008 recante “Approvazione atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”,

- DGR 20 settembre 2010, n. 1362 “Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008” e

- DGR 26 settembre 2011, n. 1366 “Proposta di modifica della parte seconda (allegati) della delibera dell’Assemblea legislativa 156/08”;

Dato atto che l’Atto citato al punto 6.1 stabilisce che la Giunta regionale:

provvede ad individuare l’Organismo Regionale di Accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, dotato di adeguate competenze tecniche e capacità operative;

- definisce la tariffa per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati;

- approva la procedura di accreditamento di tali soggetti;

- adotta il sistema regionale di certificazione energetica;

Dato atto, inoltre, che ai sensi del punto 6.2 dell’Atto all’Organismo Regionale di Accreditamento, di cui al punto 6.1 del medesimo Atto, competono le seguenti funzioni:

- attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti certificatori, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di competenza;

- gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori;

- vigilanza e controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati;

- gestione e aggiornamento dell’elenco dei soggetti certificatori accreditati;

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Allegato A) - Sistema e Procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici


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Titolo I - Sistema regionale di accreditamento


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Art. 1 - Organismo Regionale di Accreditamento

1) All’Organismo Regionale di Accreditamento nel seguito denominato Organismo, compete:

- la predisposizione e la gestione del sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la predisposizione della relativa modulistica e l’adeguata pubblicizzazione della stessa sullo specifico portale http:/imprese.regione.emilia.romagna.it/energia/certificazione;

- lo svolgimento delle istruttorie relative alla valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini dell’accoglimento delle domande di accreditamento;

- la vigilanza e il controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione deg

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Art. 2 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs n. 196/2003 e con le modalità definite nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, “NuovaQuasco - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l.” è individuata quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ID 10539 “Gestione accreditamento soggetti certificatori e attestati di certificazione energetica” di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell’ambito di questo stesso incarico per iscritto.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel DLgs. 196/03, nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati:

a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall’Allegato B del DLgs 196/03, dalla D.G.R. 1264/05 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico:

- determinazione n. 6928/2009 “Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull’utilizzo dei beni messi a disposizione dall’Ente per l’attività lavorativa (Allegato A) con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche (Allegato B) ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni (Allegato C), da applicare nella Giunta e nell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna”;

-

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Art. 3 - Tavolo tecnico sull’accreditamento

1) È istituito un “Tavolo Tecnico sull’accreditamento” dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, coordinato dall’Organismo regionale di Accreditamento e comp

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Art. 4 - Soggetti certificatori

1) Possono essere accreditati quali soggetti certificatori, nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale, i soggetti di cui all’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, con i limiti e le condizioni ivi indicate. N1

2) Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori di cui al comma 1 devono inoltre risul

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Art. 5 - Durata dell’accreditamento

1) L’accreditamento ha durata limitata a 3 anni.

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Art. 6 - Sospensioni e revoche

1) L’Organismo provvede alla sospensione dell’accreditamento nel caso siano accertati com

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Art. 7 - Contributo per l’accesso al sistema regionale di accreditamento

1) Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, ai sensi de

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Art. 8 - Avvio della procedura di accreditamento

1) L’avvio della procedura di accreditamento di cui al successivo Titolo II con le modalit&agra

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Titolo II - Procedura di accreditamento


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Art. 9 - Oggetto e finalità

1) La presente procedura definisce le metodologie di gestione delle attività per l’accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, in possesso dei requisiti di cui all’art.3.

2) L’iter di accreditamento riguarda le seguenti attività:

- definizione della modulistica;

- predisposizione degli strumenti idonei alla registrazione telematica dei soggetti interessati all’accreditamento per la certificazione energetica degli edifici;

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Art. 10 - Fasi del processo di accreditamento

1) Il processo di accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

a) Domanda di accreditamento

b) Verifica di ammissibilità del soggetto richiedente;

c) Registrazione nell’elenco dei soggetti accreditati;

d) Controlli sulle attività di certificazione, anche a campione.

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Art. 11 - Verifiche sulla attività dei soggetti certificatori

1) Ai sensi di quanto previsto dal punto 6.2 lett. c) e dal punto 6.8 dell’Atto, e sulle base delle apposite disposizioni emanate dalla Regione, l’Organismo provvederà ad effettuare verifiche, riguardo la conformità dei servizi di certificazione erogati dai soggetti certificatori accreditati, anche tramite enti terzi, garantendo l’indipendenza e la competenza tecnica dei soggetti incaricati. Fatte salve le successive specifiche disposizioni emanate dalla Regione, le verifiche sono condotte a campione e con le modalità di seguito specificate.

2) La selezione degli attestati di certificazione e dei certificatori da sottoporre a verifica viene effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:

- classe energetica dell’immobile oggetto di certificazione;

- estrazione casuale rispetto alla popolazione degli attestati in fase di registrazione;

- per le verifiche di secondo livello, di cui al punto seguente, criticità dei contenuti dell’attestato di certificazione determinata a seguito di verifica di primo livello;

- n

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Art. 12 - Modifiche ai requisiti per l’accreditamento

1) A seguito di modifica dei requisiti per l’accreditamento, l’Organismo di Accreditament

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Art. 13 - Reclami

1) I soggetti accreditati possono presentare reclami scritti relativi all’iter di accreditament

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Art. 14 - Report sulla attività dell’Organismo di Accreditamento

1) Con cadenza semestrale, l’Organismo di Accreditamento regionale trasmette alla competente Direzione Generale Attività Produttive della Regione un report delle attività svolte con riferimento a:

- stato di gestione del sistema regionale di accreditamento, eventuali criticità riscontrate, proposte per il loro superamento e per il miglioramento del sistema, nonché per l’aggiornamento delle procedure documentate che specificano le modalità operative adottate;

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Allegato B) - Requisiti di carattere organizzativo, gestionale ed operativo richiesti ai soggetti certificatori ai sensi del punto 7.2 della D.A.L. 156/08 e s.m.i.

All’atto della richiesta di accreditamento, i soggetti che intendono prestare il servizio di certificazione energetica essendo in possesso dei requisiti specificati al punto 7.1 della D.A.L. 156/08 e s.m.i. dichiarano in modo impegnativo, ai sensi del punto 7.2 della citata D.A.L. 156/08, che svolgeranno le relative attività essendo in possesso di adeguati requisiti di carattere organi

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1) Controllo delle relazioni contrattuali con il cliente

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene regolamentato il rapporto con il cliente, con particolare riferimento a:

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2) Garanzia dei principi deontologici, etici e professionali

Devono essere identificati e adeguatamente documentati (ad esempio, nell’ambito di un regolamento, o di una c

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3) Controllo del processo di valutazione del rendimento energetico e di emissione dell’attestato di certificazione

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene effettuato il servizio di certificazione energetica, con particolare riferimento a:

- le diverse metodologie per la valutazione del r

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4) Controllo degli strumenti di misura

Qualora nel campo di attività del soggetto certificatore rientrino metodologie che prevedono l’utilizzo di strumenti di misura (ad esempio: apparecchiature per la termografia, termoflussimetri, etc.) deve e

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5) Controllo della documentazione

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene garantita la gestione dei documenti connessi al pr

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6) Competenza tecnica

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene garantita la competenza tecnica degli operatori che effettuano la valutazione del rendimento energetico dell’edificio oggetto di certificazione, con particolare riferimento a:

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