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L. R. Calabria 28/06/2023, n. 25

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/03/2024, n. 14
- L.R. 25/10/2023, n. 47
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea, del quadro delle competenze istituzionali definito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e della normativa nazionale, disciplina il sistema del mercato del lavoro, delle politiche attive del lavoro e dell’apprendimento permanente nella Regione Calabria e il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione e attuazione.

2. La Regione riconosce e tutela il lavoro come str

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Art. 2 - (Principi delle politiche del lavoro)

1. Le politiche regionali in materia di lavoro e apprendimento permanente sono rivolte:

a) alla promozione dell’eguaglianza in termini di opportunità, tenuto conto delle potenzialità e delle aspirazioni degli individui;

b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, attraverso i servizi informativi, l’orientamento e la partecipazione alle misure di formazione ed attivazione;

c) alla prevenzione della disoccupazione attraverso l’aggiornamento, la riqualificazione e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori, nell’ambito del sistema dell’apprendimento permanente e della formazione continua, e attraverso la predisposizione, nell’ambito delle politiche attive, di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei disoccupati;

d) all’affermazione della parità dell

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Capo II - Strumenti e governance del sistema dei servizi per il lavoro
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Art. 3 - (Piano degli interventi di politica del lavoro. Strumenti di programmazione)

1. In attuazione dei programmi di sviluppo della Regione, la Giunta regionale, previo confronto con le parti sociali, adotta il Piano degli interventi di politica del lavoro, teso a favorire la programmazione integrata delle misure di politica attiva del lavoro e a coordinare l’impiego di tutte le risorse finanziarie ad esse destinate, rinvenienti da ciascuna delle fonti di finanziamento previste.

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Art. 4 - (Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, attuando gli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo delle persone e, in particolare:

a) definisce la strategia regionale per l’occupazione in materia di servizi per il lavoro e d

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Art. 5 - (Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio)

1. La Regione garantisce nel proprio territorio, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro, per come definiti dall’articolo 28 del d.lgs. 150/2015, attraverso il sistema regionale dei servizi per l’impiego di cui all’articolo 7 della presente legge, a favore di disoccupati, lavoratori e imprese, assicurando:

a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che garantiscono la presenza e la funzionalità dei centri per l’impiego e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;

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Art. 6 - (Rete regionale dei servizi e delle politiche del lavoro)

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 1 del d.lgs. 150/2015, la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:

a) centri per l’impiego regionali;

b) Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria;

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Art. 7 - (Sistema regionale dei servizi per l’impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l’impiego è costituito dalle strutture organizzate per l’esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative.

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Art. 8 - (Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro)

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il Tavolo regionale per i servizi e le politiche per il lavoro.

2. Il Tavolo regionale svolge la funzione permanente di osservazione e sintesi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale sulla base delle quali

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Art. 9 - (Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali)

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali in relazione alla individuazione di strumenti utili all’intervento e alla gestione di crisi settoriali o aziendali e conflitti di lavoro è istituita l’Unità di intervento regionale per le politiche del lavoro a favore dei lavoratori delle aziende in crisi.

2. L’Unità è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente per la materia del lavoro o suo delegato e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale, dell’apposito settore istituito nell’ambito del dipartimento competente.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento e la durata dell’Unità, i cui componenti partecipano a titolo gratuito.

4. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni del presente articolo si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, nell’ambito dell’Unità.

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Art. 10 - (Osservatorio sul mercato del Lavoro)

1. La Regione realizza il sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle politiche del lavoro, in raccordo con l’Osservatorio sul mercato del lavoro e avvalendosi del Sistema informativo di cui all’articolo 11, allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e alle attività dell’ARPAL Calabria.

2. L’Osservatorio è istituito presso l’ARPAL Calabria e sviluppa le proprie linee di azione secondo gli indirizzi dettati dal dipartimento competente per la materia del lavoro e dalla programmazione regionale.

3. L’Osservatorio opera perseguendo le seguenti finalità:

a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mer

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Art. 11 - (Sistema informativo regionale del lavoro)

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva del lavoro e dell’offerta formativa e favorisce l’accesso diretto degli utenti a tali servizi.

2. In vista dell’implementazione del sistema informativo unico nazionale, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 150/2015 e dell’articolo 6 del decreto-legge 4/2019 convertito da

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Art. 12 - (Centri per l’impiego regionali)

1. I centri per l’impiego sono uffici territoriali della Regione costituiti ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 150/2015 per lo svolgimento delle funzioni e compiti ivi previsti.

2. L’istituzione o la modifica dei centri per l’impiego avviene con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina il bacino di competenza territoriale nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

3. I centri per l’impiego assicurano, nei confronti dei dis

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Art. 13 - (Soggetti e funzioni degli operatori accreditati)

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso i centri per l’impiego regionali, o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dell’articolo 12 del d.lgs. 150/2015, i quali concorrono, come stabilito dall’articolo 18, comma 2, del medesimo

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Capo III - Agenzia regionale per le politiche attive – ARPAL Calabria
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Art. 14 - (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

1. Azienda Calabria Lavoro, istituita dall’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi

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Art. 15 - (Funzioni dell’ARPAL Calabria)

1. L’ARPAL Calabria è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:

a) supportare i centri per l’impiego nell’erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione e apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;

b) garantire il raccordo con l’ANPAL o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente di cui all’articolo 4 del d.lgs. 150/2015; N5

c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro di cui all’articolo 11, in raccordo con l’ANPAL o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente e con il Ministero dell’istruzione e del merito per le materie di competenza, nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale e, in ogni caso, le attività di competenza della Regione nell’ambito del sistema informativo unico del lavoro; N3

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Art. 16 - (Organi dell’ARPAL)

1. Sono organi dell’ARPAL Calabria e restano in carica per tre anni:

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Art. 17 - (Direttore generale dell’ARPAL)

1. Il direttore generale dell’ARPAL Calabria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e individuato tra i

soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sulla base dell’istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull’esame dei curriculum dei candidati.

2. L’incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell’incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Al dir

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Art. 18 - (Organo di revisione)

1. L’organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanzi

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Art. 19 - (Vigilanza e controllo sull’ARPAL)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dell’ARPAL Calabria, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.

2. Sono sottopos

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Art. 20 - (Personale dell’ARPAL Calabria)

1. L’organico complessivo di personale dell’ARPAL Calabria è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell’articolo 17 e sottoposta a

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Art. 21 - (Bilancio e risorse finanziarie dell’ARPAL Calabria)

1. L’ARPAL Calabria dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) trasferimenti statali connessi alle

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Capo IV - Sistema regionale delle politiche attive del lavoro
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Art. 22 - (Profilazione degli utenti e costi standard)

1. Il sistema regionale delle politiche attive del lavoro prevede l’adozione del modello di riferimento europeo basato sulla profilazione delle capac

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Art. 23 - (Sistema regionale della certificazione e validazione delle competenze)

1. La Regione gestisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e all’attuazione delle politiche regionali per l’apprendimento.

2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:

a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione;

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Art. 24 - (Tirocinio formativo e di orientamento)

1. Il tirocinio è riconosciuto dalla Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, quale strumento atto a favorire l’orientamento delle scelte professionali, la formazione e l’acquisizione d

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Art. 25 - (Apprendistato)

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), al fine di:

a) fa

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Art. 26 - (Interventi di politica attiva in aree di crisi)

1. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, interventi specifici di supporto all’attivazione al lavoro e al reimpiego dei

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Art. 27 - (Promozione dell’autoimpiego e del lavoro autonomo)

1. La Regione promuove l’autoimpiego e il lavoro autonomo nell’ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l’accesso al mercato del lavoro e il reimpiego.

2. La Regione sostiene l’autoimpiego e l’avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai sensi dell’

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Art. 28 - (Sistema regionale di inclusione attiva ed integrazione tra i servizi sociali e del lavoro)

1. La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell’ambito del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, con proprie deliberazioni e nell’ambito delle misure pro

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Capo V - Interventi per l’apprendimento permanente e la formazione
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Art. 29 - (Rete regionale per l’apprendimento permanente)

1. In riferimento alle intese tra Stato e Regioni rispetto al Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta ed alla promozione dell’apprendimento permanente, come definito ai sensi dall’articolo 4, comma 51, della le

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Art. 30 - (Accreditamento degli enti formativi per la qualifica professionale)

1. La Regione provvede all’accreditamento degli enti formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del

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Capo VI - Sistema di valutazione e disposizioni finali
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Art. 31 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano l’impatto, i risultati e l’efficacia delle politiche attive del lavoro e dell’apprendimento permanente disciplinati da

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Art. 32 - (Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 14, 17, 18 e 20, quantificati a regime nel limite massimo di 6.436.196,15 euro, trovano copertura a valere sulle

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Art. 33 - (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la

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Art. 34 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

 

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