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Costi chilometrici ACI per il calcolo del “fringe benefit” e per i rimborsi spese
- Redazione Legislazione Tecnica
Costi chilometrici ACI per il calcolo del “fringe benefit” e per i rimborsi spese
Costi chilometrici ACI per il calcolo del “fringe benefit” e per i rimborsi spese
Concessione al dipendente di un mezzo di trasporto in “uso promiscuo” (“fringe benefit”)Spesso al lavoratore dipendente - quale parte della retribuzione corrisposta “in natura” - viene concesso dal datore di lavoro un autoveicolo o altro mezzo di trasporto in “uso promiscuo”, con la possibilità cioè di utilizzarlo sia per scopi professionali che personali. Sorge in questi casi l’esigenza di quantificare l’ammontare di tale “fringe benefit” in denaro, allo scopo di poterlo inserire in busta paga nonché di determinare la base imponibile del lavoratore dipendente ai fini del calcolo dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche).
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Utilizzo dei costi chilometrici per la quantificazione del “fringe benefit”L’art. 51 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi, c.d. “TUIR”), ai commi 3 e 4 prevede che ai fini della determinazione della base imponibile Irpef del reddito di lavoro dipendente, per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, del D. Leg.vo 285/1992 (Codice della strada), comma 1, lettere a), c) e m), (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 01/072020, si assume il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.
Le tabelle per il 2024 Visualizza PDF (con effetto pertanto a valere sul 2025) sono state adottate con Com. Ag. Entrate 30/12/2024 e pubblicate sulla G.U. 30/12/2024, n. 304 (S.O. 42/2024). Tra le “Fonti collegate” sono disponibili (anche in formato foglio elettronico) sia le predette tabelle del 2024 (con effetto a valere sul 2025) che quelle degli anni precedenti.
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Rimborsi al dipendente o al professionista che utilizza il proprio veicolo personaleLe tabelle elaborate dall’ACI e utilizzate per il calcolo del “fringe benefit” di cui si è appena detto, si distinguono da quelle dei “costi chilometrici” - che si trovano sul sito web dell’ACI aggiornate costantemente - che vengono invece utilizzati convenzionalmente (cioè previo accordo in tal senso) per quantificare l’importo dei rimborsi spettante ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro. I “costi chilometrici” possono inoltre servire a comparare l’economicità di diversi modelli di veicoli, posto che l’applicazione a tutti i modelli degli stessi criteri di calcolo garantisce l’oggettività del confronto.
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