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ISSN 1721-4890
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Costi chilometrici ACI per il calcolo del “fringe benefit” e per i rimborsi spese
- Redazione Legislazione Tecnica
Costi chilometrici ACI per il calcolo del “fringe benefit” e per i rimborsi spese
Costi chilometrici ACI per il calcolo del “fringe benefit” e per i rimborsi spese
Concessione al dipendente di un mezzo di trasporto in “uso promiscuo” (“fringe benefit”)Spesso al lavoratore dipendente - quale parte della retribuzione corrisposta “in natura” - viene concesso dal datore di lavoro un autoveicolo o altro mezzo di trasporto in “uso promiscuo”, con la possibilità cioè di utilizzarlo sia per scopi professionali che personali. Sorge in questi casi l’esigenza di quantificare l’ammontare di tale “fringe benefit” in denaro, allo scopo di poterlo inserire in busta paga nonché di determinare la base imponibile del lavoratore dipendente ai fini del calcolo dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche). |
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Utilizzo dei costi chilometrici per la quantificazione del “fringe benefit”L’art. 51 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi, c.d. “TUIR”), ai commi 3 e 4 prevede che ai fini della determinazione della base imponibile Irpef del reddito di lavoro dipendente, per gli autoveicoli indicati nell’art. 54 del D. Leg.vo 285/1992 (Codice della strada), comma 1, lettere a), c) e m) (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan), nonché per i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare annualmente e che vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo. Il tutto, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Le tabelle per il 2018 Visualizza PDF (con effetto pertanto a valere sul 2019) sono state adottate con Comunicato Ag. Entrate 20/12/2018 e pubblicate sulla G.U. 20/12/2018, n. 295 (Suppl. Ord. n. 57). Tra le “Fonti collegate” sono disponibili (anche in formato foglio elettronico) sia le predette tabelle del 2018 (con effetto a valere sul 2019) che quelle degli anni precedenti. |
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Rimborsi al dipendente o al professionista che utilizza il proprio veicolo personaleLe tabelle elaborate dall’ACI e utilizzate per il calcolo del “fringe benefit” di cui si è appena detto, si distinguono da quelle dei “costi chilometrici” - che si trovano sul sito web dell’ACI aggiornate costantemente - che vengono invece utilizzati convenzionalmente (cioè previo accordo in tal senso) per quantificare l’importo dei rimborsi spettante ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro. I “costi chilometrici” possono inoltre servire a comparare l’economicità di diversi modelli di veicoli, posto che l’applicazione a tutti i modelli degli stessi criteri di calcolo garantisce l’oggettività del confronto. legislazionetecnica.it Riproduzione riservata |
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