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L. R. Calabria 19/02/2001, n. 5

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 02/08/2001, n. 7
- L.R. 19/11/2003, n. 20
- L.R. 05/10/2007, n. 22
- L.R. 29/12/2010, n. 34
- L.R. 28/12/2018, n. 52
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TITOLO I - FINALITÀ DELLA LEGGE
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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e dell’occupazione, e definisce i principi ed i criteri in ordine al sistema regionale dei servizi per l&r

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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
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Art. 2 - Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo e verifica nei confronti del sistema regionale per l’impiego e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, del “decreto” con l’obiettivo di incrementare l’occupazione, la nuova imprenditorialità, favorire il reinserimento lavorativo e incrementare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione favorisce in particolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, dei soggetti disabili e svantaggiati, degli immigrati, promuove la realizzazione di nuove occasioni di lavoro autonomo, utilizza ogni mezzo tecnico ed economico-finanziario, al fine di prevenire situazioni di esubero occupazionale, attua

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Art. 3 - Funzioni e compiti delle province

1. Le province esercitano le funzioni di programmazione di livello provinciale, amministrative e di gestione nelle materie previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del “decreto”, garantendo l’integrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento e formazione professionale.

2. Le funzioni attribuite sono esercitate, nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dalla Regione, garantendo la partecipazione degli Enti Locali, il rispetto dei principi delle pari opportunità e perseguendo il metodo della concertazione con le parti sociali.

3. Le province altresì individuano, secondo le procedure di cui al successivo articolo 9, i bacini di utenza quale riferimento per i centri per l’impiego di cui al successivo articolo 11.

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Art. 4 - Sistema regionale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l’impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l’esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative delle finalità di cui all’articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servi

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Art. 5 - Personale, beni e mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni conferite

1. Le Province per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie

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Art. 6 - Commissione regionale tripartita

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la commissione regionale tripartita di seguito denominata “Commissione”.

2. Alla “Commissione”, oltre alle funzioni e competenze già svolte dalla Commissione Regionale per l’impiego ai sensi della legge 28.2.1987, n. 56 e delle norme nazionali in materia, sono attribuiti compiti di concertazione e proposta in materia di iniziative occupazionali, di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro, nonché compiti di valutazione dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.

3. La Commissione in particolare formula proposte per concorrere a determinare gli indirizzi ed i criteri generali, per l’individuazione e la variazione d

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Art. 7 - Comitato di coordinamento istituzionale

1. Al fine di assicurare l’efficace coordinamento tra Regione ed Enti Locali del sistema regionale per l’impiego e l’effettiva integrazione, sul territorio, tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato ”Comitato”.

2. Il “Comitato” propone alla Giunta regionale gli indirizzi ed i criteri generali per l’individuazione o la variazione degli

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Art. 8 - Commissione provinciale tripartita

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 4 nonché di quelle esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 2 dell’art. 6 del “Decreto” per come modificato dall’art. 6 della legge 12 marzo 1999 n° 68, le Province

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Art. 9 - Ambito territoriale dei centri per l'impiego

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della presente legge, attraverso le strutture previste dai propri ordinamenti e dai Centri per l’Impiego. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del

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Art. 10 - Istituzione, coordinamento e raccordo dei centri per l'impiego

1. Le Province costituiscono i Centri per l’Impiego entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 9. Decorso tale termin

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Art. 11 - Centri per l'impiego

1. I centri per l’impiego, di cui al comma 1, lettera e) dell’art. 4 del “Decreto” svolgono le attività inerenti la gestione ed erogazione dei servizi connessi ai compiti attribuiti alle Province ed in particolare: a) gestione dei compiti di cui all’art. 2 comma 1 del “Decreto”, afferenti il collocamento, compreso il collocamento mirato e l’inserimento lavorativo dei disab

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Art. 12 - Organizzazione funzionale dei centri per l'impiego

1. Le Amministrazioni provinciali regolano l’attività di ciascun Centro per l’Impiego avvalendosi di di

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Art. 13 - Strutture organizzative

1. Le funzioni ed i compiti indicati nell’art. 2 nonché quelli derivanti dall’applicazione della presente legge, sono svolti dalla regione che, per quanto di competenza, si avvale:

a) della Commissione regiona

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Art. 14 - Personale trasferito dallo Stato

1. Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dei Beni Culturali, individuato nel De

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TITOLO III - POLITICHE DELL’OCCUPAZIONE
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Art. 15 - Programma regionale per le politiche attive del lavoro

1. Il Consiglio Regionale assieme alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta Regionale, sentiti gli organismi di cui ai precedenti art. 6 e 7, approva il programma per le politiche dell’impiego e del lavoro, individuandone obiettivi e risorse.

2. Il programma di cui al comma precedente è l’atto di pianificazione settoriale con cui la Regione, previa consultazione con le Province, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all’impiego e di politica attiv

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Art. 16 - Progetti finalizzati

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri indicati dal programma di cui al precedente articolo 15, approva:

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Art. 17 - Incentivi al reimpiego

1. La Regione incentiva il reimpiego dei lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria, in Mobilità o disoccupati

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Art. 18 - Atti di programmazione provinciale

1. Le Province, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 8 adottano atti di programmazione delle politiche loc

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TITOLO IV - AZIENDA CALABRIA-LAVORO
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Art. 19 - Azienda Calabria-Lavoro

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) del “Decreto” è istituita con sede in Reggio Calabria l'AZIENDA CALABRIA-LAVORO, di segu

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Art. 20 - Funzioni dell'Azienda

1. L’azienda esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella presente legge N1. Esercita, altresì, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del Lavoro e di monitoraggio ed assistenza tecnica nelle materie di cui all’art. 2, comma 2, del “Decreto”. Inoltre, in coerenza con le direttive della Giunta regionale:

a) provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare programmi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;

b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema d

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Art. 21 - Organi

1. Sono organi dell’AZIENDA:

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Art. 22 - Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, deve essere in possesso di laurea, di elevata professionalità e di documentata competenza nelle problematiche del lavoro, del diritto del lavoro, delle politiche del lavoro e delle organizzazioni complesse pubbliche o private. N4

2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale. N4

3. L’incarico di Direttore Generale non è compatibile con cariche elettive, ne con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale. Per i Dirigenti regionali il conferimento dell&rsqu

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Art. 23 - Osservatorio sul lavoro minorile

1. Nell’ambito dell’AZIENDA è istituito l’Osservatorio sul lavoro dei minori.

2. L’Osservatorio è presieduto

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Art. 23 bis - (Osservatorio sul lavoro femminile)

N5

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Art. 23 ter - (Osservatorio sul lavoro sommerso)

N5

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Art. 23 quater - (Organizzazione degli Osservatori sul lavoro femminile e sul lavoro sommerso)

N5

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Art. 24 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e alla formazione.

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Art. 25 - Vigilanza e controllo

1. L’AZIENDA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli atti afferenti:

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Art. 26 - Pianta organica dell'Azienda

1. Entro 60 giorni dal suo insediamento il Direttore generale adotta la pianta organica dell’azienda nella quale è inquadrato il seguente personale

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Art. 27 - Mezzi finanziari e patrimoniali

1. L’AZIENDA “al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 20,” N10 dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento annuale della Region

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TITOLO V - SISTEMA INFORMATIVO LAVORO
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Art. 28 - Sistema informativo calabrese sul lavoro

1. Il Sistema Informativo Calabrese sul Lavoro (SICAL) quale strumento per l’esercizio delle azioni di cui al precedente articolo 2, è gestito dall’AZIENDA ed è realizzato mediante il collegamento con il SIL di cui all’art.11 del Decreto, garantendo l’acquisizione e la elaborazione dei dati integrati trasportati mediante infrastrutture a rete fra i

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TITOLO VI - NORMATIVA TRANSITORIA E FINANZIARIA
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Art. 29 - Norme transitorie

1. Gli Organi dell'Azienda Calabria-Lavoro sono nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente le

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Art. 30 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme di cui agli articoli 37, 38 e 39 della legge 19 aprile 1985, n.18.

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Art. 31 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con le risorse trasferite dallo Stato ai

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Art. 32 - Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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