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Deliberaz. G.R. Marche 22/01/2024, n. 36

Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 - revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

 

DELIBERA

 

- di approvare, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”, le “Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11” di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato 1 - Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11

 

1. Finalità delle Linee Guida

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, della Legge Regionale 9 maggio 2019 n. 11, recante “Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”, le presenti Linee Guida intendono definire l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla medesima Legge Regionale e le modalità di consultazione del pubblico interessato, restituendo una disciplina organica ed operativa della materia.

2. Ai fini delle presenti Linee Guida si applicano le definizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, oltre alle seguenti:

a) “D.M. 30 marzo 2015”: il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

b) “PAU”: il Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

 

2. Ambito di applicazione

2.1. Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale/provinciale

1. Salvo quanto previsto ai paragrafi 2.2 e 6.5, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, rispettivamente in sede regionale e provinciale, i progetti di cui agli allegati B1 e B2 alla L.R. n. 11/2019.

2. Per i progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione o comunque esistenti e mai sottoposti alle procedure di cui al titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, i quali rispondono ad uno o più criteri specifici previsti al paragrafo 4 del D.M. 30 marzo 2015, le soglie dimensionali, ove previste negli allegati B1 e B2 alla L.R. n. 11/2019, sono ridotte del 50%.

 

2.2. Progetti sottoposti a VIA in sede regionale/provinciale

1. Sono sottoposti a VIA in sede regionale/provinciale:

- i progetti di cui agli allegati A1 e A2 alla L.R. n. 11/2019;

- i progetti di cui agli allegati B1 e B2 alla L.R. n. 11/2019, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991 n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; l’eventuale soglia prevista dagli allegati B1 e B2 è dimezzata ai sensi dei paragrafi 4.3.4 e 4.3.5 del D.M. 30 marzo 2015;

- i progetti che sono stati assoggettati a VIA dall’Autorità Competente all’esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o della procedura di valutazione preliminare di cui all’art. 6, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Qualora un progetto rientri sia in una categoria progettuale che richiede la VIA, sia in una categoria progettuale che richiede la verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto deve comunque espletare la procedura di VIA.

 

2.3. Modifiche

1. Per “modifica” di un progetto già sottoposto a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA, si intende, secondo la definizione di cui all’art. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 152/2006, una variazione del medesimo, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Pertanto, non integra “modifica” la variazione del progetto che non produce effetti sull’ambiente.

Le variazioni del progetto che non integrano modifica e le modifiche per le quali l’interessato ritiene di poter escludere impatti negativi e significativi sull’ambiente non sono soggette a procedure di valutazione ambientale, ma sono introdotte sotto la responsabilità dello stesso interessato, ferma restando la facoltà per quest’ultimo di attivare la procedura di valutazione preliminare di cui al paragrafo 6.5. Resta altresì ferma l’eventuale necessità di acquisire i preventivi assensi di altre Amministrazioni.

Al fine di consentire all’Autorità Competente di conoscere l’evoluzione nel tempo delle modifiche eventualmente intervenute, è comunque richiesto all’interessato di inviare una comunicazione alla medesima Autorità Competente.

2. Il soggetto che intenda introdurre ad un progetto previsto ai paragrafi 2.1 o 2.2 una modifica per la quale non può escludere impatti negativi e significativi sull’ambiente, deve avviare la procedura indicata nella seguente casistica:

A) Progetto di cui agli allegati A1 e A2 alla L.R. n. 11/2019 che è già stato sottoposto alla procedura di VIA o che è stato legittimamente realizzato prima che, per la relativa tipologia progettuale, fosse necessaria una valutazione ambientale in base alla normativa comunitaria sulla VIA.

Qualora la modifica sia di per sé conforme agli eventuali limiti stabiliti dagli allegati A1 o A2 (tale è la modifica che prevede un aumento di per sé superiore al limite ovvero che, eventualmente sommata ad altre precedenti modifiche non sottoposte a VIA, comporta un aumento superiore allo stesso limite), l’interessato deve avviare la procedura di VIA. Negli altri casi, l’interessato deve avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

B) Progetto di cui agli allegati B1 e B2 alla L.R. n. 11/2019 che è già stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e/o a quella di VIA o che è stato legittimamente realizzato prima che, per la relativa tipologia progettuale, fosse necessaria una valutazione ambientale in base alla normativa comunitaria sulla VIA.

Per i progetti legittimamente realizzati prima che, per la relativa tipologia progettuale, fosse necessaria una valutazione ambientale in base alla normativa comunitaria sulla VIA, i quali ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991 n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, l’interessato deve avviare la procedura di VIA.

Negli altri casi, l’interessato deve avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

3. Le procedure di valutazione ambientale relative alla modifica di un’opera, di un impianto o di un’attività regolarmente autorizzata non possono comportare una valutazione negativa dell’opera, dell’impianto o dell’attività esistente.

4. Qualora la modifica abbia ad oggetto un’installazione soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, il coordinamento tra le procedure di VIA e di AIA opera nei seguenti termini:

- qualora intenda avviare la procedura di valutazione preliminare di cui all’art. 6, commi 9 e 9-bis, D.Lgs. n. 152/2006, il gestore proponente, contestualmente all’avvio di tale procedura, presenta all’ufficio competente per l’AIA la comunicazione di cui all’art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006; stante la pregiudizialità della VIA rispetto all’AIA, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 resta sospeso fino alla conclusione della procedura di valutazione preliminare (e dell’eventuale procedura di verifica di assoggettabilità a VIA), nell’ambito della quale l’Autorità Competente per la VIA sente l’ufficio competente per l’AIA; in esito al provvedimento che esclude la necessità della verifica di assoggettabilità a VIA o la necessità della VIA, l’ufficio competente per l’AIA attesta la non sostanzialità della modifica ai fini AIA e aggiorna, ove necessario, la stessa AIA o le relative condizioni;

- qualora debba avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, il gestore proponente, contestualmente all’avvio di tale procedura, presenta all’ufficio competente per l’AIA la comunicazione di cui all’art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006; stante la pregiudizialità della VIA rispetto all’AIA, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 resta sospeso fino alla conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità, nell’ambito della quale l’Autorità Competente per la VIA sente l’ufficio competente per l’AIA; in esito al provvedimento che esclude la necessità della VIA, l’ufficio competente per l’AIA attesta la non sostanzialità della modifica ai fini AIA e aggiorna, ove necessario, la stessa AIA o le relative condizioni.

Qualora la modifica comporti l’esperimento della procedura di VIA, la modifica deve ritenersi sostanziale anche ai fini dell’AIA e la relativa approvazione confluisce all’interno del PAU.

5. Il rinnovo di atti di assenso di natura ambientale o di altra natura che non comporti modifiche all’impianto o all’attività, non richiede il preventivo o contestuale esperimento della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. Qualora in occasione del rinnovo emerga che all’impianto o all’attività siano state apportate, nel tempo, modifiche non sottoposte alle prescritte procedure di valutazione ambientale, resta ferma l’applicazione dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

 

2.4. Progetti di competenza statale

1. Per i progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale, ciascun Ente territoriale coinvolto nel procedimento esprime il proprio parere nei termini e nei modi previsti dagli articoli 19, 24 e 27 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. La Regione può convocare un tavolo tecnico tra gli Enti territoriali interessati al fine di coordinare i relativi pareri, nel rispetto del termine previsto da ciascuna procedura per la trasmissione degli stessi all’Autorità Competente in sede statale.

 

3. Autorità Competente

1. La Regione è l'Autorità Competente per i progetti elencati:

a) negli allegati A1 e B1 alla L.R. n. 11/2019;

b) negli allegati A2 e B2 alla L.R. n. 11/2019, che ricadono nel territorio di due o più Province;

c) negli allegati A2 e B2 soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in cui sia anche l'Autorità Competente per l'AIA;

d) negli allegati A2 e B2 che ricadono anche nel territorio di Regioni confinanti e per i quali le valutazioni ambientali sono effettuate d'intesa con le altre Autorità Competenti, secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;

e) negli allegati A2 e B2 che ricadono anche nel territorio di uno Stato estero.

2. La Provincia è l'Autorità Competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 alla L.R. n. 11/2019 che ricadono interamente nel proprio territorio, fermo restando quanto previsto al comma 1, lett. c).

Qualora il progetto, pur ricadendo interamente nel territorio di una Provincia, possa avere impatti ambientali rilevanti, ovvero effetti ambientali negativi e significativi sul territorio di Province, Regioni o Stati confinanti, l'Autorità Competente:

a) in caso di impatto interprovinciale, è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri della Provincia confinante nonché dei Comuni interessati dagli impatti;

b) in caso di impatto interregionale, è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri della Regione confinante nonché degli Enti locali territoriali interessati dagli impatti;

c) in caso di impatto transfrontaliero, applica quanto previsto al riguardo dall’art. 32 del D.Lgs. n. 152/2006 e dalle presenti Linee Guida.

3. Qualora un progetto rientri in più categorie progettuali previste negli allegati A1, A2, B1 e B2 alla L.R. n. 11/2019, rientranti in parte nella competenza regionale e in parte nella competenza provinciale, la valutazione ambientale del progetto viene compiuta all’interno di un unico procedimento e l’individuazione dell’Autorità Competente è fatta dalla Regione in base alla categoria progettuale ritenuta principale.

All’uopo, il proponente, prima dell’avvio del procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero prima dell’avvio della procedura di cui all’art. 26-bis del D.Lgs. n. 152/2006, presenta alla Regione e alla Provincia una relazione contenente una descrizione sommaria del progetto, l’elencazione delle categorie progettuali nelle quali rientra l’intervento e l’indicazione della categoria ritenuta principale.

Entro cinque giorni la Provincia può presentare le proprie osservazioni alla Regione, la quale si pronuncia sull’individuazione dell’Autorità Competente nei successivi cinque giorni.

In caso di mancata pronuncia nel termine di dieci giorni dalla presentazione della domanda, l’Autorità Competente resta individuata in base alla categoria principale indicata dal proponente.

Qualora il proponente, anziché esperire la procedura preliminare prevista dal presente comma, avvii direttamente la procedura di valutazione ambientale dinanzi alla Regione o alla Provincia, l’ente ricevente sospende la procedura di valutazione ambientale e contestualmente invita il proponente a presentare alla Regione e alla Provincia la documentazione indicata al secondo periodo.

4. Nel caso in cui l’Autorità Competente coincida con il soggetto proponente, l’Ente provvede a garantire un’adeguata separazione tra le funzioni di progettazione, realizzazione ed esercizio dell’opera o dell’attività, da un lato, e le funzioni di valutazione ambientale, dall’altro.

 

4. Supporto tecnico

1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di VIA, ovvero alla definizione delle procedure previste dagli articoli 19, 21, 26-bis e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le Autorità Competenti si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’ARPAM e degli enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 22, comma 1, della L.R. n. 19/2022, sulla base di appositi protocolli di intesa.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione delle procedure previste dagli articoli 6, commi 9 e 9-bis, e 20 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché per le attività funzionali alla verifica di ottemperanza, le Autorità Competenti possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell’ARPAM e degli enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 22, comma 1, della L.R. n. 19/2022.

2. Ove non diversamente previsto dai rispettivi protocolli d’intesa, l’attività di supporto tecnico-scientifico funzionale al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA è soggetta alle seguenti disposizioni:

a) l’Autorità Competente, senza ritardo e comunque nel termine eventualmente previsto dalla specifica procedura in corso, provvede a trasmettere all’Ente di supporto ovvero a condividere telematicamente tutta la documentazione progettuale utile o necessaria a fornire il relativo contributo;

b) l’Ente di supporto provvede a fornire all’Autorità Competente il proprio contributo entro il termine previsto dalla specifica procedura in corso; in mancanza di un termine espressamente previsto dalla legge, provvede entro un congruo termine, non inferiore a venti giorni, indicato dall’Autorità Competente nella propria richiesta di contributo;

c) il contributo tecnico-scientifico dell’Ente di supporto deve essere formulato in forma esplicita e in maniera chiara ed univoca; deve inoltre specificare, per le matrici ambientali oggetto del contributo, se l’impatto sull’ambiente e sulla salute pubblica sia stato individuato, descritto e valutato dal proponente in maniera esaustiva e corretta e se esso sia significativo e sostenibile, indicando, ove necessario, eventuali condizioni per la realizzazione e/o l’esercizio del progetto, nonché eventuali misure di monitoraggio finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e della salute umana;

d) nel caso in cui l’Autorità Competente convochi una conferenza di servizi, il contributo viene espresso dall’Ente di supporto nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, salve le disposizioni speciali previste dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006; in caso di convocazione di conferenza in forma simultanea, l’Ente di supporto è tenuto a partecipare alle sedute;

e) l’Autorità Competente può convocare uno o più tavoli tecnici o sopralluoghi, anche alla presenza del proponente, per un confronto preventivo all’espressione dei contributi tecnici da parte degli Enti di supporto.

3. Per i procedimenti di VIA di particolare complessità, al fine di disporre di adeguate competenze tecnico-scientifiche, le Autorità Competenti possono avvalersi di soggetti di comprovata professionalità, competenza ed esperienza, ovvero di Enti, Università e Istituti di ricerca, anche costituendo commissioni tecnico-istruttorie composte da esperti interni ed esterni all'Autorità Competente.

La decisione di quest’ultima di avvalersi di uno o più tra i soggetti sopra indicati deve essere adottata possibilmente nella fase iniziale della procedura e non può comunque comportare un allungamento dei tempi previsti dalla legge per la conclusione della procedura in corso.

Il provvedimento con il quale viene affidato l’incarico di supporto per procedimenti di VIA di particolare complessità, deve prevedere il termine per l’erogazione delle relative prestazioni da parte dei soggetti incaricati e l’applicazione di penali in caso di mancato rispetto del medesimo termine.

4. Per la verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, l'Autorità Competente può avvalersi anche del supporto del Comando dei Carabinieri forestali, tramite appositi protocolli d'intesa.

 

5. Oneri istruttori

1. Il presente paragrafo disciplina le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura delle spese sopportate dall'Autorità Competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, da svolgere in sede regionale o provinciale, ivi incluse le attività preliminari, accessorie o comunque connesse alle predette procedure.

2. Gli oneri a carico del proponente per l’attività istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, come dichiarato dal proponente ai sensi del successivo comma 9.

Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,2 per mille del valore dell'opera o dell'intervento.

Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.

3. Per la procedura di valutazione preliminare prevista dall’art. 6, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, non sono dovuti oneri.

4. Gli oneri a carico del proponente per l’attività istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA sono definiti nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, come dichiarato dal proponente ai sensi del successivo comma 9.

Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,3 per mille.

Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.

Nel caso in cui sia disposta un’inchiesta pubblica, i relativi oneri sono a carico del proponente ai sensi del paragrafo 7.8, comma 10.

5. Gli oneri di cui al precedente comma sono dovuti anche nel caso in cui la procedura di VIA sia esperita a seguito di verifica di assoggettabilità a VIA.

Sono parimenti dovuti nei casi di riedizione del procedimento di VIA di cui all’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e di VIA “postuma” ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Per le procedure preliminari di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 152/2006, sono dovuti oneri istruttori nella misura minima di cinquecento euro.

In caso di successivo avvio del procedimento di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, gli oneri versati sono scomputati dall’importo dovuto ai sensi del comma 4.

7. Per la procedura preliminare di cui all’art. 26-bis del d.Lgs. n. 152/2006 sono dovuti oneri istruttori in misura pari alla metà di quelli previsti dal comma 4 del presente paragrafo e comunque in misura non inferiore a cinquecento euro.

In caso di successivo avvio del procedimento di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, gli oneri versati sono scomputati dall’importo dovuto ai sensi del comma 4.

8. Salvo quanto previsto al paragrafo 9.1, comma 5, gli oneri istruttori previsti dai commi precedenti sono comprensivi anche dei costi delle attività di monitoraggio e controllo.

9. Per ogni procedura per la quale sia previsto, ai sensi del presente paragrafo, il versamento di oneri istruttori, la relativa domanda deve essere accompagnata a pena di inammissibilità:

a) da una dichiarazione del proponente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il valore dell'opera o dell'intervento;

b) da una relazione, eventualmente corredata da preventivi di spesa o computi metrici, che giustifichi il valore dichiarato;

c) dalla quietanza di versamento dell’importo dovuto in base ai precedenti commi.

10. Le modalità di versamento degli oneri istruttori sono indicate da ciascuna Autorità Competente nel proprio sito web.

11. Nel caso in cui il progetto venga modificato nel corso del procedimento, qualora ciò comporti un maggior valore dell’opera o dell’intervento, il proponente è tenuto ad aggiornare la documentazione di cui al comma 9 e a versare una corrispondente integrazione degli o

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