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D. Leg.vo 01/03/2018, n. 21

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per l’attuazione,

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Art. 1. - Principio della riserva di codice
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Art. 2. - Modifiche in materia di tutela della persona

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 289-bis è inserito il seguente:

“Art. 289-ter (Sequestro di persona a scopo di coazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall’articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.”;

b) al secondo comma dell’articolo 388, dopo le parole: “a chi elude” sono inserite le seguenti: “l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora”;

c) dopo l’ articolo 570 è inserito il seguente:

“Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). — Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.”:

d) dopo l’articolo 586 è inserito il seguente:

“Art.

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Art. 3. - Modifiche in materia di tutela dell’ambiente

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 452-terdecies, è inserito il seguente:

“Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). — Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profit

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Art. 4. - Modifiche in materia di tutela del sistema finanziario

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 493-bis è inserito il seguente:

“Art. 493-ter (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento). — Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro document

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Art. 5. - Modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e di altri gravi reati

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 61 è inserito il seguente:

“Art. 61-bis (Circostanza aggravante del reato transnazionale). - Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell’articolo 416-bis.1.”;

b) dopo l’articolo 69 è inserito il seguente:

“Art. 69-bis (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze). - Per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codi

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Art. 6. - Modifiche in materia di confisca in casi particolari

1. Dopo l’articolo 240 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

“Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qua

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Art. 7. - Abrogazioni

1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

b) articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

c) articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

d) articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modifi

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Art. 8. - Disposizioni di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del cod

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Art. 9. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la f

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Tabella A (di cui all’articolo 8, comma 1)


Disposizioni abrogate dall’art. 7

Corrispondenti disposizioni del codice penale

Articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

Articolo 601

Articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172

Articolo 69-bis

Articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n.

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