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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 29/04/2010, n. 82

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa CODRA MEDITERRANEA s.r.l., in qualità di capogruppo dell’A.T.I. con l’impresa A.GE.COS S.p.A. mandante – Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino dell’efficienza idraulica lungo l’asse principale del fiume Fortore, a valle della diga di Occhito – Importo a base d’asta € 9.621.577,15 – S.A.: Regione Puglia - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia.

Nel caso in cui, a causa di un errore dell'ufficio protocollo, il plico contenente l'offerta sia stato erroneamente aperto e protocollato e quindi immediatament

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 7 ottobre 2009, perveniva all’Autorità l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’impresa Codra Mediterranea s.r.l., in qualità di capogruppo dell’A.T.I. con l’impresa A.GE.COS S.p.A. mandante, chiedeva l’annullamento della procedura di gara in oggetto - dalla quale l’A.T.I. concorrente risultava poi essere stata esclusa come da comunicazione del 3 novembre 2009 - per la lamentata violazione del principio generale secondo cui i plichi contenenti le offerte devono essere integri sino al momento della loro apertura da parte della Commissione. Risultava, infatti, dal primo verbale di gara del 9 settembre 2009 che il plico della predetta A.T.I. concorrente era stato involontariamente ed erroneamente aperto da una impiegata dell’ufficio protocollo della Regione (che lo aveva confuso con posta ordinaria indirizzata all’Ente) e poi immediatamente risigillato con il nastro adesivo.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’is

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Ritenuto in diritto

In disparte la circostanza che l’istante, concorrente in A.T.I. con l’impresa A.GE.COS S.p.A., veniva successivamente esclusa per la mancanza di un requisito previsto dal bando di gara (l’impegno fidejussorio relativo ai progettisti), al fine di rendere il richiesto parere deve accertarsi se, nel caso di specie, il descritto evento, frutto di un errore involontario dell’impiegata dell’ufficio protocollo della stazione appaltante, abbia anche astrattamente posto in pericolo o violato il principio della segretezza così inficiando il regolare svolgimento della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto.

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la stazione appaltante non sia incorsa

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Dalla redazione