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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/12/2013, n. 214
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/12/2013, n. 214
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società LARES Lavori di Restauro S.r.l. – “Procedura aperta per l’appalto della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione del Palazzo dei Camerlenghi sede della Corte dei Conti, sito in Comune di Venezia, San Polo 1” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 2.176.162,84 – S.A.: Ministero delle Infrastrutture – Magistrato delle Acque di Venezia – Povveditorato Interregionale alle OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.Artt. 83 e 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 36, comma 2 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 92/S0/CEE. Impossibilità per la Commissione di gara di determinare in fase di valutazione dell'offerta tecnica coefficienti di ponderazione e/o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione specificati nella lex specialis di gara |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Ritenuto in fattoIn data 1 luglio 2013 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale la Società LARES Lavori di Restauro S.r.l. ha chiesto un parere in merito alla legittimità della procedura di gara in oggetto n |
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Considerato in dirittoLa questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità della procedura di gara indicata in oggetto, che l’istante contesta per avere la Commissione di gara, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, definito ulteriori sub-criteri di valutazione (con i relativi sub-punteggi) rispetto a quelli già specificati nella lex specialis di gara. L’art. 83, D.Lgs. n. 163 del 2006R stabilisce, al comma 4, che il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La scelta del legislatore trova, invero, giustificazione nell’esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della Commissione giudicatrice, garantendo in tal modo l’imparzialità delle valutazioni nell’essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti, i quali sono messi tutti in condizione di formulare un’offerta che consenta di concorrere effettivamente all’aggiudicazione (ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3445; Cons. Stato, Sez III, 1 febbraio 2012, n. 514; T.A.R. Lazio, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 8695). L’eventuale articolazione dei criteri valutativi previsti dal bando in sub-criteri, cui assegnare sub-pesi o sub-punteggi, va, quindi, stabilita dalla stazione appaltante ed indicata nel bando e/o disciplinare di gara e non può essere stabilita dalla Commissione dopo la presentazione delle offerte, sia pure prima della loro apertura. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, con sentenza 24 gennaio 2008, in causa C. 532/06, ha, del resto, evidenziato che gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l’intera procedura, il che comporta che i criteri e |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme alla normativa di settore l&r |
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