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Deliberaz. G.P. Bolzano 20/12/2022, n. 978

Indirizzo in merito alla similarità fra rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani.
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Premessa

Con la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, sono state emanate disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di tutela del suolo.

L'articolo 4 della legge provinciale n. 4/2006 prevede, all'interno della classificazione dei rifiuti, quali rifiuti, pur non provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione, sono comunque assimilati ai rifiuti urbani.

Il Comune determina l'assimilazione di questi rifiuti ai rifiuti urbani secondo criteri qualitativi e quantitativi fissati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8 della citata legge provincia

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Indirizzi in merito alla similarità fra rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente delibera definisce i criteri qualitativi e quantitativi per determinare i casi di similarità fra rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani.

2. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'allegato L-quater e rientrano quindi nei rifiuti urbani. Sono altresì rifiuti urbani similari anche quelli prodotti dalle attività agricole riconducibili ad altre attività, ricomprese, per natura e tipologia di rifiuti prodotti, a quelle dell'allegato L-quinquies e solo ed es

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