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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 21/06/2022, n. 443
Deliberaz. G.P. Bolzano 21/06/2022, n. 443
Deliberaz. G.P. Bolzano 21/06/2022, n. 443
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Testo del documentoL’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale del 26 gennaio 2015, n. 2, recante “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”, di seguito denominata “legge”, prevede che la Giunta provinciale stabilisca le linee guida per la determinazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente in caso di rinnovo di concessioni per medie derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 942 del 18 settembre 2018 sono state approvate le linee guida per la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente. A seguito del continuo sviluppo della normativa |
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Allegato A - Linee guida per la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscenteArt. 1 - Ambito di applicazione e finalità 1. Le presenti linee guida disciplinano la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente in caso di rinnovo di concessioni per medie derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, in esecuzione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale del 26 gennaio 2015, n. 2, recante “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”, di seguito denominata “legge”.
Art. 2 - Oggetto dell’indennizzo 1. L’indennizzo di cui all’articolo 1 concerne i beni bagnati e asciutti che, in relazione al loro utilizzo previsto nel progetto vincitore, passano in tutto o in parte al nuovo concessionario ovvero, per quanto riguarda i beni bagnati, passano in proprietà alla Provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario. 2. L’indennizzo dovuto al concessionario uscente per le parti d’impianto che potranno essere trasferite al futuro concessionario viene indicato nel bando di gara ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge.
Art. 3 - Relazione per la determinazione del valore residuo dell’impianto 1. Il concessionario uscente trasmette all’Ufficio competente, non prima di due anni e al più tardi un anno prima della scadenza della concessione, una relazione sul valore residuo delle singole parti dell’impianto (di seguito denominata “relazione”). 2. I costi per la redazione della relazione sono a carico del concessionario uscente. 3. Qualora il concessionario uscente non trasmetta all’ufficio competente la relazione completa entro i termini di cui al comma 1, l’uffi |
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