Polizza RC asseveratori bonus fiscali edilizi, le alternative possibili | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/03/2022

Polizza RC asseveratori bonus fiscali edilizi, le alternative possibili

Analisi del quadro normativo dopo loa conversione del D.L. 4/2022 (L. 25/2022), e indicazioni pratiche sulle alternative possibili, sia per le asseverazioni Superbonus che per quelle relative agli altri bonus fiscali edilizi, e su come il professionista può cautelarsi al meglio.

L'art. 28-bis del D.L. 4/2022 (dopo la conversione in legge avvenuta con la L. 25/2022) con il comma 2 ha apportato alcune significative modifiche al comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020, che reca le indicazioni per le polizze assicurative dei tecnici che rilasciano le asseverazioni per i bonus fiscali edilizi (le norme in questione erano già state introdotte dal comma 2, art. 2 del D.L. 13/2022 - provvedimento ora interamente abrogato).

L’art. 119 del D.L. 34/2020 è quello che disciplina il Superbonus 110% (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico), pertanto nell’analisi che segue ci occuperemo di definire il perimetro delle polizze per gli asseveratori di interventi con Superbonus, per poi valutare se e come gli obblighi previsti possano estendersi a interventi con tutti gli altri bonus fiscali edilizi.

SUPERBONUS, LE ALTERNATIVE POSSIBILI PER LA POLIZZA - Una puntuale analisi del testo normativo consente di individuare piuttosto chiaramente quali sono le varie opzioni a disposizione del tecnico per essere correttamente coperto nella sua attività di asseverazione.
A seguito delle ultime modifiche, il comma 14, art. 119 del DL 34/2020, il testo prevede ora quanto segue.

[1 - POLIZZA DEDICATA SINGOLO INTERVENTO - Possibilità di assolvere l’obbligo assicurativo con polizze dedicate per ciascun singolo intervento; Assenza obbligo del massimale di almeno 500.000 Euro] I soggetti asseveratori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

[2 - POLIZZA RC ORDINARIA ESTESA - Permanente validità delle assicurazioni ordinarie RC, come in precedenza, a determinate condizioni; Obbligo del massimale di almeno 500.000 Euro] L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 (vedi L’assicurazione di responsabilità civile dei professionisti tecnici), a determinate condizioni.
[Condizioni di validità delle assicurazioni ordinarie RC]
[1 - Assenza di limiti alla copertura dei rischio da asseverazioni]
a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
[2 - Massimale complessivo di almeno 500.000 Euro nonché massimale libero “non impegnato” almeno pari all’importo da asseverare e quindi da integrare se necessario] b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
[3 - Ultrattività minima 5 anni] c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

[3 - POLIZZA ALTERNATIVA DEDICATA - Possibilità di assolvere l’obbligo assicurativo con una polizza alternativa alla RC ordinaria, dedicata solo alle asseverazioni; Obbligo del massimale di almeno 500.000 Euro da integrare alla bisogna] In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di asseverazione, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

[SCHEMA RIEPILOGATIVO] In pratica si hanno a disposizione tre alternative, che riportiamo, schematizzate, qui di seguito.

Polizza asseverazione bonus edilizi - Alternative a disposizione

POLIZZE PER I BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS, LE NORME - Tutto quanto abbiamo appena visto vale certamente per le asseverazioni nell’ambito del Superbonus 110%, tuttavia non vi è chiarezza sul fatto se ciò possa estendersi anche alle asseverazioni rese nell’ambito degli altri bonus fiscali edilizi. Esaminiamo il quadro normativo.
Il comma 1-ter, art. 121 del D.L. 34/2020 dispone che “Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 [quindi quelle relative ai vari bonus diversi dal Superbonus per i quali è possibile fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura], in caso di opzione di cui al comma 1[quindi in caso di opzione per le suddette possibilità] i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis”.
Il suddetto comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 (vedi Bonus fiscali edilizi e congruità della spesa: chiarimenti dopo la Legge di bilancio 2022), disciplina:
* le tempistiche per il rilascio delle asseverazioni;
* i parametri di riferimento che il tecnico utilizzerà nel redigere l’attestazione;
mentre nulla dispone sotto il profilo delle coperture assicurative dei professionisti tecnici coinvolti.

L’art. 119 del D.L. 34/2020, al quale il comma 1-ter, art. 121 del D.L. 34/2020, fa riferimento, disciplina l’agevolazione fiscale del Superbonus.
Il comma 14 di tale articolo, sopra analizzato, disciplina le modalità per gli asseveratori di ottemperare all’obbligo di adeguata copertura assicurativa.
Si nota che il comma 14 in questione non è richiamato al comma 1-ter, art. 121 del D.L. 34/2020, portando in primo esame a ritenere non applicabile il comma 14 alle asseverazioni per i bonus minori.
Depone in tal senso anche una interpretazione logica e sistematica delle norme, considerando anche la minore entità dei bonus edilizi minori, gli importi genericamente meno rilevanti dei lavori e soprattutto il fatto che le asseverazioni che si richiede di redigere ai professionisti sono relative solo all’aspetto della congruità dei costi, mentre non riguardano invece il rispetto dei requisiti tecnici in generale previsti per gli interventi, come invece accade nel Superbonus.

Se ne conclude che dal dettato della norma primaria e della prassi applicativa non si evince l’obbligatorietà di stipulare la specifica polizza assicurativa di cui al comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020, per il professionista che rediga l’asseverazione della congruità dei costi finalizzata alla fruizione di bonus fiscali diversi dal Superbonus 110%.

Il Provv. Ag. Entrate 03/02/2022, n. 35873, definisce le modalità per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in riferimento sia al Superbonus che alle altre agevolazioni per le quali tali opzioni sono consentite.
Al punto 2.1, lettera d), del Provv. 35873/2022 è previsto che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifichi che i professionisti incaricati:
* abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1;
* che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dal comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020;
* la presenza dell’attestazione di cui alla lettera c).
Le “asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1” sono tuttavia riferite esclusivamente agli interventi rientranti nel Superbonus 110%, dal momento che i suddetti punti parlano di:
* “interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119” (sono gli interventi che rientrano nel c.d. “Super-Ecobonus 110%”);
* “interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119” (sono gli interventi che rientrano nel c.d. “Super-Sismabonus 110%”).
Viceversa, la lettera c) del punto 2.1, Provv. 35873/2022, dispone che “per gli interventi diversi da quelli di cui al citato articolo 119 … i tecnici abilitati attestano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo 119, comma 13-bis”, senza riferimento al comma 14.

L’obbligo per il professionista incaricato del visto di conformità di verificare la presenza della specifica polizza assicurativa di cui al comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020, è quindi in punto di norma da riferirsi solo agli interventi rientranti nel Superbonus 110%.

POLIZZE PER I BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS, LA PRATICA - Recentemente si è avuta notizia di un “chiarimento” della DRE Lombardia Agenzia entrate, nel quale si sostiene il contrario.
Anche se il suddetto chiarimento è, come visto sopra, palesemente privo di fondamento, la polizza specifica anche per i bonus minori è generalmente richiesta dai soggetti che rilasciano il visto (le check list del Commercialisti, in proposito, parlano solo di “Polizza RC del sottoscrittore dell’asseverazione”).
In pratica, adeguarsi ai requisiti delle polizze indicati dal comma 14 sta diventando un “obbligo di fatto” anche per i bonus fiscali edilizi minori.

CAUTELE PER IL PROFESSIONISTA - A prescindere da ciò, e anche in un’ottica di tutela del professionista, è in tutti i casi opportuno che la polizza di responsabilità civile del professionista che redige l’asseverazione della congruità dei costi finalizzata alla fruizione di qualsiasi bonus fiscale - oltre a dover deve coprire anche il rischio relativo al rilascio di dichiarazioni asseverate, oppure, se di tipo “all risk”, non prevedere esclusioni relative a tale attività - risponda alle seguenti caratteristiche:
* prevedere un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura (meglio 10 anni dei 5 previsti dalla normativa, dato che i controlli dell’Agenzia entrate possono in linea di massima arrivare anche a una tale distanza);
* prevedere un massimale dedicato alle asseverazioni in oggetto, da mantenere sempre adeguato in relazione all’importo dei lavori asseverati (massimale “libero” sempre almeno pari a quello dell’asseverazione da rilasciare) ;
* prevedere una clausola di tutela legale, cioè andare anche a coperture delle eventuali spese legali processuali e peritali occorrenti all’assicurato per difendersi in caso di richiesta di risarcimento.

 

Dalla redazione