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30/12/2021

Pannelli fotovoltaici e autorizzazione paesaggistica semplificata

Il TAR Molise fornisce chiarimenti sulla valutazione della compatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente aveva richiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con procedimento semplificato a norma dell’art. 146, comma 9, del D. Leg.vo 42/2004, per l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio dell’abitazione, posti in aderenza al tetto con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. L’impianto era composto da 14 pannelli fotovoltaici occupanti una superficie di circa 24 mq, con struttura in alluminio fissata in aderenza alla copertura sottostante. L’istanza era stata respinta sulla base del parere negativo della Soprintendenza, secondo la quale l’intervento si presentava oltremodo impattante sotto l’aspetto percettivo-visivo e paesaggistico-ambientale, confliggendo le opere proposte - per i materiali componenti e tipologia costruttiva - con i parametri paesaggistico-architettonici dell’ambito costituito dall’insediamento urbano consolidato.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA - Il TAR Molise con la sentenza 22/11/2021, n. 391 ha annullato il provvedimento di diniego ricordando che l’installazione di pannelli fotovoltaici è incentivata dalla normativa nazionale ed europea, in coerenza con l’obiettivo, di interesse nazionale, della produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. art. 11, D. Leg.vo 28/03/2011, n. 28, recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili).
L’installazione dei pannelli fotovoltaici è vietata unicamente in aree considerate non idonee dalle Regioni (come, ad esempio, potrebbero essere i centri storici). Nelle altre ipotesi, la compatibilità del singolo impianto deve essere valutata caso per caso: ma questo senza obliterare l’importanza riconosciuta alle fonti di energia rinnovabili e alternative, e tenendo nel debito conto il fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio. La compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico va valutata diversamente a seconda della natura e dell’utilità delle singole opere.
Pertanto, l’installazione di pannelli fotovoltaici - attualmente considerati desiderabili per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali - non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazioni pubblici, ma solo dando prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio.

ONERE DI MOTIVAZIONE DEL DINIEGO - Nel caso di specie l’intervento era conforme alle prescrizioni contenute nell’art. 3, comma 1, D.P.R. 31/2017 che prevede la procedura semplificata per le opere di lieve entità elencate nell’allegato B tra le quali (punto B.8) rientrano i pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, comma 1, lettere b) e c) (edifici, o insiemi di edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico). Inoltre, la Regione aveva già espresso il suo parere favorevole.
A fronte di ciò la Soprintendenza avrebbe dovuto rendere un’analitica e ben approfondita motivazione a supporto del proprio diniego, al fine di far effettivamente comprendere perché la semplice realizzazione dei pannelli dovesse ritenersi incompatibile con i valori paesaggistici, architettonici e ambientali di riferimento.

In altri termini, per poter negare l’installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare sulla sommità di un edificio, l’Amministrazione deve specificamente dar conto dell’assoluta incongruenza dell’innovazione proposta rispetto alle peculiarità del paesaggio, non potendosi limitare, come invece risultava dagli atti, ad una motivazione astratta e generica d’incompatibilità paesaggistica riferita, in termini sostanzialmente aprioristici, alla tipologia astratta d’impianto in questione.
Sul punto è stato chiarito che la plausibile giustificazione in ordine all’assoluta incompatibilità dell’opera deve partire dal presupposto che la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata.

Infine, il provvedimento risultava carente sotto l’ulteriore profilo della mancata indicazione, da parte dell’Amministrazione, delle “modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto”, in osservanza dell’art. 11, comma 7 del D.P.R. 31/2017, in quanto la Soprintendenza non aveva specificato quali tipo di componenti, o quale tipologia costruttiva di pannelli fotovoltaici, dovessero essere utilizzati per risultare meglio inseriti nel contesto paesaggistico di riferimento.

Sul tema si veda anche la Nota: Impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Dalla redazione