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ISSN 1721-4890
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Impianti alimentati da fonti rinnovabili: regime e procedure autorizzative
- Redazione Legislazione Tecnica
Impianti alimentati da fonti rinnovabili: regime e procedure autorizzative
Impianti alimentati da fonti rinnovabili: regime e procedure autorizzative
PREMESSA |
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Ambito applicativoIl D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, della L. 05/08/2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti. I suddetti interve |
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Competenza per i procedimentiLe procedure disciplinate dal decreto in commento sono svolte presso la Piattaforma unica digitale |
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Coordinamento con le regioni e gli enti localiLe regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del D. Leg.vo 190/2024 entro 180 giorni d |
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Impianti in zone classificate agricole ai sensi dei piani urbanistici vigentiAi sensi dell’art. 2 del D. Leg.vo 190/2024, gli interventi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti. |
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REGIMI AMMINISTRATIVI |
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Sostituzione di precedenti regimiI regimi amministrativi sono dunque i tre definiti dall’art. 6 del D. Leg.vo 190/2024, e cioè: 1) attività libera (non richiede atti di assenso o dichiarazioni, salvo in presenza di vincoli paesaggistici - come da art. 7 e Allegato A); 2) |
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Attività liberaL’art. 7 del D. Leg.vo 190/2024 dispone che gli interventi elencati in Allegato A sono liberamente realizzabili - quindi non sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche - nel rispetto: * del Codice della strada (D. Leg.vo 285/1992); * del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 495/1992); |
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Procedura abilitativa semplificata (PAS)L’art. 8 del D. Leg.vo 190/2024 dispone che gli interventi elencati in Allegato B sono assoggettati esclusivamente al regime della procedura abilitativa semplificata. Si tratta di una procedura intermedia tra l’attività libera e l’autorizzazione unica, nella quale la formazione del titolo abilitativo non richiede un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’amministrazione procedente, ma il decorso di un termine senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego N2. Resta ferma anche in questo caso la necessaria compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti. In caso contrario, si applica il procedimento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 9 del D. Leg.vo 190/2024. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della Valutazione di incidenza (VINCA) di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso. |
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Autorizzazione unica (AU)L’art. 9 del D. Leg.vo 190/2024 dispone che gli interventi elencati in Allegato C sono assoggettati esclusivamente al regime dell’autorizzazione unica, procedimento che integra, “ove occorrenti”, anche la verifica di assoggettabilità a Valutazione d’impatto ambientale (VIA), nonché la VIA stessa. Il D. Leg.vo 190/2024 ha dunque inteso disciplinare una procedura unica, che assume anche valore di variante allo strumento urbanistico ed assorbe ogni altro titolo autorizzativo necessario. È tuttavia previsto che - nel caso di interventi di cui all’Allegato C, Sezione I (Interventi di competenza regionale), sottoposti a VIA si applica l’ |
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Coordinamento con il regime delle concessioni demanialiL’art. 10 del D. Leg.vo 190/2024 dispone |
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Coordinamento con il regime della valutazione d’impatto ambientale |
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SANZIONIIl regime sanzionatorio è disciplinato dall’art. 11 del D. Leg.vo 190/2024. In particolare, e ferma restando la necessità di procedere al ripristino dello stato dei luoghi: * per gli interventi realizzati in assenza di AU, è prevista sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 Euro, da determinare in base alla |
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