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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

L. R. Veneto 21/09/2021, n. 27
L. R. Veneto 21/09/2021, n. 27
L. R. Veneto 21/09/2021, n. 27
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CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio |
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Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio"1. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è sostituito dal seguente: |
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Art. 2 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"".1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 4 della legge reg |
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Art. 3 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021"1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 |
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Art. 4 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)"1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 l |
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CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti |
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Art. 5 - Modifica all'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni1. Dopo il comma 3 dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è inserito il |
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Art. 6 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo |
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Art. 7 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente: "1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e al |
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Art. 8 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 9 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti d |
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CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente e di trasporto |
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Art. 10 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal se |
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Art. 11 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 |
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Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra" possono sospendere l'esercizio dell'attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all'alienazione del mezzo a cui si riferisce l'autorizzazione. L'alienazione del mezzo e l'eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca dell'autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. 2. |
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Art. 13 - Art. 17 Omissis
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Art. 18 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 |
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Art. 19 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale""1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 a |
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Art. 20 - Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla effettuazione degli interventi funzionali alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua di competenza regionale, hanno titolo ad eseguire, direttamente o mediante i soggetti affidatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 5 |
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CAPO IV - Disposizioni finali |
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Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, com |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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