Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 07/11/2003, n. 27
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- L.R. 25/07/2019, n. 29
- L.R. 21/12/2018, n. 46
- L.R. 20/04/2018, n. 15
- L.R. 30/12/2016, n. 30
- L.R. 06/08/2015, n. 15
- L.R. 08/08/2014, n. 27
- L.R. 02/04/2014, n. 11
- Sentenza C. Cost. 12/04/2013, n. 64
- L.R. 24/02/2012, n. 9
- L.R. 27/02/2008, n. 1
- L.R. 20/07/2007, n. 17
- L.R. 28/12/2004, n. 38
- L.R. 26/11/2004, n. 23
- L.R. 21/05/2004, n. 13
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, detta la disciplina generale delle procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale. |
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Art. 2 - Definizione di lavori pubblici di interesse regionale1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, "con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli" N7 insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive". 2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie: a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti: 1) |
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CAPO II - Programmazione dei lavori pubblici |
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Art. 3 - Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale1. Le attività di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici di intere |
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Art. 4 - Strumenti di programmazione dei lavori pubblici1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), “numero 1),” N37 di singolo importo “pari o” N37 superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nel corso dell'anno successivo (Elenco annuale dei lavori) N38. “Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori di cui al primo periodo sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.” N39 N33 1bis. I soggetti di cui all'articolo 2, c |
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Art. 5 - Studi di fattibilità1. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un'analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale. |
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Art. 6 - Responsabile del procedimento1. La nomina del responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo intervento previsto dal Programma triennale, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione è obbligatoria anche nel caso di contratti misti di lavori pubblici e forniture. 2. Per le opere di particolare rilevanza tecnico-economica e per esigenze organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice, può essere individuato un responsabile del procedimento per ciascu |
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CAPO III - Progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale |
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Art. 7 - Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa1. Al fine di consentire l'accesso ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 a forme di fi |
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Art. 8 - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria1. I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, "a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del |
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Art. 9 - "Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo"1. I servizi di cui all'articolo 8, comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di affid |
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Art. 10 - Verifica e validazione del progetto1. La verifica e la validazione del progetto sono effettuate dal responsabile del procedimento, che si avvale degli uffici tecnici, secondo le modalità previste dalla normativa statale. |
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Art. 11 - Qualificazione della committenza1. Al fine di conseguire la qualificazione e l'adeguamento delle strutture regionali e di quelle degli enti locali competenti in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale destina risorse per: a) il conseguimento della certificazione di qualità da parte deg |
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Art. 12 - Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale1. "Un apposito regolamento",N4 determina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale e definisce gli indirizzi tecnici ed operativi inerenti alla realizzazione dei medesimi, con riguardo a particolari esigenze funzionali, tecnologiche ed ambientali, ad integrazione della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo ed infrastrutture. 2. La Giunta regionale app |
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CAPO IV - Organi consultivi |
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Art. 13 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Composizione1. É istituita la Commissione tecnica regionale Sezione lavori pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta dai seguenti membri: a) l'assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente; b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici; c) sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura; N7 d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici; |
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Art. 14 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Competenze1. La CTR lavori pubblici esprime parere: a) su progetti N46 di lavori pubblici di competenza regionale "di livello" |
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Art. 15 - Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici - Composizione1. Presso ogni struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici individuata in apposito provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici (CTRD lavori pubblici). 2. La CTRD lavori pubblici è composta dai seguenti membri: a) il dirigente della struttura regionale N10 competente, con funzioni di presidente; |
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Art. 16 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici - Competenze1. La CTRD lavori pubblici esprime parere: a) su progetti N46 di lavori pu |
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Art. 18 - Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate lavori pubblici1. Il dirigente della struttura regionale decentrata lavori pubblici competente per territorio: a) adott |
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Art. 19 - Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici1. La CTR lavori pubblici è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. La CTRD lav |
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Art. 20 - Incompatibilità1. Non possono essere componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo colo |
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Art. 21 - Compensi ai Commissari1. Ai componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo è corrisposto |
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CAPO V - Approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse regionale |
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Art. 22 - Conferenza di servizi1. Qualora per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2 si ricorra al procedimento della conferenza di servizi, si applicano "le disposizioni di cui alla" N7 legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" "e successive modifiche ed integrazioni" N7, sa |
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Art. 23 - Approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale relativi ad opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regionale o provinciale1. Per l'approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) regional |
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Art. 24 - Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali1. L'approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Se l'opera pubblica non è di competenza del comune, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell'autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. 2. Qualora, al fine della realizzazione dell'opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l'adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l'ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di "sessanta" |
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Art. 25 - Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche1. L'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell'organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata. N7 |
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CAPO VI - Qualificazione delle imprese - Modalità di esecuzione dei lavori |
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Art. 26 - Qualificazione delle imprese1. "Con regolamento è istituito" N4 il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2. |
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Art. 27 - Appalti e concessioni1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono affidati secondo una delle seguenti procedure di scelta del contraente: a) asta pubblica; b) licitazione privata, anche semplificata; |
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Art. 28 - Forme di pubblicità1. Per gli appalti dei lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferio |
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Art. 29 - Lavori in economia1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, per importi pari o inferiori a 50.000,00 euro, o per cottimi a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale, per importi pari o infer |
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Art. 30 - Garanzie1. La cauzione provvisoria prestata per l'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale dal soggetto aggiudicatario resta vincolata fino alla sottoscrizione del contratto; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente. 2. La cauzione definitiva è costituita, a scelta dell'offerente, mediante una delle garanzie fideiussorie di cui al comma 6. 3. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, il valor |
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Art. 31 - Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale è effettuata secondo uno dei criteri che seguono: a) prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara; b) offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad una pluralità di elementi di valutazione inerenti l'oggetto del contratto d'appalto, fra i quali la qualit |
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Art. 31 bis - Offerte anomale1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle semplificate di cu |
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Art. 31 ter - Comitati provinciali per la valutazione della congruità delle offerte1. Per le finalità di cui all'articolo 31 bis, presso le province sono istituiti i comitati per la valutazione di congruità delle offerte con compiti di supporto alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta per la verifica delle offerte anormalmente basse. |
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Art. 32 - Licitazione privata semplificata1. Per l'affidamento di contratti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 1.000.000,00 euro, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della licitazione privata semplificata "con le modalità pre |
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Art. 33 - Procedura negoziata1. I contratti di appalto di lavori pubblici di interesse regionale possono essere affidati a trattativa privata nei seguenti casi: a) "interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro".N7 In tal caso, qualora il valore dell'importo dei lavori pubblici da affidare sia superiore a 150.000,00 euro si procede all'affidamento previa gara informale tra almeno tre soggetti; b) N15 per l'affidamento di lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto del contratto principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto di stralci successivi ma funzionali a quelli oggetto dello stralcio in esecuzione "a condizione che detti interventi e lavori complementari: 1) siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste; 2) non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto iniziale; |
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Art. 33 bis - Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regionale1. La Giunta regionale, con apposito provvedim |
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Art. 34 - Contratti e capitolati1. La Giunta regionale approva, con uno o più provvedimenti un capitolato generale, uno schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto. 2. Il capitolato generale si applica ai lavori pubblici di interesse regionale; lo schema tipo di contratto e gli schemi di capitolato speciale d'appalto si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale "di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)" N7 e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale "di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)".N7 E |
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Art. 35 - Ulteriore garanzia contrattuale1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento de |
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Art. 36 - Contabilità dei lavori e documenti contabili1. La contabilità dei lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro è re |
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Art. 37 - Varianti in corso d'opera1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse, oltre che nei casi previsti dalla legislazione statale, nei seguenti casi: a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice; |
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Art. 38 - Subappalti1. Fatte salve le disposizioni in materia di subappalto di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.", la percentu |
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Art. 39 - Interessi per ritardato pagamento1. L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, |
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Art. 40 - Avviso ai creditori1. L'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltator |
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Art. 41 - Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo dell'appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Vene |
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Art. 42 - Disposizioni in materia di sicurezza1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. |
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Art. 43 - Disposizioni in materia di contenzioso1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri di remunerazione dei tre componenti della commissione per le proposte degli accord |
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CAPO VII - Finanza di Progetto |
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Art. 44 - Procedure di realizzazione1. Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento, senz'alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto. N7 2. Qualora l'amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di programmazione all'avvenuto positivo espletamento della procedura. N7 3. Per l'esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice. |
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Art. 44 bis - Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, pubblica, mediante avviso indicativo, l'elenco delle opere, contenute negli strumenti di programmazione regionale, finanziabili in tutto o in parte con la tecnica della finanza di progetto, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. |
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Art. 45 - Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) |
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Art. 46 - Misure incentivanti1. Per le finalità di cui all'articolo 44, comma 2, la Giunta regionale può predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria relativi agli interventi da reali |
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CAPO VII bis - Leasing immobiliare |
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Art. 46 bis. - Procedure di realizzazione1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge intendano acquisire immobili da costruire o ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione finanziaria, si osservano le disposizioni di cui al presente Capo, particolarmente con riguardo alla realizzazione dei lavori necessari alla fruizione degli immobili da parte del committente. |
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CAPO VIII - Collaudi |
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Art. 47 - Elenco regionale dei collaudatori1. É istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale dei collaudatori che si articola nelle seguenti quattro sezioni: a) sezione dei tecnici; b) sezione degli amministrativi; c) sezione dei consulenti; d) sezione dei docenti universitari. 2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie, individuate col "provvedimento" N4 di cui al comma 8. 3. Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti: a) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, con almeno dieci anni di servizio negli uffici tecnici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale; |
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Art. 48 - Nomina dei collaudatori1. "Fatti salvi gli incarichi di collaudo che determinino un compenso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia,"N7 gli incarichi di collaudo sono affidati ai soggetti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori: a) dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato: 1) per i lavori pubblici di competenza regionale; 2) per i lavori fruenti di fi |
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Art. 49 - Modalità e termini1. Il collaudo è sempre affidato in corso d'opera. Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori. |
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CAPO IX - Intervento finanziario della Regione |
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Art. 50 - Oggetto e caratteristiche dell'intervento regionale1. I lavori di interesse regionale possono essere assistiti da contributo finanziario regionale secondo una delle seguenti forme: |
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Art. 51 - Spese ammissibili a contributo1. Sono ammissibili al contributo di cui all'articolo 50 le spese riferite a: a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera; |
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Art. 52 - Requisiti di ammissibilità a contributo1. Per l'ammissione al contributo di cui all'articolo 50 gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni minime: |
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Art. 53 - Modalità dell'intervento regionale1. La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi espressi dai Piani di attuazione e spesa di cui all'articolo 13, legge regionale n. 29 novembre 2001, n. 35, definisce i programmi di riparto dei finanziamenti previsti da leggi di settore, secondo graduatorie di priorità formate sulla base di parametri prefissati, ovvero tramite procedure concordate tra Regione e soggetto attuatore, "e" N7 in particolare: |
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Art. 54 - Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi1. L'erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato, è disposta con le seguenti modalità: a) nella misura del cinquanta per cento a seguito dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di riparto; b) nella misura dell'ulteriore quaranta per cento a seguito della comunicazione di cui all'articolo 53, comma 6; c) a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta erogazione della somma di cui alle lettere a) e b). N7 2. L'erogazione del contributo regionale è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), su richiesta del beneficiario, mediante: a) antic |
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CAPO X - Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi |
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Art. 55 - Istituzione dell'Osservatorio regionale1. É istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici l'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi, di seguito chiamato Osservatorio regionale al fine di garantire: |
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Art. 56 - Compiti dell'Osservatorio regionale1. Spetta all'Osservatorio regionale: a) attivare, per le opere e attività di interesse regionale, un sistema di raccolta dei dati inerenti alla programmazione e alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni nonché all'esecuzione dei relativi contratti; |
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Art. 57 - Commissione regionale degli appalti1. Presso l'Osservatorio Regionale è istituita con provvedimento della Giunta regionale la Commissione regionale degli appalti, con funzioni di supporto delle attività dell'Osservatorio, definite dall'articolo 56. 2. La Commissione è così composta: a) assessore competente in materia di lavori pubblici, in qualità di presidente; b) segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, con |
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Art. 58 - Compiti della Commissione regionale degli appalti1. La Commissione regionale degli appalti: a) predispone schemi per l'acquisiz |
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Art. 59 - Comunicazioni all'Osservatorio regionale1. I soggetti che appaltano o concedono lavori, servizi o forniture da realizzarsi in ambito regionale sono tenuti ad inviare esclusivamente all'Osservatorio regionale le comunicazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per fini statistici o informativi. La Giunta regionale può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni e dati sull'appalto esperito o sull'esecuzione del contratto. 2. Nessuna comunicazione è dovuta in relazione a: |
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CAPO XI - Interventi strategici di interesse regionale |
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Art. 60 - Definizione di interventi strategici di interesse regionale1. Il Programma triennale di cui all'articolo 4 può includere interventi relativi a lavori pubblici di competenza regionale o |
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Art. 61 - Procedure di approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale1. La conferenza di servizi è sempre indetta quando, ai fini dell'approvazione dei progetti di interventi strategi |
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Art. 62 - Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario1. La progettazione, l'appalto e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 60 possono essere affidati ad un unico soggetto contraente generale o concessionario, esecutore dell'opera secondo i criteri e gli obiettivi individuati dal soggetto aggiudicatore, scelto secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso N25. Il contraente generale o concessionario sono vincolati prevalentemente da obbligazione di risul |
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CAPO XII - Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche |
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Art. 65 - Individuazione delle zone classificate sismiche1. Ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.", la Giunta regional |
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Art. 66 - Procedure per la realizzazione degli interventi1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.", chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l'obbligo di concessione edilizia, è tenuto a depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la documentazione previsti dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.". 2. Il comune competente per territorio rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 e restituisce copia vistata degli elaborati. |
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Art. 67 - Commissione sismica regionale1. Presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici è istituita la Commissione sismica regionale composta da: a) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici che la presiede; |
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CAPO XIII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 68 - Incarichi per la redazione dei provvedimenti attuativi1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, incarichi di redazione dei regolamenti di cui alla lettera a) rispetto ai quali la Giunta assuma l'iniziativa, nonché dei provvedimenti amministrativi di cui alla lettera b), dei documenti tecnici di cui alla lettera c) e degli schemi di contratto di cui alla lettera d): a) quanto ai regolamenti: 1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui all'articolo 12, comma 1; 2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all'articolo 26, comma 1; 3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui all'articolo 26 comma 2; 4) regolamento |
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Art. 70 - Disposizioni transitorie in materia di espropriazione1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione: |
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Art. 70 bis - Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale1. Qualora le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, siano |
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Art. 71 - Disposizioni transitorie in materia di Organi consultivi1. La sezione opere pubbliche della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere |
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Art. 72 - Ulteriori disposizioni transitorie1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche per i lavori pubblici di interesse regionale il cui bando di gara è pubblicato o le cui procedure di affidamento dei lavori o dei servizi sono avviate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa. |
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Art. 73 - Abrogazione di disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 421. Nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 74 - Abrogazioni1. Sono abrogati: |
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Art. 75 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno successivo alla data del |
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Art. 76 - Norma finanziaria1. Alle spese per compensi di cui all'articolo 21, per gli esercizi 2003-2005, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l'esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all'u.p.b. U0023 "Spese generali di funzionamento". 2. Alle spese concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite alla province ai sensi "dell'articolo 70",N7 si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l'esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali". 3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in 1.240.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 7 "Interventi in materia di lavori pubblici", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005. 4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005 è iscritta l'u.p.b. U0214 "Attività a supporto della progettazione e q |
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