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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. C.R. Liguria 24/07/2012, n. 14
Deliberaz. C.R. Liguria 24/07/2012, n. 14
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TESTO DEL DOCUMENTOIl Consiglio Regionale Visti: - il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 R (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni; - la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, che alla Parte seconda definisce le procedure per la valutazione di impatto ambientale, a recepimento delle direttive europee in materia; - il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 R (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) ed il successivo decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 R (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69); - la legge 23 luglio 2009, n. 99 R (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, che all’articolo 27, comma 43, apporta modificazioni all’allegato IV alla Parte seconda del D. Leg.vo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, introducendo soglie di potenza per gli impianti di cui al numero 2, lettere c) ed e); - la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 R (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni e specificamente: • l’articolo 16, commi 2 e 3, secondo cui, in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA, l’allegato 1 è modificato con deliberazione della Giunta regionale, mentre gli allegati 2, 3, 4, 5, nonché le soglie di cui agli allegati 2 e 3, sono modificati con deliberazione consiliare; • gli allegati 2 e 3, recanti l’elenco delle opere sottoposte rispettivamente a procedura di valutazione di impatto ambientale regionale o di verifica-screening; Considerato che: - negli allegati alla normativa nazionale, come risultanti dalle recenti modifiche sopra richiamate, risulta delegata alle Regioni la competenza alla valutazione ambien |
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