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D. Pres.P. Bolzano 25/05/2012, n. 18

Regolamento relativo alla legge provinciale sui rifiuti concernente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti (materiali metallici) in forma ambulante.
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Art. 1 - Soggetti abilitatati allo svolgimento della attività di raccolta e trasporto di rifiuti (materiali metallici) in forma ambulante

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta e il trasporto dei rifiuti (materiali metallici) effettuate in forma ambulante, in attuazione dell’articolo 21 comma 2 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

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Allegato (Art. 1 comma 3)


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Soggetti abilitatati allo svolgimento della attività di raccolta e trasporto rifiuti (materiali metallici) in forma ambulante

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