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L. P. Bolzano 09/10/2020, n. 11

Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 12/05/2023, n. 8
- L.P. 11/01/2021, n. 1
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale: l'Ufficio della Difesa civica, l'Ufficio della/del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Ufficio della Consigliera/del Consigliere di parità nonché il Comitato provinciale per le comunicazioni.

2. La Difensora civica/Il Difensore civico interv

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Art. 2 - Requisiti

1. Le candidate/I candidati alla carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante e di Consigliera/Consigliere di parità devono possedere i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadrienn

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Art. 3 - Procedura per l'elezione e la nomina della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, della Consigliera/del Consigliere di parità.

1. La procedura per l'elezione della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità inizia con l'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, disposto dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla sua elezione, dal quale devono risultare:

a) l'intenzione del Consiglio provinciale di procedere alla nomina della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante

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Art. 4 - Procedura per l'elezione e la nomina dei componenti e della presidenza del Comitato provinciale per le comunicazioni

1. Le/I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio provinciale, a scrutinio segreto, all'inizio della legislatura.

2. Ogni consigliera/e può esprimere un massimo di tre p

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Art. 5 - Cause di incompatibilità

1. Fatte salve le cause di ineleggibilità previste all'articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, la carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante, di Consigliera/Consigliere di parità è incompatibile:

a) con la carica di componente del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo;

b) con la carica di sindaca/sindaco, di assessora/assessore comunale o consigliera/consigliere comunale;

c) con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipende

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Art. 6 - Procedura per l'accertamento di cause di incompatibilità e inconferibilità

1. Prima della sua nomina, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità, la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato sono tenuti/tenute a dichiarare alla/al presidente del Consiglio provinciale quali cariche, funzioni e attività professionali ella/egli eserciti, e che non sussistono cause di inconferibilità dell'incarico o cause di incompatibilità ovvero che sono cessat

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Art. 7 - Durata in carica, destituzione e disposizioni per la nuova elezione

1. La durata in carica della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante, della Consigliera/del Consigliere di parità e della/del presidente del Comitato coincide con la durata della legislatura del Consiglio provinciale dalla quale è stata eletta/stato eletto, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2 e dall'articolo 6. La Difensora

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Art. 8 - Limite dei mandati

1. Chi ha espletato la carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante, di Consigliera/Consigliere di parità o di presidente del Comitato per

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Art. 9 - Aspettativa

1. I dipendenti pubblici della Provincia o degli enti locali sono collocati in aspettativa per mandato politico per la durata del loro incarico.

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Art. 10 - Trattamento economico

1. Per la durata del loro mandato, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità hanno diritto alla seguente indennità lorda mensile, che viene rivalutata annualmente e automaticamente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevato nel Comune di Bolzano:

a) Difensora civica/Difensore civico: indennità 8.500 euro;

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Art. 11 - Rimborso spese

1. L'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio sono disciplinati dalle norme vigenti per il personale del Consiglio provinciale. La r

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Art. 12 - Polizza assicurativa

1. Il Consiglio provinciale stipula a favore della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante, della Consigliera/del Consigliere di parit

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Art. 13 - Posizione giuridica e diritto di accesso

1. La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Esse/Essi agiscono su segna

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Art. 14 - Rapporti reciproci tra gli organismi di garanzia

1. Tutti gli organismi di garanzia si informano reciprocamente sulle questioni di interesse comune e coordinano le loro attività nell'ambito dei rispe

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CAPO II - Difesa civica della provincia autonoma di Bolzano
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Art. 15 - Compiti e funzioni

1. La Difensora civica/Il Difensore civico interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d'ufficio riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei seguenti enti o delle seguenti persone giuridiche:

a) amministrazione provinciale;

b) enti dipendenti dall'amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;

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Art. 16 - Modalità e procedure

1. Le cittadine e i cittadini che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui all'articolo 15, comma 1, hanno diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, esse/essi possono chiedere l'intervento della Difensora civica/del Difensore civico.

2. La Difensora civica/Il Difensore civico, previa verifica del quadro giuridico e delle circostanze di fatto, informa l'ufficio competente e chiede all'impiegata/all'impiegato responsabile del servizio una presa di posizione orale o scritta entro cinque giorni. La Difensora civica/Il Difensore civico e l'impiegata/l

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Art. 17 - Personale

1. Per l'espletamento dei compiti propri della Difesa Civica e del Centro di tutela contro le discriminazioni la Difensora civica/il Difensore Civico si avvale del personale assegnatole/assegnatogli dal Consiglio provinciale d'intesa con la Difesa civica. Detto personale opera alle di

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Art. 18 - Programmazione dell'attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno la Difensora civica/il Difensore civico presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, per l'appro

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Art. 19 - Relazione sull'attività

1. La Difensora civica/Il Difensore civico invia ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta, in cui segnala anche eventuali casi di mancata o insufficiente collab

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Art. 20 - Centro di tutela contro le discriminazioni

1. Presso la Difesa civica è insediata, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, una struttura (di seguito denominata "Centro di tutela contro le discriminazioni") che fornisce assistenza alle vittime di discriminazioni a sfondo razzista, su base etnica, linguistica, culturale, religiosa, basate su credenze omobitransfobiche, su una disabilità, sull'aspetto esteriore, sull'età, nonché alle vittime di discriminazioni fondate sull'origine e sull'appartenenza a una nazione o sulle opinioni politiche, laddove il caso non sia di competenza della Difesa civica, della Consigliera/del Consigliere di parità, della Commissione provinciale per le pari opportunità delle donne, dell'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità o del Comitato provinciale per le comunicazioni. I casi di discriminazione nei confronti dei minori sono sempre di competenza della/del Garante p

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Art. 21 - Responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni

1. La/Il presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore Civico, che a sua volta si basa su un relativo parere obbligatorio della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni, nomina per tutta la durata in carica del Consiglio provinciale una/un responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni scelta/scelto tra le/i dipendenti del Consiglio provinciale in possesso di un diploma di laurea e del corrispondente attestato di c

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Art. 22 - Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni

1. Una Consulta, istituita per l'intero mandato del Consiglio provinciale, svolge funzioni consultive per quanto concerne la pianificazione e la gestione dell'attività del Centro per la tutela contro le discriminazioni.

Della Consulta fanno parte:

a) la Difensora civica/il

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CAPO III - Garante per l'infanzia e l'adolescenza
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Art. 23 - Compiti e funzioni

1. La/Il Garante salvaguarda e garantisce i diritti delle/dei giovani sanciti dall'ordinamento internazionale, nazionale, regionale e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, dai suoi protocolli opzionali, stipulati a New York il 6 settembre 2000, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificati e resi esecutivi dall'Italia rispettivamente con legge 27 maggio 1991, n. 176, con legge 11 marzo 2002, n. 46, e con legge 20 marzo 2003, n. 77. Ai fini della presente legge si intende per giovani le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

2. In particolare, la/il Garante:

a) vigila sull'applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni di cui al

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Art. 24 - Relazione sull'attività

1. La/Il Garante invia annualmente al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei Comuni una relazione sulla propria attività, c

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Art. 25 - Rapporti istituzionali

1. La/Il Garante viene sentita/o dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei

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Art. 26 - Personale

1. Il Consiglio provinciale mette a disposizione dell'Ufficio della/del Garante la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie pe

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Art. 27 - Programmazione dell'attività

1. La/Il Garante presenta entro il 15 settembre di ogni anno all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue at

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CAPO IV - Consigliera di parità/consigliere di parità
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Art. 28 - Compiti e funzioni

1. La Consigliera/Il Consigliere di parità ha il compito di contrastare le discriminazioni sul posto di lavoro basate sul genere di appartenenza e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i generi nell'ambito del lavoro. In qualità di pubblico ufficiale ha l'obbligo di segnalare i reati e gli abus

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Art. 29 - Personale

1. Il Consiglio provinciale mette a disposizione della Consigliera/del Consigliere di parità la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie

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Art. 30 - Relazione sull'attività

1. La Consigliera/Il Consigliere di parità fa pervenire al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla commissione provinciale per le pari o

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Art. 31 - Programmazione dell'attività

1. La Consigliera/Il Consigliere di parità presenta entro il 15 settembre di ogni anno all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale un progetto

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Art. 32 - Osservatorio provinciale

1. L'Osservatorio provinciale che promuove e monitora l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge del 3 marzo 2009, n. 18, è insediato presso l'Ufficio della Consigliera/del Consigliere di parità.

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) monitora l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

b) redige una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo s

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CAPO V - Comitato provinciale per le comunicazioni
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Art. 33 - Compiti e funzioni

1. Il Comitato ha i seguenti compiti e funzioni:

a) è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;

b) esprime pareri sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto

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Art. 34 - Programmazione e svolgimento dell'attività

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Art. 35 - Personale

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto, istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di presi

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Art. 36 - Relazione sull'attività

1. Il Comitato presenta entro i primi cinque mesi di ogni anno al Consiglio provinciale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazi

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CAPO VI - Abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie
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Art. 37 - Disposizioni transitorie

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla prima nomina degli organismi di garanzia nella prossima legislatura (XVII legislatura) rimangono in vigore le seguenti disposizioni che disc

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Art. 38 - Abrogazione di norme

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 37, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 2 a 6 della

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Art. 39 - Disposizioni finanziarie

1. Le spese derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale e al loro finanziamento si provvede con le modalità st

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Art. 40 - Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. L'articolo 9 e i commi 1, 4 e 5 dell'articolo 10 della presente legge entrano in vigore

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