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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 29/07/2020, n. 721
Delib. ANAC 29/07/2020, n. 721
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Premessa
IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l’art. 217, comma 1, lettera u), numero 2), decreto legislativo n. 50/2016, che ha abrogato la parte I del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; |
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Parte I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI |
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TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 1. - Definizioni |
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Art. 2. - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare: |
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Art. 3. - Diritto di accesso1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. |
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Art. 4. - Responsabile del procedimento1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilit� |
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Art. 5. - Comunicazioni1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o tramite procedura on-line accessibile dal sito dell’Autorità. |
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Art. 6. - Articolazione del Casellario1. Il Casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le |
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Art. 7. - Sezione A: area pubblica1. La sezione «A» è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A. 2. La sezione «A» per gli o.e. qualificati contiene le relative attestazioni di qualificazione, con l’indicazione: |
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Art. 8. - Sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A.1. La sezione «B» è ad accesso riservato alle s.a. e alle S.O.A. È, altresì, accessibile agli o.e. destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione, mediante presentazione di istanza all’ufficio competente, nelle more della definizione di una apposita procedura telematica di cui all’art. 10. 2. La sezione «B» per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene: a) le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico; b) le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: |
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Art. 9. - Sezione C: area riservata all’Autorità1. La sezione «C» è ad accesso riservato all’Autorità e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’Autorità anche inerente il sistema unico di qualificazione degli o.e. di cui all’art. 84, del codice, nonché all’implementazione del sistema del rating di impresa di cui all’art. 83, comma 10, del codice. 2. La sezione «C» per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene le relazioni dettagliate sul comportamento degli o.e. e/o dei |
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Art. 10. - Trasparenza del Casellario1. Gli o.e. possono accedere, mediante l’utilizzo del C.I.G., alla sezione «B», di cui all’art. 8, per la verifica della propria posizione, con p |
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Parte II - PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO |
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TITOLO I - PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE DALLE S.A. O DA ALTRI SOGGETTI |
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Art. 11. - Obbligo informativo1. Le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contrat |
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Art. 12. - Avvio del procedimento1. Il dirigente, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della segnalazione di cui all’art. 11, comma 1, valutati la documentazione e gli elementi a disposizione, può: a) avviare il procedimento ai sensi dell’art. 13; |
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Art. 13. - Comunicazione di avvio del procedimento1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all’o.e. ed al soggetto segnalante. Essa contiene: a) la segnalazione del fatto che integra un’ipotesi di isc |
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Art. 14. - Partecipazione all’istruttoria1. Possono partecipare all’istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13. |
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Art. 15. - Audizioni1. Il dirigente può, d’ufficio o su istanza della parte ove le circostanze per le quali la parte richiede di essere audita siano ritenute rilevanti, convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 |
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Art. 16. - Sospensione dei termini del procedimento1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi: a) acquisizione di integrazioni documentali ai sensi d |
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Art. 17. - Conclusione del procedimento1. Il dirigente entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l’applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all |
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Art. 18. - Archiviazioni1. Il dirigente provvede, dandone comunicazione al segnalante ed all’o.e., all’archiviazione nei seguenti casi: |
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Art. 19. - Poteri del Consiglio1. Il dirigente, nei casi di dubbia interpretazione, può sottoporre al Consiglio la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l’is |
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TITOLO II - PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO DI COMUNICAZIONI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA EX ART. 80, COMMA 5, LETTERA L), CODICE |
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Art. 21. - Avvio del procedimento1. Il dirigente, valutati gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 20, può: |
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Art. 22. - Comunicazione di avvio del procedimento1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all’o.e. ed alla s.a. Essa contiene: a) la comunicazione del Procuratore della Repubbli |
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Art. 23. - Partecipazione all’istruttoria1. Possono partecipare all’istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 22. |
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Art. 24. - Audizioni1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 22. 2. La convocazione in audizione avviene con atto |
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Art. 25. - Sospensione dei termini del procedimento1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi: a) acquisizion |
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Art. 26. - Conclusione del procedimento1. Il procedimento di annotazione si conclude, salvo i casi di archiviazione di cui all’art. 27, con l’adozione da parte del Consiglio del provvedi |
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Art. 27. - Archiviazioni1. Il dirigente propone al Consiglio l’archiviazione delle segnalazioni nei seguenti casi: |
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TITOLO III - PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO DELLE COMUNICAZIONI EFFETTUATE DAL PREFETTO |
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Art. 28. - Avvio e conclusione del procedimento1. Il Prefetto informa, ai sensi dell’art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il Presidente dell’Autorità dell’adozione di misure straordi |
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Art. 29. -Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende1. In caso di applicazione della misura del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, codice antimafia, all’o.e., già destinatario delle misur |
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TITOLO IV - PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DI INFORMAZIONI COMUNICATE DALLE S.O.A. |
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Art. 30. - Obbligo informativo1. Le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate dall’Autorità con propria delibera, entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza o dall |
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Art. 31. - Avvio e conclusione del procedimento1. Il dirigente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della SOA, valutata la documentazione, può: |
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TITOLO V - PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DI INFORMAZIONI COMUNICATE DAGLI O.E. |
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Art. 32. - Invio della comunicazione e termine per l’inoltro1. Il legale rappresentante dell’o.e. qualificato secondo il Sistema unico di qualificazione di cui all’art. 84, codice, deve inviare all’Autorit |
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Art. 33. - Avvio e conclusione del procedimento1. Il dirigente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’o.e., valutata la documentazione, può: |
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TITOLO VI - ANNOTAZIONE DELLE SANZIONI INTERDITTIVE COMUNICATE DA SOGGETTI OBBLIGATI PER LEGGE |
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Art. 34. - Annotazione sanzioni interdittive1. Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive di cui all’ar |
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Art. 34-bis - Annotazione di misure cautelari personali1. Il dirigente, a seguito di comunicazione dell’applicazione di misure cautelari personali da parte dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa e rientranti nell� |
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TITOLO VII - PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELL’AUTORITÀ |
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Art. 35. - Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione1. La s.a. comunica all’Autorità i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti d |
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Art. 36. - Conclusione del procedimento1. Il Consiglio, qualora all’esito del procedimento sanzionatorio ritenga che la documentazione e le dichiarazioni oggetto di comunicazione non siano |
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Art. 37. - Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A.1. Il dirigente, all’esito del procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. per le quali il Consiglio ha deliberato l’imputabilità per do |
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Parte III - PUBBLICITÀ DELLE ANNOTAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 38. - Durata della pubblicazione nel Casellario delle annotazioni1. Le informazioni contenute nel Casellario informatico sono detenute stabilmente dall’Autorità. 2. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all’art. 8, comma 2, lettere a), b), d), e), f) g), h), j) e k) e comma 3, lettera d) è pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione. |
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Art. 39. - Intervento provvedimenti giurisdizionali1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell’Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamen |
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Art. 40. - Accesso agli atti1. L’accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento è disciplinato dal regolamento di accesso agli atti dell’Autorità |
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Art. 41. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è pubblicato anche sul sito istituzionale dell |
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