FAST FIND : FL5833

Flash news del
02/07/2020

Esclusione della responsabilità del DL per difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali

La Corte di cassazione fornisce chiarimenti in merito all'esclusione della responsabilità del direttore lavori per i difetti dell'opera derivanti da vizi del progetto e per gli infortuni sul lavoro verificatisi in corso di esecuzione dell'opera stessa.

FATTISPECIE
Oggetto della controversia è la richiesta avanzata nei confronti del committente e del direttore lavori per il risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza del decesso del proprio congiunto avvenuto nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione di un condominio.

La Corte di Appello aveva evidenziato in proposito come nessuno dei due convenuti potesse ritenersi responsabile del decesso del lavoratore, non avendo il direttore dei lavori mai assunto alcun impegno (né alcuna concreta iniziativa) ai fini del controllo delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavori in esso organizzati, né avendo, il condominio committente, mai esercitato alcuna forma di ingerenza nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, risultata pienamente idonea all'esecuzione delle lavorazioni affidatele, senza rilievo di alcun profilo di culpa in eligendo da parte del condominio committente.

INSUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE LAVORI PER VIZI PROGETTUALI E INFORTUNI SUL LAVORO
In proposito, l'Ord. C. Cass. civ. 05/03/2020, n. 6321, ha chiarito che il direttore dei lavori ha il dovere di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

La Suprema Corte, ha precisato inoltre che un'eventuale estensione delle responsabilità del direttore dei lavori in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata (oltre l'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente l'esecuzione del progetto nell'interesse del committente), in tanto può essere configurata, in quanto al direttore dei lavori:
- siano state espressamente attribuite ulteriori prerogative dirette a sovrintendere i lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze, o
- quando, con i suoi comportamenti concludenti, si sia materialmente ingerito nell'esecuzione dei lavori.

Nel caso di specie, è stata ritenuta corretta la valutazione del giudice d'appello, il quale ha espressamente attestato come nessuna dimostrazione fosse stata concretamente fornita, né della estensione delle prerogative del direttore dei lavori, né di alcuna ingerenza dello stesso nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, in tal modo pervenendo all'assoluzione dello stesso da ogni responsabilità risarcitoria nei confronti dei congiunti del lavoratore deceduto.

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE PER DANNI A TERZI
Infine, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la corte territoriale, nell'escludere la responsabilità del condominio committente per il decesso del lavoratore della ditta appaltatrice si è correttamente allineata all'insegnamento della giurisprudenza, ai sensi del quale la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente:
- quando si versi nell'ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaitatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero
- risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.  

Dalla redazione