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Deliberaz. G.R. Puglia 07/05/2020, n. 642

DGR 2322/2019. "Definizione delle priorità di interventi di cui alla Titolo V della Parte IV del TUA da finanziare con risorse pubbliche" - Ulteriori disposizioni.
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Testo del documento


Premesso che

- la gestione dei siti contaminati continua a rappresentare uno dei maggiori problemi e delle più grandi sfide ambientali per i Paesi europei, non fa eccezione l'Italia e il nostro territorio regionale;

- per far fronte efficacemente ai rischi per l'ambiente e la salute derivanti dalla presenza di siti contaminati, il legislatore italiano, in assenza di una direttiva comunitaria specifica, ma in linea con lo sviluppo e l'evoluzione di strategie di protezione e tutela ambientale e sanitaria, ha normato, nel Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (TUA), la disciplina della bonifica dei siti contaminati e sancito la necessità di intervenire con azioni di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica;

- la Regione Puglia, perseguendo da anni con vigore e determinazione politiche che si pongono obiettivi di tutela e di sostenibilità ambientale, adotta, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute pubblica dai pericoli e rischi derivanti dalla presenza di siti contaminati e potenzialmente contaminati, misure che agevolano e consentono la realizzazione delle procedure e degli interventi in materia di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del TUA;

- in conformità alle previsioni dell'art. 196, comma 1, lettera c) e dell'art. 199 del TUA, la Regione ha provveduto alla redazione del Piano di Bonifica delle aree inquinate (PRB), strumento fondamentale per eliminare l'inquinamento e il degrado del suolo e delle acque sotterranee, ma anche per prevenirli e contenerli. In tale ambito il PRB, che persegue obiettivi specifici, si rapporta con l'insieme delle politiche regionali tese alla tutela della salute, al mantenimento e miglioramento delle condizioni ambientali del territorio nelle sue diverse matrici, alla garanzia della sicurezza alimentare, al recupero di aree dismesse e degradate, alla riduzione della produzione di rifiuti;

- la Regione, con l'intento di dare impulso alle procedure ed agli interventi previsti dal TUA in materia di bonifica di siti contaminati, consapevole delle difficoltà intrinseche della materia e degli ingenti costi connessi alla realizzazione di tali operazioni, nel Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 (POR Puglia 2014-2020), Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali", ha previsto l'Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate" per il finanziamento degli interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA, nel rispetto del principio di chi inquina paga di derivazione comunitaria;

- la Regione Puglia, inoltre, con la stessa finalità di cui al punto precedente, ha inserito nel "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" (di seguito Patto), sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, nel settore prioritario b) Ambiente, gli interventi strategici di "bonifica e messa in sicurezza siti inquinati", nonché gli interventi di "messa in sicurezza delle discariche" da finanziare con le risorse assegnate dalla CIPE 26/2016;

- invero, in tutte le programmazioni finanziarie indirizzate alla salvaguardia dell'ambiente, pregresse e attuali, di risorse nazionali, fondi del bilancio dello stato, risorse ex FAS oggi CIPE, fondi del programma regionale per la tutela dell'Ambiente, risorse regionali, come i fondi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cosiddetta "Ecotassa"), la Regione ha posto sempre particolare attenzione ed impegno per la risoluzione delle problematiche correlate alla presenza di siti contaminati o potenzialmente contaminati, ovvero alla messa in atto di azioni e misure in grado di prevenire o eliminare eventi, fossero anche omissioni, potenzialmente in grado di contaminare l'ambiente e minacciare la salute della popolazione;

- il TUA, al comma 6 dell'art. 199, prevede che l'impiego delle risorse pubbliche sia subordinato alla determinazione dell'"ordine di priorità degli interventi" attraverso l'applicazione di criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)", mai formalizzato dall'Istituto;

- in questa situazione di mancanza di criteri nazionali, la Regione Puglia ha ritenuto utile procedere comunque alla valutazione del rischio relativo associato ai siti contaminati e potenzialmente contaminati per disporre di idonei strumenti per la programmazione regionale e la concessione di finanziamenti nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 e del Patto. L'occasione per tale definizione è stata, infatti, quella di definire le modalità/criteri di selezione degli interventi da finanziare;

- la Regione, pertanto, con la Delib.G.R. n. 1156 del 13 luglio 2017 ha adottato i criteri di selezione per l'individuazione delle priorità degli interventi in materia di siti da bonificare tra quelli candidati nell'ambito dell'Avviso pubblico indetto sull'Azione 6.2 - Sub- azione 6.2a del POR Puglia 2014-2020 e sul Patto da finanziare con le risorse pubbliche, distinguendo le seguenti tre tipologie di intervento:

TIPOLOGIA A Progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza, con eventuali misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione

TIPOLOGIA B Progettazione ed esecuzione di piani e analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati

TIPOLOGIA C Progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi, aree oggetto di discariche dismesse di rifiuti

Tale procedura ha quindi consentito di definire, nel rispetto del principio di chi inquina paga, le prime priorità di interventi da finanziare con l'obiettivo di risolvere alcune delle criticità ambientali tra quelle disseminate sul territorio pugliese, candidate dalle amministrazioni pubbliche e censite nell'"Anagrafe dei siti da Bonificare".

Visti

- la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e ss.mm.ii.;

- la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento e dal deterioramento e ss.mm.ii.;

- Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

- la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (SFD - Soil Framework Directive) (Bruxelles, 22/9/2006 COM(2006) 232 def.);

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (TUA);

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