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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 20/06/2008, n. 8/7492
Delib. G.R. Lombardia 20/06/2008, n. 8/7492
Delib. G.R. Lombardia 20/06/2008, n. 8/7492
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Richiamati: - la direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; - il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e successive modifiche ed integrazioni; Richiamata altresì la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 112; Rammentato che la Regione Lombardia |
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£Allegato A - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI AIA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. |
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PremessaIl decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R e s.m.i. “Testo unico Ambientale” all’articolo 5 definisce : autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del d.lgs. 152/06. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. impianto: l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano inf |
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Considerazioni specificheL’articolo 29-nonies al comma 1 del D.lgs 152/06 prevede che “Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto. L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”, Pertanto ai sensi del decreto sopra citato, e concordemente a quanto richiesto dalla direttiva europea, in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazi |
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Modifiche sostanzialiSono da ritenersi modifiche sostanziali: - per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l’Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. L’incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica, da calcolarsi a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento AIA iniziale o da quelli successivi rilasciati a seguito di modifiche sostanziali, è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell’istanza e dei valori di tutte le eventuali varianti non sostanziali richieste a tale data; - per i complessi produttivi con attività per le quali l’Al |
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Modifiche non sostanzialiSi distinguono in |
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Modifiche che possono comportare l’aggiornamento dell’autorizzazioneSono da includere: - modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell’AIA; - modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite, purché non ricadenti nelle fattispecie di modifica sostanziale di cui al parag |
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Modifiche che non comportano aggiornamento dell’autorizzazione (oggetto di sola comunicazione)Sono da includere: - le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell’AIA N1; - modifiche che comportano l’increment |
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Variazione nella gestione dei rifiuti prodottiDi seguito si intende dare delle indicazioni di massima, volte anche alla semplificazione delle procedure che il gestore di un impianto IPPC, visti le recenti variazioni della normativa sia nazionale che europea in materia di rifiuti e di sottoprodotti, deve seguire qualora abbia intenzione di utilizzare la nozione di sottoprodotto per la gestione dei suoi residui di lavorazione. Richiamati i seguenti articoli del D.lgs 152/06 e s.m.i.: - art. 5 comma 1 lettera l) definizione di modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzi |
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Consultazione degli Enti territorialiÈ facoltà dell’autorità competente convocare, qualora lo ritenga opportuno |
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Allegato B - PROCEDURA INTEGRATA PER COMUNICAZIONI DI MODIFICA PERVENUTE SIA IN REGIONE CHE IN PROVINCIAPresso gli uffici regionali sono in corso istruttorie riferite ad istanze di modifiche di autorizzazioni integrata ambientale, pervenute entro il 31 dicembre 2007 nel mentre le Province hanno in corso di esame istanze pervenute dopo il 1° gennaio 2008. Allo scopo di una condivisione delle informazioni e delle conoscenze dei tecnici dei due Enti e contestualmente per razionalizzare e semplificare il procedimento amministrativo nel caso in cui la stessa azienda abbia presentato delle istanze di modifica prima in Regione entro il 31 dicembre 2007 e suc |
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Allegato C - PROCEDURA IN CASO DI IMPIANTI SOGGETTI A VALUTAZIONE D’INCIDENZALa valutazione di incidenza ambientale rappresenta un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto dal quale possano conseguire riflessi significativi su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000 (SIC Siti d’Interesse Comunitario, ZPS Zone Protezione Speciale), singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e tenuto conto degli obiettivi orientati alla conservazione del sito medesimo. Tale procedura è stata introdotta dalla direttiva “Habitat “, con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani o progetti non direttamente connessi alle esigenze di conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stat |
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A) Progetto di nuovo impianto (industriale, di smaltimento rifiuti, allevamento intensivo di polli e suini) e/o modifica qualificata sostanziale di impianto esistente in assenza di VIAIn entrambe le casistiche considerate l’Autorità competente, prima di avviare il procedimento autorizzativo ex d.lgs. 59/2005 invita il proponente ad attivare la pr |
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B) Modifica non sostanziale di impianto esistenteQualora l’Autorità competente qualifichi come non sostanziale la modifica proposta la stessa può essere autorizzata |
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C) Rilascio AIA a impianti esistenti in assenza di modificheNel caso di procedure autorizzative AIA di impianti esistenti, che per effetto delle recenti modifich |
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D) Rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientalePoiché è previsto che le istanze di rinnovo delle AIA alla prima scadenza (di 5-6-8 ann |
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Allegato D - CRITERI DA ADOTTARE QUALORA UN IMPIANTO INSISTA SUL TERRITORIO DI PIÙ DI UNA PROVINCIANel caso in cui l’area sulla quale insiste un insediamento produttivo che svolge una o più attività rientranti nell’Allegato I del d.lgs. 59/05, interessi il territorio di più province, ci si trova nella situazione di avere più autorità potenzialmente competenti al rilascio/rinnovo/modifica dell’autorizzazione integrata ambientale con un approccio valutativo degli impianti dissociato dal criterio dell’integrazione ambientale degli effetti (es. l’impianto di depurazione delle acque di processo è sito sul territorio della provincia x mentre altr |
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