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25/02/2020

Estensione aliquota cedolare secca locazioni a canone concordato

Il D.L. 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”, la cui conversione in legge è imminente), ha esteso l’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca sui contratti a canone concordato ai comuni in stato di emergenza e a quelli colpiti dai terremoti in centro Italia tra il 2016 e il 2017.

ALIQUOTA ORDINARIA CEDOLARE SECCA - La c.d. “cedolare secca” - l’imposta che in relazione ad alcune tipologie contratti di locazione può, in caso di opzione da parte del locatore, sostituire gli altri tributi che gravano in via ordinaria su tali contratti - si applica con aliquota stabilita nella misura del 21% per i contratti di locazione abitativi disciplinati dal Codice civile e per quelli regolati dalla L. 431/1998, a canone libero, anche se di durata limitata (ad es., case per vacanze o per soddisfare esigenze specifiche).
La cedolare secca è regolata dall’art. 3 del D. Leg.vo 14/03/2011, n. 23.

ALIQUOTA RIDOTTA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO - È poi prevista un’aliquota ulteriormente ridotta per i contratti di locazione stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini in base all’art. 2 della L. 431/1998 (comma 3), nonché relativi ai comuni c.d. “ad alta tensione abitativa” e con carenza di soluzioni abitative (si tratta dei seguenti comuni: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; Comuni confinanti con quelli di cui all’elenco precedente; altri comuni capoluogo di provincia; altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla Delibera CIPE 87/2003).
Tale aliquota ridotta:
- è stata inizialmente fissata al 15% dal D.L. 102/2013, successivamente ridotta al 10% dal D.L. 47/2014 fino al 2017 e poi ancora prorogata per il 2018 e 2019 dalla L. 205/2017;
- è stata in seguito definitivamente fissata al 10% e resa permanente a partire dal 2020, con il comma 6 dell’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), la quale ha a tale scopo modificato il comma 2 dell’art. 3 del D. Leg.vo 23/2011.

ESTENSIONE ALIQUOTA RIDOTTA AD ALTRI COMUNI- Con l’art. 4 del D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. decreto “Milleproroghe”, la cui conversione in legge è stata approvata dalla Camera il 20/02/2020 e alla data odierna è in corso di esame al Senato per la ratifica definitiva) - comma 3-novies inserito in fase di conversione in legge - l’aliquota ridotta al 10% per la cedolare secca sui contratti stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini in base all’art. 2 della L. 431/1998 (comma 3), è stata estesa ad altri comuni:
a) comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 162/2019 in commento, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art. 7 del D. Leg.vo 02/01/2018, n. 1, lettera c) del comma 1; già art. 3 della L. 24/02/1992, n. 225, lettera c) del comma 1);
b) comuni situati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, in cui sia stata individuata da un'ordinanza del Sindaco una “zona rossa”.
L’estensione disposta dal D.L. 162/2019 non presenta termini di scadenza, tuttavia quanto ai comuni di cui alla precedente lettera a), per il 2020 l’aliquota agevolata è limitata ai soli comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Dalla redazione