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Circ. Min. Lavoro e Prev. Soc. 30/01/2008, n. 5

Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006.
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[Premessa]



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 R che, in applicazione dell’art. 1, comma 1176, della L. n. 2

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Soggetti obbligati (art. 1)

Nell’individuare i soggetti interessati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il decreto regolamenta in modo unitario le modalità di rilascio ed i contenuti analitici della certificazione, indipendentemente dalle finalità per le quali quest’ultima venga richiesta.

È utile ricordare infatti che, oltre a quanto da ultimo previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge Finanziaria 2007 in ordine alla fruizione dei «benefici normativi e contributivi», ai sensi dell&rs

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Soggetti tenuti al rilascio del DURC (art. 2)

L’art. 2 individua anzitutto i soggetti tenuti al rilascio del DURC soggetti che, oltre all’INPS e all’INAIL, sono individuati negli «altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria», previa una apposita convenzione con i predetti Istituti.

Ciò in quanto il DURC è una certificazione che interessa l’intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite dall’INPS e dall’INAIL. Nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da INPS e INAIL continueranno a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa.

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Soggetto richiedente e modalità di rilascio (art. 3)

L’art. 3 individua i soggetti abilitati alla richiesta del Documento senza introdurre particolari novità rispetto alle indicazioni contenute nelle già citate circolari degli Enti previdenziali e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE). In linea generale viene sottolineata la preferenza per la

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Contenuto del documento (art. 4)

La disposizione indica i contenuti della certificazione di regolarità contributiva.

Al di là dell’elencazione di tali contenuti, la disposizione necessita alcuni chiarimenti in ordine alla obbligatorietà dei versamenti alle Casse edili, in quanto la specificità del settore edile e dei relativi istituti contrattuali finisce per incidere anche sulla natura degli obblighi cui sono tenute le imp

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Requisiti di regolarità contributiva (art. 5)

La norma regolamenta, unitamente alle previsioni contenute nel successivo art. 8, le condizioni per il rilascio di un DURC regolare, differenziando gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti da quelli delle Casse edili. Al riguardo non sussistono particolari novità rispetto a quanto già chiarito con la citata circolare di INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).

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Emissione del DURC (art. 6)

L’emissione del DURC, ai sensi dell’art. 6, è prevista entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda di rilascio, così come già fissato dagli appositi atti r

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ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

Il DURC è rilasciato solo nel momento in cui tutti gli Enti (compresa, ove interessata, la Cassa edile) hanno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e comunque,

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SILENZIO ASSENSO

Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previden

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EMISSIONE E TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO

Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) - salvo pe

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Validità del DURC e verifica dei requisiti (art. 7)

Quanto alla validità del Documento l’art. 7 prevede due differenti tempistiche. Il DURC utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, m

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Cause non ostative al rilascio del DURC (art. 8)

La disposizione prevede particolari ipotesi in presenza delle quali è comunque rilasciata la certificazione di regolarità contributiva. Anche in questo caso sono indicate, in gran parte, le ipotesi già prese in considerazione dalla circolare emanata da INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE), con una sostanziale differenza per quanto attiene al contenzioso amministrativo. Precedentemente, infatti, era specificato che in pendenza di ricorso, la regolarità poteva essere dichiarata quando lo stesso riguardasse «questioni c

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Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC (art. 9)

La disposizione regolamenta l’importante novità, introdotta dal Legislatore, rappresentata dalla individuazione di condizioni ostative, ulteriori rispetto alla mera omissione contributiva, al rilascio di un DURC regolare. L’art. 1, comma 1176, della Finanziaria infatti richiede l’individuazione delle «tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da (non) considerare ostative al rilascio del documento medesimo».

In sostanza la disposizione riempie di contenuto la previsione normativa che introduce una penalizzazione nei confronti di quelle imprese che, pur in regola con gli obblighi contributivi, non rispettano - o meglio, non hanno rispettato - altri parametri di regolarità sul piano della legislazione sociale.

Le irregolarità in questione sono elencate nella tabella allegata al decreto e, accanto ad ognuna di esse, è indicato il periodo di tempo durante il quale all’interessato non deve essere rilasciato il DURC.

In proposito va anzitutto chiarito che, come espressament

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Efficacia del provvedimento (art. 10)

La disposizione ha previsto un periodo di vacatio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gaz

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Benefici «normativi e contributivi»

Come anticipato, l’art. 1, comma 1175, della legge Finanziaria per il 2007 prevede che il rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare – unitamente agli «altri obblighi di legge» ed al «rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» - sia condizione necessaria per la fruizione di benefici «normativi e contributivi».

La rilevanza della disposizione impone pertanto un necessario approfondimento della nozione di beneficio normativo e di beneficio contributivo «previsti

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ALLEGATO - TABELLA «TIPI CONTRIBUZIONE» CON AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Lavoratori svantaggiati ex art. 4, comma 3, della Legge 8.11.1991, n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali). (Circ. INPS n. 296/92)

Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della Legge 29.12.1990, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (Circ. INPS n. 25/91)

Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della Legge 29.12.1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (Circ. INPS n. 25/91)

Lavoratori interinali ex D. Leg.vo n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità. (Circ. INPS n. 136/2001)

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della Legge 23.7.1991, n. 223. (Circ. INPS n. 260/91)

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23.7.1991, n. 223. (Circ. INPS n. 260/91)

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23.7.1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (Circ. INPS n. 260/91)

Lavoratori detenuti o internati, ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000. (Circ. INPS n. 134/2002)

Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, come modificati dalla legge 8.3.2000, n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione. (Circ. INPS n. 117/2000)

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge 23.7.1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 215/91)

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge 23.7.1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 215/91)

Lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.L. 8.10.1992, n. 398. (Circ. INPS n. 260/92)

Dirigenti iscritti all’INPDAI prima del 31.12.1995, assunti ai sensi dell’art. 10 del D.L. 511/96, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 2/97)

Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento, esclusi dagli incentivi economici previsti dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)

Lav

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