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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 02/09/2019
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 |
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Art. 1. - Modifiche ed integrazioni1. Il presente decreto apporta le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 maggio 2016, recante «Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»: dopo l’art. 5 sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 6 (Consultazione e accesso al SINFI) . — 1. Le informazioni raccolte nel Sinfi ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 relative alle reti pubbliche di comunicazioni e alle altre infrastrutture fisiche, funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ad eccezione dei cavi, compresa la fibra inattiva, e degli elementi di rete utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, sono rese consultabili e accessibili da Infratel Italia S.p.a. secondo le modalità definite dal presente decreto. 2. La consultazione e l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono consentiti anche laddove le reti pubbliche di comunicazioni e le altre infrastrutture fisiche di cui al medesimo comma 1 siano dismesse. 3. Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le informazioni accessibili, nei casi ed entro i limiti previsti dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 e dal presente decreto, si distinguono in: «informazioni di base»; «informazioni su caratteristiche fisiche» |
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Art. 2. - Disposizioni finali1. La rubrica dell’art. 5 («Disposizioni finali») è così sostituita: «Altre disposizioni». |
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