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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 17/04/2019
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante « Codice dei contratti pubblici»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare l'art. 1, comma 140, che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha istituito un apposito fondo destinato da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinato, tra l'altro, alle «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede che «Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione “acquedotti” e sezione “invasi”. Il Piano nazionale può essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da re |
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Art. 1. - Adozione del primo stralcio Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi»1. Al fine di procedere celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, è adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli in |
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Art. 2. - Modalità di realizzazione degli interventi1. Ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, sottoscrive apposite convenzion |
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Art. 4. - Ricorso a enti pubblici e società in house dello Stato1. Ai sensi dell'art. 1, commi 523 e 523-bis, della legge n. 205 del 2017, il soggetto realizzatore può fare ricorso, per le attività di supporto tecnico-amministrativ |
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Art. 6. - Disposizioni finali1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazz |
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Allegato 1 - Interventi finanziati - 1° stralcio piano nazionale degli interventi nel settore idrico - "sezione invasi"Parte di provvedimento in formato grafico |
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