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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 29/12/1988, n. 544
- L. 23/12/2000, n. 388
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Art. 1. - (Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici)1. Con effetto del 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale; b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo |
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Art. 2. - (Aumento della pensione sociale)1. Con effetto dal 1° luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno. 2. La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. |
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Art. 3. - (Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo)1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si erogano anche per la quota |
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Art. 4. - (Miglioramento delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale)1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regi |
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Art. 5. - (Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico)1. Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianità pregressa, di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e delle disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità, nella misura di: |
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Art. 6. - (Benefici per gli ex-combattenti)1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 |
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Art. 7. - (Pensioni dei liberi professionisti)1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi pro |
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Art. 8. - (Copertura finanziaria)1. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1988, in lire 1000 miliardi per l'anno 1989 e lire 1500 miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione del trattamento di minimo vitale" e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispond |
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Art. 9. - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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