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Sent.C. Cass. 07/12/2005, n. 27002

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Incarico - Consulente deducente e percipiente - Differenza.
1. Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetto consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetto consulente percipiente). Nel secondo caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte di prova, è necessario e sufficiente che la parte interessata deduca il fatto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Nella specie, la S.C., nel respingere il relativo motivo di ricorso, ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata ravvisata l'ammissibilità della consulenza tecnica disposta dal giudice di primo grado in una controversia locatizia in cui si era prospettata la necessità di rilevare le caratteristiche tecniche dell'immobile locato e valutarne la conformità, negata dalla parte ricorrente, a quelle richieste dalla categoria catastale attribuita dall'ufficio tecnico).

1a. - Sull'incarico e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio ved. Cass. 31 gennaio 2006 n. 2131 R (Rifiuto, da parte del giudice, di ammissione di C.T.U. richiesta in un caso di sinistro ferroviario); 5 febbraio 2004 n. 2151 R (Rinnovazione dell'incarico di C.T.U. - Potere discrezionale del giudice); 9 luglio 2003 n. 10816 R (Rinnovazione dell'incarico di C.T.U. - Ammissibilità della integrazione con precedente consulenza); C. Stato IV 18 febbraio 2003 n. 877 R (La consulenza tecnica d'ufficio, dopo l'entrata in vigore della L. 21 luglio 2000 n. 205 può essere disposta anche in Cassazione); Csi 4 luglio 2002 n. 375 R (Il C.T.U. può essere scelto dal giudice amministrativo con le stesse modalità con cui è nominato dal giudice ordinario; pertanto non occorre che il C.T.U. incaricato sia iscritto negli albi di consulenti tecnici); Cass. 9 maggio 2002 n. 6641 R e 6 maggio 2002 n. 6479 R e 17 gennaio 2001 n. 583 R (Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre consulenze tecniche, valutazione che esula dal controllo di legittimità); 14 febbraio 2002 n. 2164 R (Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio); 12 aprile 2001 n. 5473 R (La scelta del C.T.U. è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità); 23 novembre 2000 n. 15136 R (Obbligo di motivazione del giudice in caso di rigetto dell'istanza di nomina di un C.T.U. in una controversia su questione tecnica rilevante per la definizione della causa); 20 novembre 2000 n. 14979 R (La valutazione del giudice circa l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio è discrezionale, con necessità però di adeguata motivazione in caso di suo diniego ad istanza della parte di ammissione della C.T.U.); 20 febbraio 1998 n. 1783 R (Il diniego del giudice all'istanza della parte di ammissione della C.T.U. richiede adeguata motivazione); 24 gennaio 1997 n. 722 R e 21 luglio 1995 n. 7964 R e 10 novembre 1988 n. 6055 R e 23 febbraio 1985 n. 1618 R (Ammissione della C.T.U. - Potere discrezionale del giudice di merito).

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